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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14645/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/12/2025 che ha confermato il fumus dei reati di peculato e autoriciclaggio e ha disposto il sequestro preventivo per equivalente per complessivi euro 1.338.570. Il ricorso articolava tre motivi: (1) censura della sussistenza dell'autoriciclaggio rispetto all'acquisto di due immobili, con rifermento all'art. 648‑quater, quinto comma, per cui si sostiene che si tratterebbe di mero godimento personale non punibile; (2) deduzione che il Tribunale abbia attribuito al ricorrente l'intero profitto collettivo di euro 1.338.570 anziché limitare il sequestro alla quota effettivamente conseguita dal singolo concorrente (la difesa indicava quale possibile quota euro 269.750), violando il principio di individuazione della quota nel concorso di persone; (3) censura per mancata previa stima dei beni sottoponibili a sequestro, con possibile violazione del principio di proporzionalità e del limite massimo del sequestro per equivalente.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Primo motivo: dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il Tribunale aveva già escluso l'ulteriore sequestro autonomo degli immobili ai sensi dell'art. 648‑quater per evitare duplicazione rispetto al sequestro per equivalente disposto ex art. 322‑ter, avendo ritenuto il profitto complessivo pari a euro 1.338.570 incorporante anche la parte reinvestita; pertanto l'annullamento di quella parte non avrebbe prodotto un vantaggio pratico per il ricorrente. Secondo motivo: ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di concorso di persone, la confisca (e il sequestro finalizzato alla confisca) deve riguardare la quota effettivamente conseguita dal singolo e la motivazione cautelare deve spiegare perché si ritiene che il singolo abbia ottenuto una determinata somma; il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato l'attribuzione dell'intero profitto a Sanna, né ha operato la deduzione delle quote altrui. Per questo motivo l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio, con necessità di valutazione in contraddittorio delle quote individuali (tenendo conto anche di somme transitanti attraverso associazioni societarie). Terzo motivo: inammissibile per difetto di specificità, poiché la censura sulla mancata stima dei beni non era adeguatamente specificata e quindi congetturale. Provvedimento finale: annullamento limitato al secondo motivo e rinvio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale per il riesame cautelare del provvedimento emesso dal GIP

  • art. 648‑quater cod. pen.

    Disciplina dell'autoriciclaggio; il Tribunale aveva ritenuto che, pur sussistendo il fumus di autoriciclaggio per gli immobili acquistati, non si poteva disporre un sequestro autonomo rispetto al sequestro per equivalente sul profitto del peculato per evitare duplicazione

  • art. 322‑ter cod. pen.

    Norma inerente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato (sequestro per equivalente) cui il Tribunale ha fatto riferimento come misura che assorbe il valore reinvestito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola sulla sintetizzazione dei motivi di ricorso in cassazione, utilizzata per la presentazione dell'atto

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rinvio per nuovo giudizio da parte della Corte di Cassazione dopo annullamento parziale dell'ordinanza impugnata

  • Giurisprudenza Sezioni Unite

    Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (dep. 2025) e richiamo ad altre pronunce Sez. U (es. n. 36959/2021 Ellade, n. 36072/2018 Botticelli)

    Principio affermato: in caso di concorso di persone la confisca e il sequestro finalizzato alla confisca devono essere limitati alla quota effettivamente conseguita dal singolo; in assenza di individuazione, può applicarsi il criterio della ripartizione in parti uguali; la motivazione del sequestro cautelare deve indicare le ragioni per l'attribuzione della quota al singolo e rispettare proporzionalità, adeguatezza e gradualità

Massime di principio

  • In caso di concorso di persone nei reati di profitto, il sequestro finalizzato alla confisca deve essere tarato sulla quota effettivamente conseguita da ciascun concorrente; il giudice cautelare deve motivare la misura spiegando perché attribuisce al singolo una determinata somma
  • Non è ammissibile, neppure in sede cautelare, una 'ripristinata' solidarietà passiva che imponga a ciascun concorrente il pagamento dell'intero profitto: la misura cautelare non può incidere più di quanto sarà eventualmente disposto in sede definitiva
  • Quando il profitto di un reato è stato parzialmente reinvestito in beni (es. immobili) e si è già disposto un sequestro per equivalente sul complessivo profitto, è necessario evitare duplicazioni di sequestro nei confronti dello stesso valore; tuttavia, se gli investimenti hanno prodotto ulteriori guadagni autonomi, questi possono essere oggetto di separato sequestro
  • La censura sulla violazione del principio di proporzionalità rispetto alla stima dei beni sequestrati richiede specificità: deduzioni generiche o congetturali sono inammissibili
  • In sede di riesame cautelare la motivazione può essere modulata in funzione della fase processuale, ma non può essere omessa: deve comunque fornire elementi idonei a verificare l'adeguatezza della misura rispetto alla finalità confisca

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