Ordinanza n. 5758/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata corresponsione delle spese di lite e dei relativi interessi legali liquidati dalla sentenza del TAR Campania n. 7289 del 28 dicembre 2023, nonostante la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 7289 del 28 dicembre 2023, deducendo che il Ministero della Giustizia non aveva pagato le spese di lite liquidate né i relativi interessi legali. La pronuncia di cui si chiedeva l’esecuzione aveva però già nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione. Il TAR ha rilevato che le contestazioni relative all’attività o all’inerzia del commissario devono essere proposte, nel medesimo giudizio di ottemperanza, mediante reclamo.
La decisione
Il TAR ha interpretato il ricorso per ottemperanza, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta. Ha rilevato che l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, della l. n. 207/2024, sospende automaticamente per due anni i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti contemplati dalla disposizione, incluse le fasi incidentali concernenti l’esecuzione omessa, incompleta o non corretta. Ha quindi sospeso il giudizio sino alla scadenza del biennio, senza decidere i profili di rito, il merito del reclamo o le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
l’ipotesi di un’ulteriore decisione sull’ottemperanza possa scaturire, a norma dell’art. 112 del codice del processo amministrativo, nei casi in cui l’amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza, vuoi per il silenzio serbato di fronte alla richiesta del privato, vuoi per la sostanziale elusività del suo comportamento.
L’ottemperanza è esperibile contro l’omessa o elusiva attuazione del giudicato imputabile all’amministrazione, ma, quando l’esecuzione è affidata a un commissario ad acta, le contestazioni sulla sua attività seguono il rimedio specifico del reclamo.
art. 21 c.p.a.
Qualora invece, come in questo caso, il giudice abbia provveduto alla nomina, giusta l’art. 21 del codice del processo amministrativo, di un commissario ad acta, non vi è spazio giuridico per dolersi dell’azione o dell’omissione dell’amministrazione, in quanto la stessa è stata sostituita nell’ottemperanza e vi è un soggetto diverso incaricato dell’esecuzione.
La nomina del commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione sposta su tale organo l’esecuzione del giudicato; le doglianze relative alla sua azione o inerzia non si configurano come contestazioni dell’operato dell’amministrazione.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Peraltro, l’attività del commissario ad acta non è senza controllo, atteso che l’art. 114 comma 5 del codice prevede una particolare azione avverso gli atti, esercitabile da chiunque ne abbia interesse, con modalità diverse, in quanto le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell’ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnarli con il rito ordinario.
Gli atti del commissario ad acta sono contestabili dalle parti del giudizio con reclamo davanti al giudice dell’ottemperanza entro sessanta giorni; i terzi estranei al giudicato li impugnano invece con il rito ordinario.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Rilevato che nella sentenza di cui è contestata l’integrale esecuzione nel caso di specie, in ipotesi di mancata ottemperanza vi è stata la nomina di un commissario ad acta, in sostituzione dell’amministrazione resistente, le questioni inerenti al cui comportamento, anche di tipo omissivo, sono rimesse al giudice dell’ottemperanza, sotto forma di reclamo, dando vita ad una fase interna al medesimo giudizio, ai sensi dell’art. 114, primo e sesto comma c.p.a.
Le questioni sull’azione o sull’omissione del commissario ad acta sono trattate dal giudice dell’ottemperanza come reclamo, in una fase interna al medesimo giudizio.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
l’art. 1, co. 817, della l. n. 207/2024 ha innovato l’art. 5-sexies l. n. 89/2001, aggiungendo – tra le altre modifiche – il comma 12-bis
La disposizione ha introdotto nel comma 12-bis dell’art. 5-sexies della l. n. 89/2001 il meccanismo di rinnovo della domanda di pagamento e la sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
la predetta disposizione ha introdotto una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza, una volta decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 207/2024 (1° gennaio 2025) e fino alla data di scadenza del biennio;
La sospensione opera automaticamente, dopo il decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della l. n. 207/2024, per il biennio previsto dalla disposizione. Essa comprende anche le fasi incidentali del giudizio di ottemperanza relative all’esecuzione omessa, incompleta o non corretta.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Ritenuto, pertanto - impregiudicati i profili in rito, nel merito e sulle spese - di dovere disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, co. 1, cod. proc. amm. e dell’art.5-sexies, co. 12-bis, della l. n. 89/2001, sino alla data di scadenza del biennio;
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., in combinato disposto con la sospensione speciale prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di ottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione, le contestazioni relative all’attività o all’inerzia del commissario vanno sottoposte al giudice dell’ottemperanza mediante reclamo, come fase interna al medesimo giudizio, e non come nuova azione contro l’amministrazione.
- Ai fini della disciplina che sospende le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti contemplati dall’art. 5-sexies della l. n. 89/2001, la nozione di giudizio di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali concernenti l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
- Quando un atto processuale è qualificato in modo non corrispondente al rimedio sostanzialmente esperibile, il giudice può interpretarlo secondo il suo contenuto, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali.
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