Prescrizioni del Garante n. 268 del 24/04/2024
Provvedimento del 24 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria nei confronti di un dipendente, per aver acquisito e utilizzato dati relativi alla sua vita sessuale e al suo orientamento sessuale, reperiti online, ai fini dell’avvio di un procedimento disciplinare poi archiviato. Pur riconoscendo alcune cautele organizzative adottate e l’assenza di effetti disciplinari finali, l’Autorità ha escluso la sussistenza di una base giuridica idonea e ha richiamato i limiti posti dalla normativa di settore al datore di lavoro pubblico nella raccolta di informazioni non pertinenti alla prestazione lavorativa. In ragione delle circostanze concrete, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha disposto un ammonimento, senza ulteriori misure correttive o sanzioni pecuniarie.
Ministero della Giustizia – DAP: ammonimento per trattamento illecito di dati sulla vita sessuale e sull’orientamento sessuale di un dipendente nell’ambito di un procedimento disciplinare
Ministero della Giustizia – DAP: trattamento illecito di dati sulla vita sessuale e sull’orientamento sessuale nel procedimento disciplinare di un dipendente
Il Garante ha esaminato il reclamo di un dipendente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, relativo all’acquisizione e all’uso, in sede disciplinare, di dati e immagini reperiti online e riferiti alla sua vita sessuale e al suo orientamento sessuale. Il trattamento è stato ricondotto a una segnalazione interna e successiva trasmissione all’ufficio disciplina, con avvio del procedimento disciplinare poi archiviato.
Origine del reclamo e ricostruzione dei fatti
Il reclamante ha contestato che l’amministrazione avesse effettuato una indagine sul sito di incontri, acquisendo immagini dell’annuncio, foto, pseudonimo, età e recapiti telefonici. In base alla documentazione agli atti, il procedimento disciplinare venne avviato per una condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, ma già nella fase di contestazione emergeva che i fatti non erano stati posti in essere durante l’orario di servizio. Successivamente, il Ministero archiviò il procedimento, affermando che la condotta non afferiva all’attività di servizio e non aveva arrecato danni al prestigio dell’amministrazione.
Attività istruttoria e difese del titolare
Nel corso dell’istruttoria, il Ministero ha riferito che la documentazione era stata trasmessa in doppia busta chiusa, non riprodotta né protocollata informaticamente, e custodita presso l’ufficio competente. Ha sostenuto di avere agito in ottemperanza all’art. 55-sexies del d.lgs. 165/2001, che impone di segnalare condotte passibili di sanzione disciplinare, e ha affermato che i dati erano stati tratti da una bacheca online aperta e quindi consultabile da chiunque.
Il Ministero ha inoltre sostenuto, anche in audizione, che il comportamento poteva apparire poco consono e potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare o persino penale, e che la gestione dei dati era avvenuta solo da parte di personale autorizzato e istruito alla riservatezza.
Quadro normativo richiamato dal Garante
L’Autorità ha ricordato che, nel contesto lavorativo, il datore di lavoro può trattare dati personali dei dipendenti, anche particolari, solo se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, nel rispetto degli artt. 6, 9 e 88 GDPR e delle norme nazionali di settore.
Per i dati relativi a vita sessuale e orientamento sessuale, il trattamento è in linea generale vietato, salvo le eccezioni di cui all’art. 9, par. 2, GDPR. Nel rapporto di lavoro, inoltre, operano i limiti specifici dell’art. 113 del Codice privacy, che richiama l’art. 8 della l. 300/1970 e l’art. 10 del d.lgs. 276/2003, vietando l’acquisizione e il trattamento di informazioni su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale.
Valutazione di illiceità del trattamento
Il Garante ha accertato che il Ministero aveva trattato dati personali del reclamante relativi a un annuncio di prestazioni sessuali e alle correlate immagini, dati che rientrano nella categoria delle informazioni sulla vita sessuale e sull’orientamento sessuale. Tali dati erano stati acquisiti dalla struttura penitenziaria, trasmessi all’ufficio centrale e utilizzati per avviare il procedimento disciplinare.
L’Autorità ha ritenuto non pertinente il richiamo all’obbligatorietà dell’azione disciplinare, osservando che l’ordinamento disciplina in modo tassativo le infrazioni e le sanzioni e che, nel caso concreto, era stata la stessa amministrazione a rilevare sin da subito la natura privata della condotta e la sua estraneità all’orario di lavoro. Non è stata ritenuta sufficiente, ai fini della liceità, neppure la circostanza che l’annuncio fosse stato pubblicato dall’interessato su un sito accessibile al pubblico: la diffusione online non consente infatti un uso indiscriminato dei dati da parte del datore di lavoro per finalità diverse da quelle per cui sono stati resi pubblici.
Il Garante ha richiamato anche il principio di inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina privacy, rilevando che l’amministrazione, una volta venuta a conoscenza delle informazioni sulla sfera sessuale del dipendente, avrebbe dovuto astenersi dal trattarle.
Circostanze attenuanti e quantificazione della risposta dell’Autorità
Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato una serie di circostanze attenuanti ai fini della misura da adottare:
- il trattamento riguardava un solo interessato;
- l’amministrazione aveva inizialmente errato nella valutazione della rilevanza dei fatti;
- erano state adottate cautele per limitare la circolazione della documentazione;
- il procedimento disciplinare era stato poi archiviato;
- non risultavano ripercussioni disciplinari per il reclamante;
- non vi erano precedenti violazioni del titolare;
- il Ministero aveva cooperato con l’Autorità.
Alla luce di tali elementi e del fatto che la condotta aveva ormai esaurito i suoi effetti, il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza ulteriori misure correttive.
Dispositivo
Il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
- ammonito il Ministero per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 9 e 88 GDPR, nonché degli artt. 2-ter, 2-sexies e 113 del Codice privacy, in relazione all’art. 8 l. 300/1970 e all’art. 10 d.lgs. 276/2003;
- rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
È stato infine ricordato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro i termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo del dipendente, che lamentava l’uso, da parte del Ministero della Giustizia – DAP, di informazioni tratte da un sito di incontri e consistenti in immagini e annunci relativi a prestazioni sessuali offerte dietro compenso. Tali dati, associati al reclamante, sono stati utilizzati per attivare un procedimento disciplinare.
Posizione del Ministero e sviluppo del procedimento disciplinare
Il Ministero ha sostenuto di avere agito in adempimento dell’obbligo di segnalazione e dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare nel pubblico impiego. Ha inoltre evidenziato di aver adottato cautele di riservatezza, come l’invio in busta chiusa, la mancata protocollazione informatica e la circolazione limitata agli addetti autorizzati. Il procedimento disciplinare è stato poi archiviato, riconoscendo che i fatti erano avvenuti fuori dall’orario di servizio e non avevano arrecato danno al prestigio dell’amministrazione.
Valutazione del Garante sulla base giuridica
L’Autorità ha ritenuto che il trattamento fosse privo di un’idonea base giuridica. In particolare, ha escluso che l’obbligo di attivare l’azione disciplinare o il richiamo a possibili profili penali potessero giustificare l’acquisizione e l’uso di dati riferiti alla sfera privata e sessuale del dipendente. Il Garante ha richiamato gli artt. 5, 6, 9 e 88 GDPR, nonché gli artt. 2-ter, 2-sexies e 113 del Codice privacy, in relazione all’art. 8 l. n. 300/1970 e all’art. 10 d.lgs. n. 276/2003.
Tutela della sfera privata nel rapporto di lavoro
Il provvedimento ribadisce che, nel contesto lavorativo, il datore può trattare dati anche particolari solo nei limiti strettamente necessari e sulla base delle specifiche previsioni normative. Le informazioni attinenti alla vita privata, compresi vita sessuale e orientamento sessuale, non sono di regola pertinenti alla valutazione dell’attitudine professionale e non possono essere acquisite o utilizzate dal datore di lavoro, salvo specifiche eccezioni di legge non ricorrenti nel caso esaminato.
Esito e misure adottate dal Garante
Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento, valorizzando la limitatezza del numero di interessati, l’errore iniziale di valutazione, le cautele adottate, l’archiviazione del procedimento disciplinare, l’assenza di precedenti e la cooperazione del Ministero. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva ormai esaurito i propri effetti.
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