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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6889/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la correzione di un presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza del Tribunale della Spezia (sent. n. 609/2010) relativa all'identificazione catastale di un box (sub 34 anziché sub 36). Sostenevano che la correzione fosse avvenuta non sulla base del contenuto della motivazione, ma mediante l'esame di atti esterni (CTU e comparsa conclusionale), con il rischio di incidere su un errore di giudizio e violare il giudicato; deducevano violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. e dei rimedi indicati dall'art. 360 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la correzione dell'errore materiale operata dalla magistratura di merito: la discrepanza tra l'ideazione della decisione e la sua rappresentazione grafica nel dispositivo (indicazione del subalterno) costituiva un lapsus calami rilevabile confrontando dispositivo, motivazione e la relazione peritale da cui i dati catastali risultavano. La correzione non ha inciso sul processo decisionale né sul giudizio di merito (non è stata sostituita una nuova valutazione), ma ha semplicemente fatto corrispondere l'esteriorità testuale all'idea del giudice. Si è inoltre confermato che il procedimento di correzione può essere utilizzato per inserire statuizioni consequenziali o accessorie a contenuto predeterminato. Non si sono liquidate spese perché la resistente non ha svolto attività difensiva; è stato richiamato l'obbligo, per i ricorrenti, di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Norma sul procedimento di correzione degli errori materiali: la Corte ha richiamato che è esperibile per ovviare alla divergenza tra l'ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, quando l'errore sia riconoscibile ictu oculi o tramite semplice confronto con la motivazione o atti esterni che mostrino la corrispondenza predeterminata.

  • art. 288 c.p.c.

    Integra le disposizioni sulla correzione degli errori materiali e di calcolo; la Corte lo ha considerato applicabile anche per integrare statuizioni consequenziali o accessorie a contenuto predeterminato senza incidere sul giudizio di merito.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato nella prima sentenza di merito che disponeva il trasferimento di proprietà; contestualizza l'origine della decisione di primo grado (trascrizione/trasferimento di proprietà) ma non è centrale nella decisione della Cassazione sul punto di procedura.

  • art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.

    Ground di cassazione invocato dai ricorrenti per presunta nullità della sentenza corretta; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la correzione non ha violato le regole sulla motivazione o le garanzie processuali (non è emersa un'alterazione del giudicato).

  • art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

    Motivazione alternativa invocata dai ricorrenti (contraddittorietà o nullità per motivazione); la Corte ha ritenuto che la motivazione originaria e gli atti contenessero elementi che consentivano la rettifica senza intaccare la logica decisionale.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma riferita al procedimento davanti alla Corte di Cassazione; citata in relazione all'avvio del ricorso alla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale sulla disciplina delle decisioni della Corte; citata in connessione con la fase iniziale di trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamata perché il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 prima dell'udienza pubblica; norma che disciplina le memorie in Cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte dei ricorrenti in relazione al periodo di proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione di errori materiali (artt. 287-288 c.p.c.) è legittimo quando c'è una divergenza tra l'idea del giudice e la forma testuale del provvedimento riconducibile a un lapsus o svista che non altera il processo logico-decisionale.
  • La correzione può basarsi anche su atti esterni (es. CTU, comparsa conclusionale) se da un semplice confronto emerge chiaramente che il dispositivo non rispecchia la decisione già presa e non comporta una nuova valutazione di merito.
  • Non è consentito utilizzare il rimedio della correzione per superare il giudicato o per riformare il contenuto delle decisioni in punto di merito: se l'intervento incide sulla decisione sostanziale occorre il normale rimedio impugnatorio.
  • La correzione può essere impiegata anche per introdurre statuizioni consequenziali o accessorie predeterminate (es. importi già quantificati nella motivazione), purché la modifica sia meramente formale e non sostanziale.
  • In presenza di una correzione, il giudice di legittimità verifica che l'errore sia stato riconosciuto come materiale e che la rettifica non abbia alterato il percorso argomentativo della sentenza originaria.
  • Chi propone ricorso per cassazione contro una correzione deve dimostrare che la rettifica ha effettivamente inciso sul giudicato o abbia comportato una nuova valutazione di fatti o diritto; mere asserzioni non dimostrate sono insufficienti.

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