L.R. Emilia-Romagna 9/2020
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche oltre 3.000 kW, il subentro e il regime dei beni alla scadenza, i requisiti e criteri di gara, nonché canoni fissi e variabili dal 2021 e la fornitura gratuita di energia. Prevede transitorio per i concessionari uscenti, sanzioni e obblighi di programmazione dei lavori.
Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e dei relativi canoni in Emilia-Romagna
Disciplina delle concessioni idroelettriche e dei canoni in Emilia-Romagna
La legge regionale dell’Emilia-Romagna regola l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 3.000 kW e determina i canoni dovuti. La disciplina si applica nel territorio regionale e si coordina con la normativa statale in materia di acque, energia, contratti pubblici e ambiente.
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
La legge attua l’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e disciplina:
- le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;
- la determinazione del canone per le concessioni con potenza nominale superiore a 3.000 kW.
Le concessioni comprendono la derivazione d’acqua e l’uso dei beni pubblici messi a disposizione per produrre energia da fonti rinnovabili. Quando più impianti sono funzionalmente dipendenti e raggiungono complessivamente almeno 3.000 kW, essi sono ricompresi in un’unica concessione.
La legge persegue anche obiettivi di tutela, miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici interessati, equilibrio ecosistemico e incremento della produzione da fonti rinnovabili.
Competenze regionali
Le funzioni amministrative sono attribuite alla Regione Emilia-Romagna, che può esercitarle anche avvalendosi delle proprie agenzie strumentali.
Regime delle opere e dei beni alla scadenza
Alla scadenza della concessione, o negli altri casi di cessazione, le opere ricomprese nell’articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933 passano gratuitamente in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, salvo prevalente interesse pubblico per un uso diverso dell’acqua incompatibile con l’idroelettrico.
Il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo, a carico del subentrante, per gli investimenti eseguiti a proprie spese nel periodo di validità della concessione, se previsti nell’atto concessorio o autorizzati dall’autorità concedente. L’indennizzo corrisponde al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del r.d. 1775/1933. La manutenzione necessaria alla sicurezza resta a carico del concessionario uscente fino al subentro.
Per i beni diversi da quelli che passano in proprietà della Regione e che siano necessari al regolare esercizio e alla continuità della produzione, si applica la disciplina del r.d. 1775/1933 con prezzo determinato e corrisposto dall’assegnatario. Il subentro nella disponibilità dei beni deve avvenire comunque entro 180 giorni.
Le opere trasferite alla Regione restano comunque nella disponibilità e custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare, anche per la gestione degli invasi in caso di piena. Se alla cessazione la Regione ritiene incompatibile il mantenimento della derivazione, può ordinare la demolizione delle opere e il ripristino dei luoghi secondo il piano di dismissione, con oneri a carico del concessionario.
Ricognizione finale delle opere, dei beni e dei dati di esercizio
Almeno cinque anni prima della scadenza della concessione, il concessionario uscente deve trasmettere un rapporto di fine concessione contenente:
- inventario delle opere che passano alla Regione;
- inventario dei beni diversi, distinti tra immobili e mobili;
- relazione tecnica sullo stato funzionale, tecnico e di efficienza;
- stato di consistenza aggiornato con elaborati tecnici e riferimenti catastali;
- elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ultimi vent’anni e di quelli previsti nell’ultimo quinquennio;
- indicazione dei servizi obbligatori del gestore di rete, delle prescrizioni sulla risorsa idrica, degli impegni e gravami verso terzi;
- elenco di pesi, gravami e obbligazioni giuridiche sui beni;
- progetto di gestione dell’invaso;
- dati della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni.
Il rapporto deve essere informatico e ordinato per agevolare il contraddittorio. In caso di decadenza o revoca il rapporto va trasmesso entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento; in caso di rinuncia, contestualmente alla comunicazione. La Regione può chiedere integrazioni; l’omessa o incompleta trasmissione costituisce inadempienza e consente alla Regione di acquisire direttamente i dati, con costi a carico del concessionario, oltre a rilevare ai fini della partecipazione alla gara successiva.
Il concessionario uscente deve consentire accesso agli impianti e mettere a disposizione le informazioni al personale regionale o da essa indicato.
Derivazioni interessanti più Regioni
Per le grandi derivazioni che interessano più Regioni, le funzioni per l’assegnazione competono alla Regione nel cui territorio insiste la maggior portata di derivazione da assegnare. Le Regioni definiscono tra loro, tramite intesa ex legge 241/1990, i rapporti reciproci, la disciplina applicabile e la ripartizione dei canoni.
Avvio dei procedimenti e prosecuzione temporanea
Per le concessioni in scadenza successivamente all’entrata in vigore della legge, il procedimento di assegnazione deve essere avviato almeno due anni prima della scadenza. I concessionari in scadenza proseguono l’esercizio oltre la scadenza solo per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura, restando dovuto il canone, compreso quello aggiuntivo.
Scelte preliminari della Regione e forme di assegnazione
Prima dell’assegnazione, la Regione valuta se esista un prevalente interesse pubblico a un uso diverso dell’acqua, incompatibile in tutto o in parte con l’idroelettrico, anche in relazione alla pianificazione territoriale, ambientale ed energetica, al Piano di gestione del distretto del Po, al Piano di tutela delle acque, al Piano di gestione del rischio alluvioni e al Piano energetico regionale.
Se non sussiste tale interesse, la Regione decide di procedere all’assegnazione scegliendo una delle forme ammesse dal d.lgs. 79/1999:
- affidamento a operatore economico tramite gara pubblica;
- affidamento a società a capitale misto pubblico-privato con socio privato selezionato con gara;
- partenariato pubblico-privato.
In via ordinaria si procede con gara a operatore economico; le altre forme sono ammesse in ragione delle specificità della concessione o dell’accorpamento di più concessioni, nel rispetto di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e proporzionalità.
Criteri di aggiudicazione e durata della concessione
L’assegnazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata su:
- qualità dell’offerta tecnica;
- incremento del canone posto a base di gara.
La componente economica non può pesare oltre il 20% del punteggio complessivo. Il bando deve indicare la metodologia per ottenere un unico parametro numerico finale.
La durata della concessione è compresa tra 20 e 40 anni, con possibile incremento fino a 10 anni in relazione alla complessità della proposta progettuale e all’entità dell’investimento.
Procedimento unico di assegnazione
L’assegnazione avviene tramite procedimento unico, ispirato ai principi di concorrenza, semplificazione, accelerazione, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, tutela ambientale ed efficienza energetica. Le regole del d.lgs. 50/2016 si applicano nei limiti del richiamo della legge o del bando.
Partecipano alla valutazione tutte le amministrazioni competenti al rilascio degli atti necessari; ove occorra intervengono anche i ministeri ambientali, dello sviluppo economico, dei beni culturali, gli enti gestori delle aree protette e, per sicurezza delle dighe e invasi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le fasi principali sono:
- approvazione del bando;
- pubblicazione;
- presentazione delle istanze;
- verifica di ammissibilità e completezza;
- conferenza di servizi per la selezione della proposta migliore;
- pubblicazione del progetto selezionato e consultazione pubblica;
- eventuali integrazioni;
- conferenza di servizi per assegnazione e autorizzazioni;
- provvedimento unico di concessione.
Il procedimento si conclude entro 18 mesi dall’approvazione del bando, salvo termini più brevi imposti dalla normativa statale sopravvenuta in materia di VIA.
Bando di gara, contenuti e pubblicità
Il bando deve indicare, tra l’altro:
- oggetto, durata e forma di affidamento;
- modalità di svolgimento della selezione;
- termini e documentazione per partecipare;
- criteri di aggiudicazione e loro ponderazione;
- valore del canone base;
- requisiti di ammissione;
- obblighi gestionali, interventi di sviluppo e misure minime energetiche, ambientali, sociali e di stabilità occupazionale;
- criteri di valutazione delle offerte;
- garanzie richieste;
- eventuale indennizzo a carico del subentrante;
- prezzo base dei beni da corrispondere agli aventi diritto.
Sono allegati l’inventario delle opere e dei beni necessari all’esercizio e lo schema di disciplinare di concessione.
Il bando è pubblicato nel BURERT, nella Gazzetta Ufficiale italiana e, se necessario, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, oltre che sui siti istituzionali regionali e di ARPAE.
Obblighi gestionali, miglioramenti energetici e ambientali
Il bando deve imporre obblighi e limitazioni gestionali relativi a:
- sicurezza delle persone e del territorio e degli sbarramenti;
- uso plurimo delle acque per usi potabili, irrigui e per emergenze idriche;
- disponibilità di acqua in caso di calamità, incendi o protezione civile;
- mantenimento della capacità utile di invaso, anche tramite gestione dei sedimenti.
Deve inoltre fissare obiettivi minimi di miglioramento energetico mediante manutenzione straordinaria e modifiche impiantistiche, tra cui:
- incremento della producibilità ed efficienza a parità di risorsa idrica;
- ripotenziamento dell’impianto;
- eventuale integrazione con sistemi di accumulo e pompaggio.
Sono previsti obiettivi minimi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino, con particolare riferimento a:
- gestione dei livelli di invaso e dei rilasci a valle;
- mitigazione delle alterazioni a ecosistema, biodiversità e paesaggio.
Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere meramente finanziarie e devono essere compatibili con l’equilibrio economico-finanziario del progetto. Possono riguardare interventi ecosistemici, disponibilità di risorsa idrica per finalità ambientali o territoriali, riassetto territoriale e viabilistico, risparmio energetico, valorizzazione turistica e dei servizi.
Requisiti di partecipazione e istanza
Per partecipare occorrono:
- assenza delle cause di esclusione dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- capacità organizzativa e tecnica comprovata da almeno cinque anni di gestione di impianti idroelettrici con potenza nominale media di almeno 3 MW;
- capacità patrimoniale e finanziaria comprovata da referenze bancarie o di intermediari finanziari per un importo almeno pari al progetto, agli investimenti, all’eventuale indennizzo al concessionario uscente e al prezzo dei beni da utilizzare, oltre a idonee garanzie.
Il concessionario uscente è escluso se, alla scadenza o cessazione, risultano inadempienze nell’esercizio della concessione; costituiscono inadempienza anche le mancate manutenzioni e il mancato rispetto del programma lavori.
L’istanza deve contenere dichiarazioni e documentazione sui requisiti, impegno del fideiussore, proposta progettuale gestionale con offerta tecnica ed economica, e documentazione per VIA e autorizzazioni. La proposta deve avere livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo.
Verifiche istruttorie e selezione della proposta
Entro 30 giorni dalla scadenza per le domande, l’autorità competente verifica ammissibilità e completezza e può chiedere una sola volta chiarimenti o integrazioni, salvo che l’istanza sia carente nella proposta progettuale, nel qual caso l’esclusione è automatica.
Può essere convocata una conferenza di servizi istruttoria entro cinque giorni dalla scadenza del termine per le domande. Successivamente si svolge la conferenza di servizi per la selezione delle proposte, con rappresentanti di Regione, amministrazioni statali e sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.
La conferenza attribuisce i punteggi, verifica i requisiti e forma la graduatoria finale. La valutazione tecnica considera esperienza gestionale, sicurezza, manutenzioni, telecontrollo, presidio degli impianti, efficientamento, uso plurimo delle acque, miglioramento ambientale, gestione dell’invaso, misure sociali, sicurezza delle infrastrutture, investimenti e certificazioni.
L’offerta economica è valutata sul maggior incremento del canone base. Le offerte economiche sono aperte solo dopo la valutazione tecnica.
Consultazione pubblica e integrazioni
Il progetto selezionato è pubblicato sul sito istituzionale. Entro 45 giorni il pubblico interessato può presentare osservazioni. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni l’autorità può chiedere integrazioni limitate agli aspetti non già valutati; il proponente può ottenere una sola sospensione fino a 90 giorni. Se non integra nei termini, l’istanza si intende ritirata.
Le osservazioni sono considerate nella fase finale, ma non possono riaprire gli aspetti già oggetto di valutazione nella selezione.
Conferenza finale e provvedimento unico
Entro 10 giorni dalla fine della consultazione o dal ricevimento delle integrazioni, la Regione convoca la conferenza di servizi finale con il proponente e tutte le amministrazioni coinvolte nei titoli abilitativi, nella VIA, nella valutazione di incidenza e nell’autorizzazione paesaggistica.
La conferenza si conclude entro 210 giorni, salvo termini inferiori previsti dalla normativa statale sopravvenuta sulla VIA.
La determinazione motivata finale assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico, comprensivo di VIA e di tutti i titoli necessari. Il provvedimento può valere anche come variante urbanistica. L’efficacia decorre dalla sottoscrizione del disciplinare e il provvedimento è pubblicato integralmente sui siti della Regione e di ARPAE.
Se l’istanza è archiviata o il provvedimento è negativo, si procede con la proposta successiva in graduatoria, salvo ostacoli comuni. Se non vi sono proposte utili, il concessionario uscente continua l’esercizio fino alla conclusione della nuova procedura.
Forme speciali di assegnazione
Nel caso di affidamento a operatore economico, rientrano i soggetti dell’articolo 45, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Il bando disciplina la partecipazione in raggruppamento e può limitare l’avvalimento.
Nel caso di società a capitale misto pubblico-privato, il procedimento seleziona sia il socio privato sia la società mista cui viene assegnata la concessione, che deve essere oggetto esclusivo dell’attività sociale. Il socio privato deve acquisire almeno il 30% del capitale e assumere l’obbligo di fornire alla società tutte le risorse necessarie per tutta la durata della gestione.
Nel caso di partenariato pubblico-privato, si applicano gli articoli 179 e seguenti del d.lgs. 50/2016, in quanto compatibili.
Canoni di concessione
Dal 2021 i titolari delle concessioni con potenza nominale superiore a 3.000 kW corrispondono un canone composto da:
- componente fissa pari a 40 euro per kW di potenza nominale media annua;
- componente variabile pari al 2,5% dei ricavi normalizzati, calcolati sulla base della produzione e del prezzo zonale orario, al netto dell’energia gratuita o monetizzata alla Regione.
La componente fissa si paga semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre. La componente variabile si paga a consuntivo entro il 30 settembre per il primo semestre e il 31 marzo dell’anno successivo per il secondo semestre.
Il canone aggiuntivo dovuto dal concessionario uscente fino all’assegnazione è pari a 30 euro per kW e si paga con le stesse scadenze semestrali.
Le variazioni sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione competente, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. La Regione può stipulare intese con il gestore di rete e con il GSE per acquisire i dati necessari.
Misure di misura dell’energia e controllo
Quando l’impianto è direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere efficienti i contatori necessari per rilevare l’energia netta prodotta. Se l’impianto non è incentivato, il concessionario deve comunicare alla Regione l’energia prodotta netta e i criteri di calcolo. La Regione può effettuare controlli periodici.
Fornitura gratuita o monetizzazione dell’energia
I concessionari devono fornire ogni anno gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, destinati interamente a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati, oppure il corrispondente valore monetizzato, in tutto o in parte, secondo il prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto.
La Regione può scegliere la monetizzazione, anche integrale, per finalità di sostenibilità ambientale, individuando gli assegnatari con deliberazione della Giunta, sentita la commissione competente, entro il 31 ottobre per l’anno successivo.
Garanzie e assicurazioni
L’assegnatario deve prestare una garanzia pari ad almeno tre annualità della componente fissa del canone, mediante cauzione o fideiussione, a copertura degli obblighi derivanti dall’assegnazione. La garanzia è rivalutata secondo l’indice ISTAT, resta vincolata per tutta la concessione e può essere svincolata alla scadenza o incamerata in caso di decadenza, revoca o inadempimento.
È inoltre obbligatoria una polizza assicurativa per danni ai beni e ai terzi, con condizioni e massimali stabiliti nel bando.
Sanzioni amministrative
Il mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di fine concessione comporta una sanzione da 25.000 a 250.000 euro per ogni semestre di ritardo; la stessa sanzione si applica se il rapporto è incompleto. Analoga sanzione si applica per la mancata presentazione o l’inadeguatezza del Programma di lavori.
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalle normative di settore.
Disposizioni transitorie e di controllo
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore, il concessionario di opere rientranti nel campo del d.l. 507/1994 deve trasmettere alla Regione il Programma di lavori con:
- interventi per restituire le opere in regolare funzionamento alla scadenza;
- interventi previsti nel progetto di gestione dell’invaso;
- interventi di sicurezza disposti dall’autorità di vigilanza.
Il programma deve includere cronoprogramma e stima dei costi; ogni variazione va comunicata alla Regione. Dal 2021 deve essere predisposto un programma annuale di visite periodiche di controllo sullo stato di efficienza e conservazione delle opere di competenza regionale.
Destinazione delle risorse, monitoraggio e ambito finale
Almeno il 40% degli introiti annuali dei canoni è riservato, in legge di bilancio, al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o di tutela finalizzate al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati.
La Giunta regionale deve riferire all’Assemblea legislativa, la prima volta entro due anni dalla prima assegnazione e poi ogni tre anni, sullo svolgimento delle procedure e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici.
I principi della legge si applicano anche ai procedimenti di concessione di acqua pubblica a uso idroelettrico non rientranti nell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999. Le concessioni già rilasciate che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 3, devono essere riunite in un’unica concessione entro un anno dall’entrata in vigore. La legge si applica anche alle concessioni con costruzione ed esercizio di nuovi impianti. Per quanto non disciplinato, si applicano le norme statali e regionali sul demanio idrico.
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