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Ordinanza

Ordinanza n. 2010/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto le spese del giudizio cautelare di primo grado a carico della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio di rigetto della domanda cautelare presentata nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che la controversia rientra in un contenzioso seriale relativo a questioni oggetto di domande cautelari in parte omogenee. L'appello contestava anche la statuizione sulle spese del giudizio cautelare di primo grado, poste a carico della ricorrente. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di merito dedotti contro gli atti amministrativi sottostanti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare quanto alla domanda cautelare principale, ritenendo non necessario adottare una misura cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dovuto fissare sollecitamente l'udienza di merito e decidere funditus le questioni, anche in considerazione della natura seriale del contenzioso. Il Collegio ha invece accolto l'appello limitatamente alle spese del giudizio cautelare di primo grado, in ragione della novità della questione, riformando l'ordinanza impugnata e compensando le spese del doppio grado cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della tutela cautelare, di ordinare la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza sospendere gli atti; il Collegio ha ritenuto non necessario adottare tale misura nel caso concreto, poiché la controversia sarebbe stata presumibilmente fissata sollecitamente dal TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando il giudice di primo grado è già tenuto a fissare sollecitamente l'udienza di merito e può definire in tempi brevi le questioni controverse, non è necessario adottare uno specifico provvedimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., neppure mediante sospensione degli atti, se non sussiste una concreta esigenza cautelare ulteriore.
  • La statuizione sulle spese della fase cautelare può essere riformata in appello quando la questione presenta carattere di novità; in tale ipotesi il giudice può compensare le spese del doppio grado cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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