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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14476/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., poiché la Corte di appello aveva ritenuto che la gestione della residenza per anziani avesse comportato l'accoglienza di persone non autosufficienti senza la specifica autorizzazione regionale (I.Reg. Abruzzo n. 32/2007), configurando così l'esercizio abusivo della "professione assistenza anziani". In sede di ricorso si deduceva la mancata correlazione fra imputazione generica e specifica motivazione della sentenza, la natura amministrativa (e non penale) della violazione delle norme autorizzatorie, l'assenza di prove che il ricorrente o soggetti non abilitati avessero svolto attività mediche o infermieristiche riservate, l'eventuale stato di necessità per accogliere pazienti inviati dalla ASL, la non configurabilità dell'elemento soggettivo e la questione di applicazione della normativa sanzionatoria più grave introdotta dalla L. 11/1/2018 n.3.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha precisato che l'art. 348 cod. pen. si applica soltanto quando sia accertato l'esercizio di una professione "riservata" per la quale è richiesta una speciale abilitazione (attività mediche o infermieristiche svolte da soggetti non abilitati). Nel caso di specie l'imputato era un imprenditore che gestiva la struttura; la carenza autorizzatoria regionale attiene ai requisiti strutturali e organizzativi della residenza e non corrisponde a una "speciale abilitazione" personale. Inoltre risultava accertato che le attività mediche/infermieristiche erano svolte da soggetti abilitati. Pertanto mancavano gli elementi costitutivi del reato e la condanna è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    La norma punisce l'esercizio abusivo di una professione riservata che richiede una speciale abilitazione; la Corte ricorda che si tratta di una norma in bianco che incorpora disposizioni che individuano le professioni abilitate e che non può essere applicata per violazioni del regime autorizzatorio delle strutture.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Riferiti dalla difesa come violati per mancata correlazione fra imputazione e sentenza; la Corte ha comunque ritenuto centrale l'erronea qualificazione giuridica del fatto rispetto all'art. 348.

  • I.Reg. Abruzzo n. 2 del 2005 (artt. 2 e 15)

    Normativa regionale che disciplina le residenze per anziani e le tipologie di ospiti ammissibili; la Corte osserva che le autorizzazioni regionali regolano i requisiti strutturali/organizzativi della struttura e non costituiscono una "speciale abilitazione" personale ai sensi dell'art. 348.

  • I.Reg. Abruzzo n. 32 del 2007

    Norma regionale richiamata dai giudici di merito per sostenere la necessità di specifiche autorizzazioni per l'accoglienza di non autosufficienti; la Cassazione ritiene che la violazione di questa disciplina integri al massimo profili amministrativi e non il reato di abuso di professione.

  • art. 3 DPCM 14/2/2001

    Norma citata in relazione alla disciplina delle strutture socio-sanitarie; la Corte distingue tra regolazione delle strutture e abilitazione personale.

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per la tesi dello stato di necessità nell'accoglienza di ospiti inviati dalla ASL; la Corte non si è limitata a questa questione perché ha escluso la configurabilità del reato ex art. 348 in via più generale.

  • Legge 11 gennaio 2018, n. 3

    Riferita con riguardo alla modifica del trattamento sanzionatorio del reato; la difesa contestava l'applicazione della disciplina più grave, ma la Corte ha deciso l'annullamento per insussistenza del fatto e non ha dovuto risolvere definitivamente la questione temporale.

  • Giurisprudenza citata (Sez.6, n. 2685 del 18/11/1993 Salustri; Sez.2, n. 16566 del 7/3/2017)

    Richiami a precedenti che precisano che l'art. 348 cod. pen. concerne esclusivamente le professioni riservate per le quali è richiesta abilitazione e che la norma penale incorpora altre disposizioni che individuano tali professioni.

Massime di principio

  • L'art. 348 cod. pen. punisce solo l'esercizio di "professioni riservate" che richiedono una speciale abilitazione personale (es. attività mediche o infermieristiche svolte da soggetti non abilitati); la carenza di autorizzazione di una struttura non coincide automaticamente con esercizio abusivo di professione.
  • Le autorizzazioni regionali per le residenze per anziani regolano requisiti strutturali e organizzativi della struttura e le categorie di ospiti ammissibili; la loro violazione integra tipicamente responsabilità amministrative o responsabilità penali di altro tipo solo se emerge un'effettiva esercizio illecito di atti riservati.
  • Per configurare il reato di esercizio abusivo di professione è necessario provare che il soggetto abbia personalmente compiuto atti riservati a professionisti abilitati, o abbia consentito che tali atti fossero compiuti da persone non abilitate; la mera gestione imprenditoriale della struttura non basta.
  • Se le prestazioni riservate (mediche/infermieristiche) sono effettivamente fornite da personale abilitato, l'accusa di esercizio abusivo di professione difficilmente regge, anche in presenza di carenze autorizzatorie della struttura.
  • In ipotesi di necessità o emergenza (pazienti inviati dalla ASL), va comunque verificato se la condotta rientri in cause di giustificazione amministrativa o fattuale, ma ciò non sostituisce la prova richiesta per l'art. 348.
  • I giudici devono evitare di trasformare ipotesi di inosservanza di norme amministrative in reati penali quando manchino gli elementi specifici richiesti dalla fattispecie penale incriminatrice.

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