Regolamento (UE) 2016/52
Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il quadro UE per reagire a contaminazioni radioattive di alimenti e mangimi derivanti da incidenti nucleari o emergenze radiologiche. Fissa soglie massime per diverse categorie di prodotti e per specifici radionuclidi, e attribuisce alla Commissione il potere di renderle applicabili con regolamenti di esecuzione adottati secondo la procedura di comitato. Prevede inoltre controlli, notifiche tramite RASFF, possibili deroghe temporanee per singoli Stati membri e l'abrogazione della disciplina precedente.
Fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per prodotti alimentari, prodotti alimentari secondari e alimenti per animali dopo incidenti nucleari o emergenze radiologiche, e disciplina la procedura per renderli applicabili tramite atti di esecuzione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari, ai prodotti alimentari secondari e agli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato nell'Unione a seguito di un incidente nucleare o di un'altra emergenza radiologica suscettibile di causare o di aver causato una significativa contaminazione radioattiva. Riguarda sia i prodotti originari dell'Unione sia quelli importati da paesi terzi, con riferimento al momento dell'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 2. Sono esclusi, tra gli altri, gli alimenti per animali dal concetto di prodotto alimentare, gli animali vivi non preparati per il consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i residui e contaminanti e le acque destinate al consumo umano, per le quali continua ad applicarsi la direttiva 2013/51/Euratom.
Livelli massimi ammissibili di radioattività per alimenti e mangimi dopo incidenti nucleari o emergenze radiologiche
Il regolamento Euratom 2016/52 sostituisce la precedente disciplina del 1987-1990 sui livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva nei prodotti destinati al mercato dell'Unione. La finalità è duplice: proteggere la salute pubblica e animale e, al contempo, preservare il corretto funzionamento del mercato interno evitando distorsioni commerciali in situazioni di emergenza radiologica.
Contesto e finalità
Il testo si inserisce nel quadro delle norme fondamentali di sicurezza in materia di radiazioni ionizzanti, richiamando la direttiva 2013/59/Euratom. I considerando evidenziano che il sistema è pensato per reagire a incidenti nucleari o altre emergenze radiologiche, prendendo in considerazione sia la necessità di fissare soglie comuni sia l'esigenza di aggiornare rapidamente le misure in base alla situazione concreta e alle valutazioni scientifiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai prodotti alimentari, ai prodotti alimentari secondari e agli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato dopo un incidente nucleare o un'altra emergenza radiologica con contaminazione significativa. La disciplina riguarda prodotti originari dell'Unione e prodotti importati da paesi terzi. Restano fuori dal campo di applicazione le acque destinate al consumo umano, per le quali continua a valere la direttiva 2013/51/Euratom, salvo la possibilità per gli Stati membri, in caso di emergenza radiologica, di usare come riferimento i livelli per gli alimenti liquidi previsti dal regolamento.
Definizioni chiave
L'articolo 2 chiarisce i concetti fondamentali. Per prodotto alimentare si intende qualsiasi sostanza o prodotto destinato, o ragionevolmente prevedibile come destinato, all'ingestione umana, incluse bevande, gomme da masticare e sostanze, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporate durante produzione o preparazione. Sono esclusi, tra gli altri, mangimi, animali vivi non preparati per il consumo umano, vegetali prima della raccolta, medicinali, cosmetici, tabacco, sostanze stupefacenti o psicotrope, residui e contaminanti e acque destinate al consumo umano. Sono inoltre definiti i prodotti alimentari secondari, gli alimenti per animali, l'immissione sul mercato e l'emergenza radiologica.
Meccanismo di attivazione dei livelli massimi
L'articolo 3 attribuisce alla Commissione il potere di rendere applicabili i livelli massimi mediante regolamento di esecuzione quando riceva una comunicazione ufficiale di incidente nucleare o di altra emergenza radiologica idonea a provocare contaminazione significativa. I livelli applicabili non possono superare quelli fissati negli allegati I, II e III. In casi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può adottare un atto immediatamente applicabile.
Durata, riesame e criteri scientifici
La durata delle misure esecutive deve essere per quanto possibile limitata; il primo regolamento di esecuzione adottato a seguito dell'evento non può durare più di tre mesi. La Commissione deve riesaminare periodicamente le misure e modificarle in funzione della natura dell'incidente, del luogo e dei livelli di radioattività effettivamente misurati. Nella predisposizione o revisione degli atti, la Commissione considera i principi fondamentali degli articoli 30 e 31 del trattato Euratom, compresi giustificazione e ottimizzazione, per mantenere al minimo ragionevolmente possibile le dosi individuali, la probabilità di esposizione e il numero di persone esposte.
Deroghe temporanee per singoli Stati membri
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare, mediante regolamento di esecuzione, deroghe temporanee ai livelli massimi per determinati prodotti alimentari o alimenti per animali consumati nel territorio di quello Stato, quando ricorrano circostanze eccezionali. Le deroghe devono basarsi su elementi scientifici e risultare giustificate dalle circostanze, con particolare riguardo ai fattori sociali presenti nello Stato interessato.
Misure restrittive, controlli e notifiche
Dal momento indicato nel regolamento di esecuzione, i prodotti non conformi ai livelli massimi non possono più essere immessi sul mercato. Ai fini del regolamento, i prodotti importati da paesi terzi si considerano immessi sul mercato quando, nel territorio doganale dell'Unione, sono sottoposti a una procedura doganale diversa dal transito. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'applicazione del regolamento; qualsiasi violazione dei livelli massimi deve essere notificata attraverso il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF).
Procedura di comitato e ruolo della Commissione
La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. Per gli atti di esecuzione si applica il regolamento (UE) n. 182/2011: la procedura d'esame per gli atti ordinari e la procedura per gli atti immediatamente applicabili nei casi di urgenza. I considerando sottolineano che i rappresentanti degli Stati membri chiamati a discutere i progetti di atti dovrebbero disporre di adeguate competenze in materia di protezione radiologica.
Livelli massimi fissati negli allegati
L'allegato I distingue tra alimenti per lattanti, latte e derivati, altri prodotti alimentari e prodotti liquidi. Per i principali gruppi di radionuclidi i limiti sono, tra gli altri: stronzio 75/125/750/125 Bq/kg; iodio 150/500/2 000/500 Bq/kg; plutonio e altri emettitori alfa 1/20/80/20 Bq/kg; altri nuclidi con emivita superiore a 10 giorni 400/1 000/1 250/1 000 Bq/kg, con esclusione di carbonio 14, trizio e potassio 40 da tale ultimo gruppo. L'allegato II elenca i prodotti alimentari secondari, per i quali i limiti sono più elevati: stronzio 7 500 Bq/kg, iodio 20 000 Bq/kg, plutonio ed elementi transplutonici alfa 800 Bq/kg, altri nuclidi a emivita superiore a 10 giorni 12 500 Bq/kg. L'allegato III stabilisce per gli alimenti per animali i limiti per cesio-134 e cesio-137: 1 250 Bq/kg per suini, 2 500 Bq/kg per pollame, agnelli e vitelli, 5 000 Bq/kg per altri mangimi pronti al consumo.
Coordinamento con altri atti e abrogazione
Il regolamento si coordina con la disciplina generale sulla sicurezza alimentare del regolamento (CE) n. 178/2002, con il sistema RASFF e con il regolamento (UE) n. 182/2011 sulle competenze di esecuzione. Restano richiamati anche il regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali e la direttiva 2013/51/Euratom per le acque destinate al consumo umano. Con l'articolo 7 sono abrogati il regolamento (Euratom) n. 3954/87 e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e n. 770/90, mentre l'allegato IV fornisce la tavola di concordanza tra vecchia e nuova disciplina.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura del sistema
L'articolo 1 stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari dell'allegato I, per i prodotti alimentari secondari dell'allegato II e per gli alimenti per animali dell'allegato III, applicabili ai prodotti che possono essere immessi sul mercato dopo un incidente nucleare o un'altra emergenza radiologica. Lo stesso articolo prevede anche la procedura per adottare e successivamente modificare i regolamenti di esecuzione che rendono tali livelli applicabili.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, prodotto alimentare, prodotti alimentari secondari, alimenti per animali, immissione sul mercato ed emergenza radiologica. La definizione di prodotto alimentare esclude espressamente, tra gli altri, i mangimi, gli animali vivi non preparati per il consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i residui e contaminanti e le acque destinate al consumo umano.
Attivazione dei livelli massimi e atti di esecuzione
Ai sensi dell'articolo 3, la Commissione, ricevuta comunicazione ufficiale di un incidente nucleare o di un'altra emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una contaminazione significativa, adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi. Tali livelli non possono superare quelli degli allegati I, II e III. In casi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può adottare un regolamento di esecuzione immediatamente applicabile.
Durata, riesame e deroga temporanea
L'articolo 3 prevede che la durata dei regolamenti di esecuzione sia per quanto possibile limitata; il primo regolamento adottato dopo l'evento non può superare tre mesi. I regolamenti sono periodicamente riesaminati e modificati in base alla natura e al luogo dell'incidente e ai livelli di radioattività misurati. La Commissione consulta il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato quando la contaminazione diffusa renda non più validi i presupposti degli allegati. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare deroghe temporanee ai livelli massimi per prodotti consumati nel suo territorio, se giustificate da circostanze eccezionali e basate su elementi scientifici.
Divieto di commercializzazione e controlli
L'articolo 4 dispone che, dalla data indicata nel regolamento di esecuzione, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi non possono più essere immessi sul mercato. I prodotti importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato quando, nel territorio doganale dell'Unione, sono sottoposti a una procedura doganale diversa dal transito. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le informazioni sull'applicazione del regolamento e ogni violazione dei livelli massimi deve essere notificata tramite il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF).
Procedura di comitato
L'articolo 5 prevede che la Commissione sia assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, quale comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli atti di esecuzione ordinari si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011; per gli atti immediatamente applicabili si applica l'articolo 8 di tale regolamento in combinato disposto con l'articolo 5.
Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
L'articolo 6 impone alla Commissione, in caso di incidente nucleare o altra emergenza radiologica che possa causare o abbia causato contaminazione significativa, di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle misure adottate a norma del regolamento e notificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.
Abrogazione e continuità normativa
L'articolo 7 abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell'allegato IV.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 gen 2016Regolamento (UE) 2016/40
- Regolamento · 14 gen 2016Regolamento (UE) 2016/31
- Regolamento · 14 gen 2016Regolamento (UE) 2016/32
- Regolamento · 14 gen 2016Regolamento (UE) 2016/33
- Regolamento · 14 gen 2016Regolamento (UE) 2016/38
- Regolamento · 14 gen 2016Regolamento (UE) 2016/39
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →