Circolare Inail n. 50 del 10 ottobre 2013
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 deg; luglio 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2013, delle prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Riporta i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione delle rendite e delle altre prestazioni, nonché i criteri per la riliquidazione delle prestazioni in corso. Indica inoltre gli importi aggiornati di assegni una tantum, indennità giornaliera, assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili, oltre agli indirizzi operativi per le Unità territoriali e agli adempimenti comunicativi verso i reddituari.
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2013
Rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 2013
La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2013, per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Essa fornisce i nuovi riferimenti retributivi da utilizzare sia per la prima liquidazione sia per la riliquidazione delle prestazioni in corso, oltre a dettare gli indirizzi operativi per le Unità territoriali e le indicazioni per gli adempimenti verso i beneficiari.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si fonda sulle disposizioni del Testo unico n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, nonché su norme speciali in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sono richiamati, tra gli altri, il D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 per il settore agricolo, la legge n. 780 del 27 dicembre 1975, la legge n. 251 del 10 maggio 1982, la legge n. 243 del 19 luglio 1993, la legge n. 81 dell’11 marzo 2006, la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la determina del Presidente n. 105 del 18 aprile 2013 e i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013 relativi ai diversi settori interessati.
Prima liquidazione delle prestazioni
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente sono indicati i parametri retributivi da assumere a base di calcolo.
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è pari a euro 76,11. Ne derivano:
- retribuzione annua minima: euro 15.983,10;
- retribuzione annua massima: euro 29.682,90.
Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è pari a euro 24.122,02. In particolare:
- per i lavoratori subordinati a tempo determinato si applica la retribuzione annua convenzionale di euro 24.122,02;
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica la retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, quindi minimo euro 15.983,10 e massimo euro 29.682,90;
- per i lavoratori autonomi si assume la retribuzione annua convenzionale di euro 15.983,10, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono riportate le retribuzioni annue rivalutate in funzione dell’anno dell’evento. Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 59.273,59.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti è fissato in euro 2.108,62.
Per i medici radiologi l’importo dell’assegno una tantum è rapportato alla retribuzione convenzionale di euro 59.273,59 e spetta nelle seguenti misure:
- un terzo della retribuzione, se sopravvivono coniuge e figli aventi i requisiti;
- un quarto, se sopravvive il solo coniuge o i soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per l’agricoltura la circolare indica i riferimenti retributivi da utilizzare per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta:
- per i lavoratori subordinati a tempo determinato, la base è la retribuzione effettiva giornaliera, fermo il limite minimo di euro 41,875;
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e per i lavoratori autonomi, la base è la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 47,076.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
Le operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso sono state effettuate direttamente dalla Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni.
Per il settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
- 1,0302 per l’anno 2011 e precedenti;
- 1,0000 per l’anno 2012 e il primo semestre 2013.
Per il settore agricolo la riliquidazione avviene distinguendo le varie categorie di assicurati e la decorrenza delle rendite:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione annua convenzionale di euro 24.122,02;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti dal 1° gennaio 1982: su retribuzione effettiva compresa entro i limiti del settore industriale, con minimo euro 15.983,10 e massimo euro 29.682,90;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite di decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982: su retribuzione annua convenzionale di euro 24.122,02;
- lavoratori autonomi con rendite di decorrenza anteriore al 1° giugno 1993: su retribuzione annua convenzionale di euro 24.122,02;
- lavoratori autonomi con rendite decorrenti dal 1° giugno 1993: su retribuzione minimale del settore industriale, pari a euro 15.983,10.
Per i casi di integrazione di rendita relativi all’anno 2013 non definiti entro il 20 settembre 2013, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale prevista per le rendite dei settori industriale e agricolo e ammonta a euro 526,26.
Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. Gli importi riportati sono differenziati per percentuale di inabilità e per settore, fino alla fascia 100% più assistenza personale continuativa.
Indirizzi operativi per le Unità territoriali
Le Unità territoriali devono gestire la riliquidazione di:
- rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata;
- speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio e alla malattia professionale, da adeguare dal 1° luglio 2013 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi;
- prestazioni segnalate mediante gli elenchi annuali della Direzione centrale prestazioni, relative a liquidazioni particolari, rendite cessate dopo il 1° luglio 2013 nei settori interessati e rendite unificate.
Per le rendite unificate di competenza fino all’anno 2012 va nuovamente individuata la retribuzione più favorevole. Inoltre, in occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2013, la Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.
Prestazioni particolari per rettifica di errore
Le prestazioni particolari, identificate con i codici 7-8-9 e relative ai casi di rettifica per errore, sono rivalutate a decorrere dall’anno 2006. La rivalutazione avviene automaticamente con il rateo di novembre 2013, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali; in mancanza di tali verifiche, gli importi vengono azzerati.
Comunicazioni ai beneficiari e aggiornamento anagrafico
La Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni invia agli interessati il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del conguaglio, tramite i modelli 170/I e 171/I. Tali modelli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti risultante dagli archivi informatici.
Se emergono variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Le Sedi devono quindi procedere alla scansione della dichiarazione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.
Azioni di surroga e regresso
Per le azioni di surroga e regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2013, sia ai fini delle richieste giudiziali sia di quelle stragiudiziali di rimborso. Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2013. Ove possibile, le competenti Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, in primo grado e in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare riguarda la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con effetto dal 1° luglio 2013, per industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Il provvedimento si fonda sui decreti ministeriali del 10 giugno 2013 e sulla determina presidenziale n. 105 del 18 aprile 2013, richiamando inoltre le principali norme del Testo unico n. 1124/1965 e successive disposizioni speciali.
Prima liquidazione delle rendite e criteri retributivi
Sono indicati i valori da assumere in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente. Per il settore industriale la retribuzione media giornaliera è pari a euro 76,11, con retribuzione annua minima di euro 15.983,10 e massima di euro 29.682,90. Per l’agricoltura sono previsti valori distinti per lavoratori subordinati a tempo determinato, a tempo indeterminato e autonomi. Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono riportati importi annui rivalutati per classi di evento dal 2005 e anni precedenti fino al 2009-2012. Per i medici radiologi vale la retribuzione convenzionale annua di euro 59.273,59.
Assegno una tantum in caso di morte
Per i settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti è fissato in euro 2.108,62. Per i medici radiologi colpiti da raggi X o sostanze radioattive l’importo è parametrato alla retribuzione di euro 59.273,59 e varia in base ai superstiti: un terzo con coniuge e figli aventi diritto, un quarto in caso di solo coniuge o soli figli aventi diritto, un sesto negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per l’agricoltura la circolare indica i riferimenti retributivi per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Per i lavoratori subordinati a tempo determinato la base è la retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di euro 41,875; per i subordinati a tempo indeterminato e per gli autonomi la base è la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 47,076.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
Le riliquidazioni sono state effettuate dalla Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni secondo criteri differenziati per settore e tipologia di prestazione. Per l’industria i coefficienti di rivalutazione sono 1,0302 per l’anno 2011 e precedenti e 1,0000 per il 2012 e il primo semestre 2013. Per l’agricoltura sono indicati i criteri per lavoratori subordinati e autonomi, distinguendo le rendite in base alla decorrenza. Per le integrazioni di rendita relative al 2013 non definite entro il 20 settembre 2013, il pagamento deve essere effettuato considerando il rateo rivalutato. L’assegno per assistenza personale continuativa è pari a euro 526,26. Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati secondo la stessa misura delle rendite, con importi differenziati per percentuale di inabilità e per settore.
Indirizzi operativi per le Unità territoriali
Le Unità territoriali devono occuparsi della riliquidazione delle rendite non ancora gestite meccanicamente, degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti e delle prestazioni individuate dagli elenchi annuali della Direzione centrale prestazioni, comprese liquidazioni particolari, rendite cessate dopo il 1° luglio 2013 e rendite unificate. Per le rendite unificate fino al 2012 va nuovamente individuata la retribuzione più favorevole. La Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha già provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni acquisite.
Prestazioni particolari per rettifica di errore
Le prestazioni particolari (codici 7-8-9), erogate in caso di rettifica per errore, sono rivalutate dall’anno 2006. La rivalutazione avviene automaticamente con il rateo di novembre 2013, purché siano state eseguite le verifiche reddituali; in caso contrario gli importi si azzerano.
Comunicazioni ai reddituari e adempimenti anagrafici
La Direzione centrale invia ai beneficiari il provvedimento di riliquidazione con i modelli 170/I e 171/I, che riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti. Se vi sono variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicarle alla Sede competente entro 15 giorni dal ricevimento dei modelli, utilizzando la dichiarazione stampata sul retro. Le Sedi devono poi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.
Surroga e regresso
Per le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2013, così da consentire richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso aggiornate. Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2013 e, ove possibile, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già formulate.
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