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Legge

L.R. Abruzzo 2/2011

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011 - 2013.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 2/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio regionale Abruzzo 2011, il bilancio pluriennale 2011-2013 e i relativi stanziamenti di competenza e cassa, disciplinando residui, fondi di riserva, variazioni di bilancio e finanziamenti a enti strumentali. Contiene disposizioni temporanee riferite all’esercizio 2011 e ad adempimenti entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Bilancio di previsione della Regione Abruzzo per il 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013

Bilancio di previsione 2011 della Regione Abruzzo e bilancio pluriennale 2011-2013

La legge definisce il bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2011, con gli stanziamenti di competenza e di cassa, la gestione dei residui, i fondi di riserva, le regole di variazione del bilancio e i finanziamenti a enti e agenzie regionali. La disciplina ha efficacia per il solo esercizio 2011, salvo gli effetti contabili e organizzativi connessi agli adempimenti successivi previsti dalla legge.

Stato di previsione delle entrate e delle spese

Vengono approvati i totali generali dell’entrata e della spesa del bilancio regionale per il 2011, sia in termini di competenza sia di cassa. È inoltre autorizzata la riscossione, l’accertamento e il versamento delle entrate dovute alla Regione secondo la normativa vigente.

Residui attivi e passivi

La legge autorizza il riporto nel bilancio 2011 dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2010 e dei residui passivi presunti alla stessa data. Per i residui passivi è disciplinata anche la perenzione amministrativa:

  • per le spese correnti i residui possono restare nel conto per non più di due anni successivi a quello di perfezionamento dell’impegno;
  • per le spese in conto capitale il limite è di quattro anni;
  • i residui passivi delle contabilità speciali non sono soggetti a termini di perenzione.

Unità previsionali di base, contabilità speciali e autonomia del Consiglio regionale

Sono approvate le singole unità previsionali di base iscritte nel bilancio di entrata e di spesa e, complessivamente, le contabilità speciali. Per il Consiglio regionale è individuata l’unità previsionale di base relativa all’autonomia e organizzazione e si dispone l’allegazione del suo bilancio di previsione 2011 al bilancio annuale della Regione.

Autorizzazione agli impegni e ai pagamenti

La legge autorizza gli organi competenti ad assumere impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza e a disporre i pagamenti entro i limiti degli stanziamenti di cassa. Il bilancio annuale è corredato dal quadro generale riassuntivo previsto dalla disciplina contabile regionale.

Saldo finanziario e coperture

È approvato un saldo finanziario positivo presunto, iscritto nell’entrata e destinato alla copertura di somme reiscritte nella spesa tramite fondi di riserva e capitoli specifici, anche per economie vincolate riprogrammate e per il piano di rientro dei deficit sanitari. La legge richiama inoltre la copertura mediante il saldo finanziario delle risorse rese disponibili da residui eliminati o non riportati.

Fondi per residui perenti, economie vincolate e piano di rientro sanitario

Sono istituiti o rifinanziati appositi fondi di bilancio per la riassegnazione di residui passivi perenti e di economie vincolate:

  • fondo per residui passivi di spese in conto capitale perenti;
  • fondo di riserva per residui passivi di parte corrente perenti;
  • fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto residui;
  • fondo per la riassegnazione di economie vincolate. Le reiscrizioni sono subordinate ad accertamento e certificazione sulla non prescrizione, sul perfezionamento dell’obbligazione nell’esercizio originario e sull’esistenza dell’impegno. È inoltre destinata una quota specifica al piano di rientro dai deficit sanitari.

Fondi di riserva e autorizzazioni di cassa

Sono autorizzati il fondo di riserva per le spese obbligatorie, il fondo di riserva per le spese impreviste e i fondi di riserva per le autorizzazioni di cassa, sia per spese correnti sia per spese in conto capitale. I prelevamenti avvengono con gli atti previsti dalla legge contabile regionale e, per le spese impreviste, la deliberazione della Giunta deve essere trasmessa al Consiglio regionale entro 30 giorni.

Variazioni di bilancio e gestione tecnica

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni di bilancio per:

  • iscrivere entrate vincolate e le corrispondenti spese;
  • effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B., con alcune esclusioni;
  • ricodificare i capitoli mantenendo la loro appartenenza alle U.P.B.;
  • adeguare le contabilità speciali;
  • aggiornare gli stanziamenti relativi a restituzioni di somme a destinazione vincolata;
  • eliminare capitoli non più utili alla gestione. Tutti gli atti di variazione devono essere pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Garanzie fideiussorie e crediti di modesto importo

È iscritto un capitolo per far fronte agli obblighi derivanti da garanzie fideiussorie in corso e, se del caso, pregresse. Inoltre la Giunta può disporre l’annullamento dei diritti di credito quando il costo di riscossione sia eccessivo rispetto all’importo dovuto; il limite massimo del credito annullabile è fissato a 10 euro.

Limiti all’assunzione degli impegni e ai pagamenti

Gli stanziamenti di competenza costituiscono limiti insuperabili per l’assunzione degli impegni e limitano in modo non derogabile l’operatività delle leggi regionali di spesa. Se necessario, gli interventi devono essere ridotti proporzionalmente agli stanziamenti disponibili. I pagamenti seguono la disponibilità effettiva della cassa e le regole della Tesoreria unica.

Bilancio pluriennale e documenti allegati

È approvato il bilancio pluriennale 2011-2013 come allegato al bilancio annuale 2011.

Finanziamento e bilanci di enti strumentali e agenzie regionali

La legge approva i bilanci di previsione 2011 di diversi enti e agenzie regionali e ne finanzia il funzionamento o altre attività istituzionali, con obbligo di adeguamento dei rispettivi bilanci entro 30 giorni dalla pubblicazione, pena intervento sostitutivo. Tra i soggetti interessati figurano:

  • A.R.I.T.;
  • A.P.T.R.;
  • Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila;
  • A.R.S.S.A.;
  • A.R.T.A.;
  • Ente Abruzzo Lavoro;
  • Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo, per la quale l’integrazione degli allegati è stata prevista successivamente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.

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