Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 210/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/11 del 4 aprile 2024; 2) il verbale di pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/25 del 5 luglio 2024, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) l’ignoto verbale della commissione esaminatrice n. 66 e relativa scheda di valutazione del 30 gennaio 2025 relativo al candidato odierno ricorrente a cui è stato riconosciuto un punteggio complessivo di 17,073; 4) l’ignoto verbale di riesame della commissione esaminatrice n. 95 del 26 marzo 2025 e della scheda di (ri)valutazione titoli relativo all’istanza di revisione del punteggio presentata dal ricorrente in data 11 marzo 2025; 5) il decreto-graduatoria pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/17 del 9 aprile 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 6) il decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/23 del 8 maggio 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 7) per quanto occorrer possa, l’aggiornamento della tabella A allegata al decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, recante disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/5 del 30 gennaio 2024; 8) il decreto di assegnazione sedi del 20° corso allievo viceispettore con decorrenza 19 agosto 2025; 9) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 settembre 2025: 1) del verbale n. 104 dell’8 luglio 2025 della commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, depositato in causa dalla difesa erariale ma mai notificato all’interessato, che ha riesaminato la posizione del ricorrente confermando il punteggio oggetto della controversia pendente; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente nonché contro i provvedimenti già impugnati nel ricorso principale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 dicembre 2025: 1) del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 23 ottobre 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202506493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, inclusi la valutazione dei titoli, la graduatoria e i successivi atti di rideterminazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando, i criteri di valutazione dei titoli, la propria scheda di valutazione con attribuzione di 17,073 punti, i verbali di riesame, la graduatoria e i successivi provvedimenti di rideterminazione della graduatoria e assegnazione delle sedi. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro il verbale n. 104 dell'8 luglio 2025, adottato in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR del 23 giugno 2025, n. 3489, con il quale la commissione ha confermato la non valutabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), n. 6), del bando, dell'incarico di Responsabile Nucleo Sommozzatori svolto dal ricorrente, nonché contro la successiva rideterminazione della graduatoria del 23 ottobre 2025. Le questioni sostanziali relative alla valutabilità del titolo e alla legittimità della graduatoria sono state ritenute meritevoli di approfondimento nella sede di merito.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, quali potenziali controinteressati, autorizzando il ricorrente a procedere mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web del Ministero dell'Interno. La pubblicazione deve comprendere l'ordinanza, i ricorsi per motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati; deve essere effettuata entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online tali contenuti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, predisporre un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione alla parte. La trattazione cautelare è stata rinviata alla sede di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; l'udienza pubblica è stata fissata al 7 luglio 2026, in sostituzione di quella del 24 marzo 2026, per assicurare ai controinteressati i termini processuali. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Le questioni sollevate meritino l’approfondimento proprio della sede di merito

    Il giudice può rinviare la definizione della domanda cautelare alla sede di merito, fissando l'udienza pubblica per la trattazione della controversia.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Costituisce una modalità di notificazione utilizzabile quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione individuale.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari al giudizio.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno

    Consente, secondo le modalità stabilite dal giudice, l'utilizzo di forme telematiche di notificazione per pubblici proclami.

  • art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    garantire ai controinteressati i termini

    I termini processuali per la costituzione e la difesa dei controinteressati devono essere assicurati mediante la fissazione dell'udienza in una data congrua.

  • art. 5, comma 1, lett. a), n. 6), del bando di concorso

    non valutabilità agli effetti dell’art. 5, co. 1, lett. a), n. 6), del bando di concorso

    La commissione ha ritenuto non valutabile, secondo la disciplina del bando, l'incarico di Responsabile Nucleo Sommozzatori indicato dal ricorrente; la legittimità di tale valutazione resta riservata al merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorso contro una procedura concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice deve assicurare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati.
  • Se il numero dei controinteressati rende particolarmente onerosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, stabilendo contenuti, termini e modalità di attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata dall'ordine all'amministrazione di mantenere online gli atti pubblicati, di renderli raggiungibili dalla home page e di rilasciare un'attestazione alla parte notificante.
  • Quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può rinviare la valutazione alla sede di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire anticipatamente la fondatezza delle censure.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.