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Ordinanza

Ordinanza n. 3356/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi con sentenza n. 7059/2025, pubblicata il 29/10/2025, nella causa iscritta al numero di R.G. 2693/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), munito di attestazione di conformità il 3/11/2025, notificata il 3/11/2025 al Ministero dell’Istruzione;

Giustizia amministrativa202601803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 7059/2025, recante ottemperanza della sentenza n. 1234/2024 di condanna al pagamento di spese processuali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., chiedendo nuovamente la nomina di un commissario ad acta affinché provvedesse in caso di inerzia del Ministero nel pagamento di € 500,00, oltre accessori di legge, interessi legali e rimborso del contributo unificato. La sentenza n. 7059/2025, già resa in sede di ottemperanza, aveva condannato l'amministrazione al pagamento e aveva nominato un commissario ad acta, stabilendo tuttavia che questi si sarebbe insediato alla scadenza del termine per l'adempimento solo previa richiesta della parte ricorrente. Dal testo risulta che tale richiesta di attivazione non è stata presentata. Il TAR ha quindi rilevato d'ufficio dubbi sull'ammissibilità del nuovo ricorso, ritenendo che non fosse prima facie integrato il presupposto della mancata esecuzione della sentenza ottemperanda e che l'azione potesse determinare un'artificiosa moltiplicazione dei giudizi di ottemperanza relativi a un unico titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso, osservando che il ricorrente non aveva previamente richiesto l'insediamento del commissario ad acta già nominato nella sentenza n. 7059/2025. Secondo il Collegio, l'ulteriore ricorso ex art. 112 c.p.a. potrebbe essere prematuro e costituire una duplicazione artificiosa dei giudizi di ottemperanza, poiché l'attivazione del commissario rappresentava il rimedio previsto dalla precedente pronuncia per fronteggiare l'inerzia amministrativa. Alle parti è stato assegnato il termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare deduzioni sulla questione rilevata d'ufficio. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dal ricorrente per chiedere l'esecuzione delle precedenti pronunce e la nomina o attivazione di un commissario ad acta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando rileva d'ufficio una questione decisiva non trattata dalle parti, di sottoporla al contraddittorio prima della decisione; il TAR lo ha applicato assegnando 15 giorni per deduzioni.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di ottemperanza ha già nominato un commissario ad acta, subordinandone espressamente l'insediamento alla richiesta della parte beneficiaria dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, la parte deve attivare tale meccanismo prima di proporre un nuovo ricorso per ottemperanza fondato sulla medesima inerzia.
  • La mancata richiesta di insediamento del commissario ad acta già nominato può escludere, prima facie, l'integrazione del presupposto della mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza e rendere inammissibile un ulteriore ricorso ex art. 112 c.p.a.
  • La proposizione di plurimi giudizi di ottemperanza riferiti a un unico titolo giudiziale non adempiuto può essere considerata un'artificiosa moltiplicazione dei giudizi quando il precedente provvedimento abbia già predisposto uno specifico rimedio esecutivo non ancora attivato dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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