Sentenza n. 15481/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento della determinazione (implicita) della Stazione appaltante, nella parte in cui ha disposto l’oscuramento delle seguenti parti dell’offerta dell’aggiudicataria Sinergy Group S.r.l.: - rapporti di prova; - busta amministrativa della ausiliaria Giovanni Clerici e Figli S.p.a. nella parte relativa all’elenco dei macchinari e delle attrezzature tecniche da utilizzare per l’esecuzione della fase di produzione in avvalimento (finissaggio); - busta amministrativa della ausiliaria Tessitura Innocenti e Nesi S.r.l. nella parte relativa all’elenco dei macchinari e delle attrezzature tecniche da utilizzare per l’esecuzione della fase di produzione in avvalimento (tessitura); - busta amministrativa della ausiliaria Prevent Sewing d.o.o. nella parte relativa all’elenco dei macchinari e delle attrezzature tecniche da utilizzare per l’esecuzione della fase di produzione in avvalimento (taglio, termoadesivizzazione elettronica, confezione e imballaggio) nonché per interi documenti completamente oscurati di cui non si comprende l’oggetto poiché è stato oscurata sinanche l’intestazione del documento; - busta amministrativa dell’aggiudicataria Sinergy Group S.r.l. nella parte relativa all’elenco dei macchinari e delle attrezzature tecniche di cui dispone; di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso; e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione di cui sopra; e per la condanna del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Approvvigionamenti, in persona del Legale Rappresentante pro – tempore, all’ostensione integrale (o comunque più ampia possibile) della documentazione e delle informazioni predette;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione implicita della stazione appaltante che ha oscurato parti dell’offerta dell’aggiudicataria e delle società ausiliarie, negando l’ostensione integrale dei rapporti di prova e della documentazione relativa ai macchinari e alle attrezzature tecniche
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che aveva partecipato al Lotto 2 della gara per la fornitura di pantaloni di servizio estivi (valore complessivo dell’appalto pari a € 8.852.459,02 IVA esclusa), era stata inizialmente aggiudicataria il 10 marzo 2026, ma l’aggiudicazione era stata annullata in autotutela il 23 aprile 2026 e, il 30 aprile 2026, era stata esclusa perché i rapporti di prova dell’offerta tecnica erano stati ritenuti non idonei, in quanto formati con una metodologia diversa da quella utilizzata dagli altri concorrenti. Dopo aver proposto ricorso contro l’esclusione, la società aveva chiesto di accedere alle offerte delle concorrenti. Contestava l’oscuramento dei rapporti di prova, degli elenchi dei macchinari e delle attrezzature dell’aggiudicataria e delle ausiliarie e di interi documenti dell’ausiliaria Prevent Sewing, deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti e, in particolare, dell’art. 24, comma 7, della l. 241/1990: l’accesso era necessario per curare e difendere i propri interessi nel contenzioso relativo alla gara. Contestava inoltre che l’oscuramento fosse stato disposto senza adeguata motivazione e senza una dimostrazione specifica della natura riservata delle informazioni.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR riconosce la natura difensiva dell’accesso, poiché la documentazione è potenzialmente idonea a sostenere le difese della ricorrente nel giudizio pendente sull’esclusione; non spetta al giudice dell’accesso anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure di merito. Rigetta quindi l’eccezione secondo cui i documenti sarebbero inutili per la difesa. Quanto ai rapporti di prova, rileva che essi attestano normalmente risultati di misurazioni ottenute con metodi standardizzati e di pubblico dominio e non rivelano, di per sé, il processo produttivo, la formula o il metodo di realizzazione del prodotto; la loro sottrazione all’accesso avrebbe richiesto la dimostrazione puntuale che specifici dati non altrimenti conoscibili costituissero informazioni dotate di autonomo valore competitivo e di segretezza oggettiva, dimostrazione non fornita né verificata dall’amministrazione. Quanto agli elenchi di macchinari e attrezzature, la stazione appaltante si era limitata a recepire le richieste di oscuramento degli operatori senza motivare autonomamente la sussistenza dei requisiti di segretezza oggettiva e valore competitivo, in violazione dell’onere istruttorio previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023. L’oscuramento anche delle intestazioni e degli elementi identificativi di documenti dell’ausiliaria Prevent Sewing è stato ritenuto indifferenziato e contrario ai criteri di proporzionalità e puntualità: le omissioni devono circoscriversi alle sole parti effettivamente coperte da segreto. Il TAR annulla il provvedimento nei limiti indicati e ordina alle amministrazioni di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza se anteriore, l’accesso alla documentazione dell’aggiudicataria e delle ausiliarie senza gli oscuramenti contestati. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
l’accesso richiesto riveste indubbia natura difensiva ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, essendo volto a consentire alla ricorrente di curare e difendere i propri interessi giuridici nell’ambito del procedimento contenzioso (6146/2026) relativo alla citata gara di fornitura di pantaloni di servizio estivi - C.I.G. B7A9CED7A8;
L’accesso è difensivo quando la documentazione è richiesta per curare o difendere interessi giuridici in un contenzioso relativo alla gara; ai fini dell’accesso è sufficiente la potenziale idoneità dei documenti a sostenere le difese, senza che il giudice debba anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure di merito.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
l’accesso richiesto riveste indubbia natura difensiva ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, essendo volto a consentire alla ricorrente di curare e difendere i propri interessi giuridici nell’ambito del procedimento contenzioso (6146/2026) relativo alla citata gara di fornitura di pantaloni di servizio estivi - C.I.G. B7A9CED7A8;
Il diritto di accesso difensivo comprende i documenti potenzialmente utili alla tutela degli interessi giuridici del richiedente nel contenzioso, anche quando la loro effettiva incidenza sulle censure di merito non sia ancora stata accertata.
artt. 98 e 99 d.lgs. 30/2005
tale rapporto non è di per sé idoneo a individuare il processo produttivo, la formula o il metodo con cui tale prodotto è stato ottenuto, sicché lo stesso si colloca, di norma, al di fuori del perimetro del segreto tecnico ex artt. 98 e 99 D.Lgs. 30/2005, salva la specifica dimostrazione, che nella specie non risulta fornita né verificata dall'amministrazione, che singoli dati ivi contenuti (e non altrimenti conoscibili) integrino un'informazione specificamente individuata, dotata di autonomo valore competitivo e di comprovata segretezza oggettiva
La tutela del segreto tecnico richiede l’individuazione specifica di informazioni non altrimenti conoscibili, dotate di autonomo valore competitivo e di comprovata segretezza oggettiva. I rapporti di prova, in quanto attestazioni di risultati ottenuti con metodi standardizzati e pubblici, non sono di per sé segreti tecnici, salvo prova concreta delle caratteristiche riservate di singoli dati.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
quanto agli elenchi dei macchinari e delle attrezzature tecniche impiegati dalle ausiliarie e dall'aggiudicataria nelle diverse fasi di lavorazione, l'amministrazione non ha fornito alcuna autonoma motivazione circa la sussistenza dei presupposti di segretezza oggettiva e di valore competitivo di tali informazioni, essendosi limitata a recepire l'oscuramento richiesto dagli operatori economici, in violazione dell'onere istruttorio gravante sulla stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023;
La stazione appaltante deve svolgere una valutazione istruttoria autonoma e motivata sulla sussistenza dei presupposti per sottrarre informazioni all’accesso; non può limitarsi a recepire la richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico.
Massime di principio
- L’accesso difensivo agli atti di una gara è dovuto quando i documenti richiesti sono potenzialmente idonei a sostenere la tutela degli interessi giuridici del concorrente in un contenzioso relativo alla procedura; il giudice dell’accesso non deve anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure di merito.
- La mera affermazione che un documento attiene al know-how non giustifica l’oscuramento: chi invoca la riservatezza deve individuare in modo specifico l’informazione, il suo valore competitivo e la sua segretezza oggettiva, mentre la stazione appaltante deve verificare autonomamente e motivare la sussistenza di tali presupposti.
- I rapporti di prova relativi a prodotti, basati normalmente su metodi di misurazione standardizzati e di pubblico dominio, non rivelano di per sé il processo produttivo e non sono automaticamente coperti da segreto tecnico; l’esclusione dall’accesso richiede la prova che specifici dati non altrimenti conoscibili abbiano autonomo valore competitivo e segretezza oggettiva.
- L’oscuramento dei documenti di gara deve essere proporzionato e puntuale, limitato alle sole informazioni effettivamente segrete; non è legittimo oscurare integralmente o in modo indifferenziato documenti, intestazioni o elementi identificativi, così da impedirne la stessa individuazione.
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