Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26646/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il dissequestro e la restituzione di oro depositato con contratto "Conto Tesoro" presso E.G.M. s.p.a. ovvero il relativo controvalore in danaro, dopo il sequestro preventivo disposto sulla società EGM nell'ambito di indagini per reati tributari. Il G.I.P. aveva dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato l'istanza ritenendola ripropositiva rispetto a precedente provvedimento; inoltre l'amministratore giudiziario aveva ottenuto autorizzazione a vendere l'oro e versare il ricavato nel FUG, per cui la ricorrente, pur riconosciuta di buona fede, sarebbe titolare di un mero credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti ex d.lgs. n.159/2011.

La decisione

La corte ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Antonella Venditti ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. perché l'impugnazione risultava meramente ripropositiva delle questioni già decise con il provvedimento del 24/11/2023 e non conteneva elementi nuovi; inoltre è stato ritenuto che la ricorrente non potesse conseguire un risultato immediato nella sua sfera giuridica in sede di incidente cautelare reale, atteso che l'oro era già stato venduto dall'amministratore giudiziario e il relativo ricavato versato nel FUG, sicché il rimedio corretto è la domanda di riconoscimento del credito nella procedura di verifica dei crediti (artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 e art. 57 d.lgs. 159/2011). L'appello è quindi inammissibile e respinto.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità dell'appello: l'impugnazione è stata considerata inammissibile perché meramente ripropositiva e priva di elementi nuovi rispetto a precedente decisione.

  • artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011

    Le disposizioni del c.d. Codice Antimafia sono ritenute applicabili per la tutela dei terzi di buona fede: esse prevedono il procedimento di verifica dei crediti e l'ammissione dei terzi creditori allo stato passivo, meccanismo che deve essere seguito per ottenere il riconoscimento del credito relativo ai beni sottoposti a sequestro.

  • art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    Riferimento alla possibilità di ottenere il riconoscimento del credito del terzo nell'ambito della procedura prevista dal Codice Antimafia; il giudice delegato deve verificare i crediti nella sede di cui all'art. 57.

  • art. 57 d.lgs. n. 159/2011

    Norma che disciplina la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo: la corte ha indicato che la ricorrente deve far valere il proprio credito in quella sede.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per affermare l'applicabilità delle regole del codice antimafia alla fattispecie processuale penale in esame.

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamata nella motivazione: l'amministratore giudiziario può subentrare nella gestione e decidere sulle richieste contrattuali dei terzi (es. esercizio delle opzioni contrattuali), previa eventuale autorizzazione del giudice delegato.

  • art. 310 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)

    La giurisprudenza richiamata evidenzia che l'appello cautelare deve individuare i punti di censura con sufficiente specificità; è stato usato per sostenere che l'appello non poteva essere meramente ripropositivo.

Massime di principio

  • Se un'istanza di dissequestro è stata già esaminata e rigettata senza elementi nuovi, un successivo appello che ripropone le stesse argomentazioni può essere dichiarato inammissibile per riproposizione.
  • Il terzo di buona fede il cui bene è stato incluso nel sequestro di impresa può avere riconosciuto un diritto di credito e non necessariamente il diritto alla immediata restituzione materiale; il rimedio corretto è la domanda di ammissione al passivo e la verifica del credito ex artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011.
  • Se l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice, ha venduto i beni sequestrati e versato il ricavato nel Fondo Unico Giustizia (FUG), il terzo deve far valere il controvalore tramite la procedura concorsuale prevista dal codice antimafia anziché attraverso un incidente cautelare volto alla restituzione immediata.
  • La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la restituzione immediata: occorre dimostrare anche un diritto capace di produrre un risultato immediato nella propria sfera giuridica, altrimenti la tutela avverrà nella procedura di verifica dei crediti.
  • Gli investitori titolari di diritti contrattuali nei confronti della società in sequestro possono esercitare le loro pretese nei confronti dell'amministratore giudiziario (ove subentri) e, in mancanza di decisioni favorevoli, reclamare il proprio credito nella procedura di accertamento dei crediti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.