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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15469/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Una società aveva agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di donazione compiuto da un soggetto in favore di un familiare. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello la decisione veniva confermata quanto all’inefficacia della donazione, mentre il giudice d’appello disponeva le spese di lite a carico del solo donante. La società ricorreva per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c., perché la condanna alle spese non era stata estesa anche alla donataria, che in appello aveva aderito alle deduzioni del donante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e, per conseguenza, inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre resta discrezionale e non sindacabile la valutazione del giudice di merito sulla compensazione totale o parziale. Nel caso concreto non emergeva una violazione di quel principio; al più, poteva configurarsi un errore materiale nel dispositivo, da far valere però con istanza di correzione davanti al giudice che ha emesso la sentenza e non in Cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    violazione ex art.360 co.1 n.3 c.p.c. di norma di legge (art.91 c.p.c.)

    regola di soccombenza sulle spese; la sua violazione è sindacabile in cassazione solo se le spese vengono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione ex art.360 co.1 n.3 c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge sulla regolazione delle spese.

  • art. 378 c.p.c.

    memoria ex art.378 c.p.c.

    richiamato solo quanto al deposito di memoria nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla liquidazione delle spese è ammissibile solo se la decisione incide sul principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • La valutazione del giudice di merito sulla compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi è discrezionale e non è sindacabile in cassazione, salvo il limite esterno della soccombenza della parte vincitrice.
  • Se il vizio denunciato riguarda in realtà un mero errore materiale nel dispositivo sulla ripartizione delle spese, il rimedio è l’istanza di correzione dell’errore materiale davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, non il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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