L.R. Piemonte 6/2020
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri').
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina pugliese sui trasporti della salma prima dell’accertamento di morte, estendendoli anche verso strutture in altri comuni o regioni e introducendo nuove modalità entro 24 ore dal decesso previa certificazione medica. Porta inoltre da 3.000 a 5.000 euro la soglia dell’art. 5-bis della l.r. 15/2011. Nessun onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali
Modifiche alla disciplina regionale dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali
La legge regionale interviene sulla l.r. Puglia 3 agosto 2011, n. 15, aggiornando soprattutto le regole sul trasporto della salma, prima e dopo l’accertamento della morte, e ritoccando una soglia economica prevista dall’art. 5-bis. La disciplina si applica nel territorio regionale, nel rispetto del d.p.r. 285/1990 e della normativa eventualmente vigente nelle altre regioni coinvolte nei trasporti.
Trasporto della salma dal luogo del decesso verso strutture di accoglienza o osservazione
Viene riformulata la disciplina del trasporto dal luogo del decesso a strutture sanitarie, depositi di osservazione, strutture per il commiato o abitazioni private, anche ubicate in altro comune della Regione o in comuni di altre regioni. Il trasporto deve avvenire:
- nel rispetto del d.p.r. 285/1990;
- compatibilmente con la normativa delle altre regioni eventualmente interessate;
- con la salma riposta in contenitore impermeabile non sigillato;
- in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
Trasferimento entro 24 ore dal decesso prima dell’accertamento di morte
Quando il decesso avviene in abitazioni inadatte all’osservazione, oppure su richiesta espressa dei familiari o degli altri aventi titolo, il defunto può essere trasportato entro ventiquattro ore dal decesso, anche prima dell’accertamento di morte, verso:
- l’obitorio;
- il servizio mortuario delle strutture ospedaliere;
- apposite strutture adibite al commiato.
Il trasferimento resta subordinato a una certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il SSN intervenuto al decesso. La certificazione, contestuale alla comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, deve attestare che:
- il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica;
- è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
La certificazione costituisce titolo valido e sufficiente per il trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, ferme restando le disposizioni degli artt. 9 e 10 del d.p.r. 285/1990.
Trasporto al luogo di osservazione su richiesta degli aventi titolo
Viene introdotta una previsione specifica che consente, su richiesta degli aventi titolo, il trasporto della salma in idoneo contenitore non sigillato dal luogo del decesso al luogo di osservazione individuato dalla disciplina regionale, indipendentemente dall’avvenuto accertamento della morte. Anche in questo caso il trasferimento può avvenire entro ventiquattro ore dal decesso, previa certificazione medica attestante assenza di pregiudizio per la salute pubblica e assenza di sospetto di reato.
Casi in cui il trasferimento può avvenire dopo 24 ore
Il trasferimento della salma può avvenire oltre il termine di ventiquattro ore nei casi di:
- prelievo di organi;
- autopsia giudiziaria;
- riscontro diagnostico.
In tali ipotesi occorre comunque il rispetto degli artt. 9 e 10 del d.p.r. 285/1990.
Visita necroscopica e competenze dell’ASL
La visita necroscopica e il relativo certificato sono attribuiti all’ASL territorialmente competente sul luogo di osservazione.
Soglia economica dell’art. 5-bis
La legge modifica anche l’art. 5-bis della l.r. 15/2011, sostituendo la soglia di “tremila” con “cinquemila”. Il testo fornito non specifica ulteriormente l’ambito della soglia, ma la modifica incrementa il valore economico previsto dalla disposizione originaria.
Neutralità finanziaria
La legge dichiara espressamente che dalla sua attuazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
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