Cassazione Civile, Ordinanza n. 33450/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un soggetto aveva acquistato con atto notarile un fabbricato con terreno; dopo la stipula aveva scoperto che l'immobile era parzialmente abusivo e privo del certificato di agibilità. In primo grado aveva chiesto la risoluzione per inadempimento dei venditori e, in subordine, il risarcimento dei danni anche nei confronti del notaio. Il tribunale aveva escluso la responsabilità dei venditori originari, aveva individuato come effettivo venditore un terzo poi deceduto e aveva condannato i suoi eredi al risarcimento. In appello l'acquirente aveva chiesto la nullità della compravendita ai sensi della normativa urbanistica, con restituzione del prezzo e degli oneri accessori; la corte d'appello aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità del contratto e ponendo a carico degli eredi del venditore effettivo la restituzione di prezzo e spese. I venditori originari ricorrono in cassazione contro la statuizione sulle spese, deducendo: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo di essere risultati totalmente vittoriosi nei confronti dell'attore e che quindi non potevano essere gravati, neppure parzialmente, delle spese di primo grado e di appello, né delle spese di c.t.u.; 2) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., assumendo che il primo giudice li aveva esclusi dalla ripartizione delle spese di consulenza e che, in mancanza di specifico motivo di appello sul punto, la corte territoriale avrebbe violato il giudicato interno e pronunciato ultra petita. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che non vi era condanna dei ricorrenti alle spese in favore di altre parti, sicché non sussisteva violazione dell'art. 91 c.p.c.; ha precisato che la riforma della sentenza di primo grado travolge il capo accessorio sulle spese e consente al giudice d'appello di regolare ex novo le spese dell'intero processo; ha aggiunto che le spese di c.t.u. sono costi processuali suscettibili di regolazione ex artt. 91 e 92 c.p.c.; infine ha rilevato che la censura sulla compensazione integrale delle spese era generica e comunque non idonea a superare la motivazione della corte territoriale, fondata su ragioni di compensazione non specificamente attaccate, oltre che su accertamenti di fatto non riesaminabili in cassazione. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità della regolazione delle spese operata dalla corte d'appello, ritenendo non violato il principio di soccombenza, non sussistente il giudicato interno invocato sui costi della c.t.u. e inammissibile o comunque infondata la censura contro la compensazione delle spese, perché non specificamente diretta contro tutte le rationes decidendi poste a base della statuizione impugnata. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985
è stata richiamata quale base della dichiarazione di nullità del contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile parzialmente abusivo
art. 91, comma 1, c.p.c.
la violazione del principio di soccombenza si configura solo se il giudice condanna alle spese la parte interamente vittoriosa, salvo il limite della proposta conciliativa
art. 92, comma 2, c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese nei casi previsti; la censura in cassazione deve confrontarsi con le ragioni poste dal giudice di merito
art. 112 c.p.c.
è stato invocato per dedurre extrapetizione, ma la Corte ha escluso la violazione perché il giudice d'appello poteva rideterminare le spese a seguito della riforma
art. 324 c.p.c.
è stato invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sul capo delle spese di c.t.u., ma la Corte lo ha escluso per effetto della riforma della sentenza
art. 2909 c.c.
è stato richiamato quale fondamento del giudicato sostanziale, ritenuto non violato
art. 336, comma 1, c.p.c.
la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione automatica del capo accessorio sulle spese e investe il giudice d'appello del potere-dovere di regolare nuovamente le spese dell'intero processo
artt. 91 e 92 c.p.c.
le spese di c.t.u. rientrano tra i costi processuali regolabili e possono essere compensate, in quanto la compensazione esclude il rimborso senza integrare necessariamente una condanna
art. 93, comma 1, c.p.c.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 380-bis.1 c.p.c.
è stata la norma processuale che ha scandito la trattazione camerale del ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
i rilievi che attaccano accertamenti di fatto del giudice di merito sono sindacabili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La violazione dell'art. 91 c.p.c. è configurabile solo se le spese sono poste a carico di una parte interamente vittoriosa; se la parte non è stata condannata alle spese verso altri, la censura sul punto è infondata.
- In caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, il capo sulle spese ha natura accessoria e dipendente e viene travolto automaticamente, sicché il giudice d'appello può regolare ex novo le spese dell'intero processo.
- Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono costi processuali soggetti alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. e possono essere oggetto di compensazione, che non equivale a condanna ma solo a esclusione del rimborso.
- La censura in cassazione contro una statuizione di compensazione delle spese deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione di merito; una doglianza generica o non mirata è inidonea a ottenere l'annullamento.
- Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, come la mancata conoscenza preventiva di un determinato assetto proprietario, non possono essere rivalutati in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
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