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Sentenza

Sentenza n. 1060/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento - delle graduatorie di merito del concorso ordinario di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso B022- Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali nell'Istruzione secondaria di II° grado per le Regioni Marche ed Emilia Romagna pubblicate con decreto prot. n. 1285 del 19.07.2025, come integrate con decreto prot. n. 1629 del 25.08.2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, nonchè degli ulteriori decreti eventualmente adottati e non conosciuti, che hanno apportato ulteriori modifiche; - dei verbali della Commissione valutatrice n. 5 del 05.05.2025 e n. 9 del 09.05.2025, mediante i quali si è decisa l'apposizione del nome e del cognome dei candidati sui fogli utilizzati per la prova pratica; - nonchè di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso che possa ledere gli interessi dei ricorrenti, anche eventualmente non conosciuto. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'annullamento delle graduatorie del concorso ordinario di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso B022-Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali- nell'istruzione secondaria di II° grado per le Regioni Marche ed Emilia-Romagna pubblicate con decreto prot. n. 1629 del 25.08.2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e del loro diritto alla ripetizione della prova pratica e delle successive fasi concorsuali.

Giustizia amministrativa202500619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito del concorso per la classe B022 e verbali della Commissione relativi allo svolgimento non anonimo della prova pratica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente della classe B022 e i verbali con cui la Commissione aveva stabilito che gli elaborati della prova pratica fossero salvati con il nome e il cognome dei candidati. Hanno dedotto la violazione dell'art. 8, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di imparzialità, buon andamento, uguaglianza e anonimato delle prove concorsuali. Secondo i ricorrenti, la prova pratica, consistente nella realizzazione al computer di elaborati grafici e multimediali accompagnati da una relazione scritta, avrebbe dovuto essere assimilata a una prova scritta e valutata in forma anonima, poiché la Commissione avrebbe dovuto esaminare gli elaborati dopo il loro completamento. Le amministrazioni e i controinteressati hanno eccepito, quanto a uno dei ricorrenti, la carenza di interesse per non avere egli partecipato alla prova orale, e hanno sostenuto nel merito che la prova fosse una dimostrazione tecnico-pratica, comprensiva dell'osservazione delle modalità operative, dell'uso degli strumenti e delle competenze concretamente dimostrate, non riducibile al solo prodotto finale. I ricorrenti hanno replicato che la prova pratica e il colloquio orale erano distinti, che la prova era stata svolta contemporaneamente da più candidati e che la valutazione degli elaborati era avvenuta prima dei colloqui orali, rendendo concretamente possibile l'anonimato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di carenza di interesse relativa al candidato che non aveva sostenuto la prova orale. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui le prove pratiche costituiscono un tertium genus tra prova scritta e prova orale e che la necessità dell'anonimato dipende dalle concrete modalità operative previste dalla lex specialis. Nel caso esaminato, la prova non consisteva in un mero elaborato scritto, ma in una dimostrazione tecnico-pratica comprendente la realizzazione di elaborati grafici e multimediali, l'uso di software e strumenti specifici e, secondo la disciplina della prova, la possibile osservazione delle modalità operative dei candidati. La griglia di valutazione considerava infatti la strategia risolutiva, l'uso appropriato di metodologie, strumenti e tecniche, nonché la capacità di rappresentazione, visualizzazione e analisi dei risultati. La Commissione aveva inoltre previsto espressamente il contatto e l'osservazione diretta durante lo svolgimento e aveva proceduto alla valutazione immediatamente dopo la consegna. Il TAR ha ritenuto che elaborati grafici caratterizzati da libertà di scelte progettuali e idonei a rivelare le specifiche capacità professionali del candidato non fossero prove standardizzate, oggettivamente valutabili in modo indipendente dall'autore, per le quali l'anonimato costituisce garanzia indefettibile. L'anonimato poteva quindi cedere, anche se la prova era stata valutata prima del colloquio orale. La garanzia dell'imparzialità risultava assicurata dalla pubblicità dello svolgimento, dalla contestuale presenza della Commissione e degli altri candidati e dalla responsabilità della Commissione esaminatrice. Il Collegio ha distinto il caso dalla precedente prova della medesima procedura, relativa a una mera relazione scritta su quesiti tecnico-pratici, per la quale il Consiglio di Stato aveva ritenuto cogente l'anonimato. Ha inoltre escluso che le diverse modalità adottate da altre commissioni dimostrassero l'illegittimità della procedura marchigiana. Spese compensate per la novità della fattispecie e per la sopravvenienza di orientamenti giurisprudenziali rilevanti.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Il principio dell'anonimato nelle prove concorsuali che si traducono in elaborati scritti trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., richiamati insieme a quelli di integrità delle prove, trasparenza e omogeneità nell'art. 35-quater, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Il principio di anonimato è funzionale alla tutela dell'imparzialità e del buon andamento nelle prove concorsuali, ma opera secondo la natura concreta della prova e delle modalità di valutazione.

  • art. 35-quater, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Il principio dell'anonimato nelle prove concorsuali che si traducono in elaborati scritti trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., richiamati insieme a quelli di integrità delle prove, trasparenza e omogeneità nell'art. 35-quater, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    La disciplina legislativa collega anonimato, integrità, trasparenza e omogeneità delle prove, senza imporre automaticamente l'anonimato a ogni prova denominata pratica.

  • art. 8, comma 3, d.P.R. n. 487/1994

    A fondamento del ricorso, gli istanti hanno dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione dell’art. 8 comma 3 d.p.r. 487 del 1994, la violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e di buona amministrazione ex articoli 3 e 97 Cost. in fase di reclutamento del personale, violazione del principio di anonimato delle prove concorsuali.

    La norma è indicata quale parametro invocato dai ricorrenti, ma la sentenza non ne svolge una specifica interpretazione autonoma; la decisione è fondata principalmente sulla qualificazione concreta della prova e sui principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

  • D.D. n. 2575 del 6 dicembre 2023

    Si tratta, come del resto previsto dal D.D. n. 2575 del 6 dicembre 2023 (che richiama l’allegato A al D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023), di una dimostrazione tecnica con relazione finale scritta.

    Il bando qualifica la prova come dimostrazione tecnica accompagnata da una relazione finale, elemento utilizzato dal TAR per escludere l'assimilazione a un semplice elaborato scritto anonimo.

Massime di principio

  • Le prove pratiche costituiscono un tertium genus tra prova scritta e prova orale; la necessità dell'anonimato non dipende dalla denominazione formale della prova, ma dalle concrete modalità di svolgimento e valutazione previste dalla lex specialis.
  • L'anonimato è indefettibile quando la prova consiste in un elaborato standardizzato, privo di segni identificativi e oggettivamente valutabile in modo indipendente dall'identità dell'autore; può invece cedere quando la prova richiede la dimostrazione di capacità tecnico-professionali attraverso attività operative, scelte progettuali o modalità esecutive individuali.
  • Una prova pratica può legittimamente svolgersi in forma non anonima quando la Commissione deve valutare anche il processo di realizzazione, l'uso degli strumenti e delle tecniche, le strategie risolutive o le competenze concretamente dimostrate dal candidato.
  • La valutazione immediata della prova prima del colloquio orale non rende di per sé obbligatorio l'anonimato, se la prova pratica, per contenuto e modalità operative, non è assimilabile a una prova scritta standardizzata e l'identificazione è funzionale alla valutazione diretta dell'attività.
  • Quando l'anonimato non è materialmente compatibile con la natura della prova, la tutela dell'imparzialità può essere assicurata attraverso la pubblicità dello svolgimento, la contestuale presenza della Commissione e degli altri candidati e la responsabilità della Commissione esaminatrice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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