Cassazione Civile, Ordinanza n. 12556/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una docente che aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della reiterazione di contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato un risarcimento pari a 21 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che i contratti riguardassero supplenze temporanee su organico di fatto, non integranti in sé abuso, e che la lavoratrice non avesse allegato e provato circostanze concrete idonee a dimostrare un uso improprio o distorto del potere organizzativo dell'amministrazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la lavoratrice ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., sostenendo di avere allegato nel giudizio di merito una programmatica e reiterata scelta del Ministero di coprire stabilmente con contratti a termine una quota rilevante di posti che avrebbero dovuto essere coperti con personale di ruolo, così da rendere abusivo il ricorso al termine; ha inoltre sostenuto che, a fronte di tali allegazioni e della mancata specifica contestazione, sarebbe spettato all'amministrazione provare l'effettiva sussistenza di esigenze temporanee e non prevedibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., in realtà mirasse a contestare un accertamento di merito della Corte territoriale in ordine all'insufficienza delle allegazioni della ricorrente sulla propria specifica posizione. La Corte ha osservato che il brano dell'atto introduttivo riportato nel ricorso conteneva solo considerazioni generali sull'uso dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, senza allegazioni specifiche riferite alla singola docente. Ha inoltre rilevato che il motivo non si confrontava con l'orientamento consolidato secondo cui, per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, l'abuso non è configurabile in sé, salvo che il lavoratore alleghi e provi un uso improprio o distorto del potere organizzativo, prospettando non la sola reiterazione ma le concrete condizioni della stessa. Quanto all'art. 115 c.p.c., la Corte ha ribadito che la valutazione della non contestazione è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale estremamente qualificato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto storico di carattere decisivo
La censura è stata ritenuta inidonea perché, nella sostanza, investiva un accertamento di merito e non un omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 115 c.p.c.
mancata contestazione specifica di circostanze di fatto
La valutazione della non contestazione è rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per difetto assoluto, apparenza o manifesta illogicità della motivazione, o per errore nell'interpretazione della norma processuale.
art. 2697, comma 1, c.c.
La ricorrente invocava l'inversione dell'onere probatorio; la Corte ha escluso che ciò potesse fondare il ricorso, poiché mancavano allegazioni specifiche idonee a far scattare l'onere difensivo della controparte.
art. 4, commi 1 e 11, L. 3 maggio 1999, n. 124
La sentenza richiama la disciplina delle supplenze scolastiche e il quadro normativo relativo alla reiterazione dei contratti a termine nel settore scuola.
direttiva 1999/70/CE
È richiamata quale parametro sovranazionale in tema di abuso della successione di contratti a termine; per le supplenze su organico di fatto l'abuso non è configurabile in sé, salvo prova di uso improprio o distorto.
art. 36 d.lgs. 165/2001
È richiamato come disciplina del lavoro a termine nella pubblica amministrazione, ma la Corte non ne trae un esito favorevole alla ricorrente in assenza di specifiche allegazioni e prova dell'abuso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la reiterazione di contratti a termine per supplenze su organico di fatto o per supplenze temporanee non integra di per sé un abuso; per configurarlo il lavoratore deve allegare e provare circostanze concrete che dimostrino un uso improprio o distorto del potere organizzativo dell'amministrazione.
- La sola deduzione di una generale programmazione amministrativa del ricorso al lavoro a termine non è sufficiente: occorrono allegazioni specifiche riferite alla posizione del singolo lavoratore e alle concrete condizioni delle assegnazioni contestate.
- La denuncia in cassazione dell'omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di merito sulla sufficienza delle allegazioni o sulla concreta ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di appello.
- La valutazione della non contestazione dei fatti allegati è riservata al giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo nei limiti di un vizio motivazionale qualificato o di una errata interpretazione dell'art. 115 c.p.c.
- In presenza di supplenze temporanee o su organico di fatto, l'onere di dimostrare l'abuso non si sposta automaticamente sull'amministrazione: esso presuppone una previa allegazione specifica del lavoratore circa le concrete modalità abusive della reiterazione.
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