L.R. Piemonte 9/2020
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Giunta regionale del Piemonte, per l’emergenza COVID-19, ad acquistare e distribuire mascherine ad uso sociale a tutta la popolazione piemontese. Consente anche le variazioni di bilancio necessarie, fino a un massimo di 6 milioni di euro per il 2020, utilizzando parte delle liberalità versate dalle imprese alla Regione per l’emergenza Coronavirus. In vigore dalla pubblicazione sul BUR.
Acquisto e distribuzione di mascherine anti-COVID da parte della Regione Piemonte
Acquisto e distribuzione di mascherine per l’emergenza COVID-19
La legge regionale del Piemonte interviene in via emergenziale sulla disciplina della protezione civile per autorizzare misure straordinarie a sostegno della popolazione durante l’emergenza sanitaria da COVID-19. L’intervento è limitato al contesto dell’emergenza in atto nel 2020 e riguarda esclusivamente il territorio piemontese.
Finalità e destinatari della misura
La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi degli articoli 15 e 16 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ad acquistare e distribuire mascherine ad uso sociale.
- La finalità è fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione dei contagi da COVID-19.
- I destinatari dell’operazione sono tutti i residenti della popolazione piemontese.
- La misura ha carattere straordinario e non generale, essendo espressamente collegata all’emergenza sanitaria in atto.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
Per attuare l’acquisto e la distribuzione delle mascherine, la Giunta regionale può apportare le necessarie variazioni di bilancio.
- Il limite massimo autorizzato è pari a 6 milioni di euro per l’anno 2020.
- La copertura è individuata in una quota parte delle liberalità versate dalle imprese del territorio alla Regione Piemonte per l’Emergenza Coronavirus.
- La norma non disciplina ulteriori modalità operative di spesa o rendicontazione.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto regionale.
- Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
- Le disposizioni finanziarie sono riferite espressamente all’anno 2020.
Ambito applicativo e attualità della norma
La disciplina ha natura emergenziale e si riferisce a un’esigenza circoscritta nel tempo, collegata alla fase iniziale della pandemia da COVID-19. Pur non risultando abrogata nel testo fornito, è sostanzialmente riferita a un evento ormai concluso e a una spesa una tantum del 2020, dunque non presenta oggi un’utilità applicativa corrente.
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