Sentenza del 23/02/2016 n. 1595 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Cartella esattoriale - Opposizione - Prescrizione - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della mancata opposizione di una cartella di pagamento. In particolare, si discute se, una volta divenuta definitiva la cartella non impugnata, il relativo credito sia soggetto al termine ordinario di prescrizione previsto per l'obbligazione originaria oppure al termine decennale derivante dall'effetto di giudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
La decisione
La mancata impugnazione della cartella di pagamento rende definitiva la pretesa in essa contenuta e determina, secondo il principio enunciato, l'effetto di giudicato sostanziale. Di conseguenza, il termine di prescrizione viene ricondotto a quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c., anziché al più breve termine eventualmente previsto per il tributo o per il contributo originario. L'opposizione fondata sulla prescrizione breve, quindi, non viene accolta quando la cartella è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
Gli effetti del giudicato per i diritti riconosciuti con sentenza passata in giudicato.
La norma viene interpretata nel senso che, quando una cartella di pagamento non viene tempestivamente impugnata e diviene definitiva, la pretesa in essa contenuta acquista stabilità assimilabile al giudicato; da quel momento si applica il termine di prescrizione decennale.
Massime di principio
- La cartella di pagamento deve essere impugnata entro il termine previsto dalla legge: la mancata opposizione può rendere incontestabile la pretesa sia nell'an sia nel quantum.
- Una volta divenuta definitiva la cartella, il termine di prescrizione può essere decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., anche se il credito originario era soggetto a un termine più breve.
- La definitività della cartella non impedisce necessariamente di contestare fatti successivi, come l'eventuale prescrizione maturata dopo la notifica o vizi propri degli atti successivi.
- Per valutare correttamente la prescrizione occorre ricostruire la sequenza degli atti notificati, le eventuali impugnazioni e gli atti interruttivi intervenuti prima della scadenza del termine.
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