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Circolare

Circolare numero 11 del 27-1-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 2009, i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità e delle indennità di disoccupazione, oltre all’importo dell’assegno per attività socialmente utili. I nuovi importi derivano dalla rivalutazione in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come previsto dalla legge n. 247/2007. Sono inoltre richiamate le regole specifiche per il settore edile e lapideo, per i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, nonché le esclusioni o conferme di importo per alcune prestazioni particolari.

Importi massimi 2009 di cassa integrazione, mobilità, disoccupazione e assegno ASU

Importi massimi 2009 di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno ASU

La circolare comunica gli importi massimi da applicare per l’anno 2009 ai principali trattamenti di sostegno al reddito gestiti dall’INPS. Il documento recepisce la rivalutazione annuale collegata all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, secondo quanto previsto dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007 stabilisce che, dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 2008, gli aumenti dei cosiddetti “tetti” di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione siano determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annua dell’indice ISTAT FOI. La circolare applica tale criterio agli importi 2009, tenendo conto della variazione accertata per il 2008.

Trattamenti di integrazione salariale

Per i trattamenti di integrazione salariale, gli importi massimi mensili per il 2009 sono fissati in:

  • euro 886,31 al lordo della riduzione;
  • euro 834,55 al netto della riduzione;
  • euro 1.065,26 al lordo della riduzione;
  • euro 1.003,05 al netto della riduzione.

La riduzione richiamata è quella prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che la circolare indica pari al 5,84% in conseguenza dell’aumento delle aliquote contributive disposto dall’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per le imprese del settore edile e lapideo, i massimali sono incrementati di un ulteriore 20% ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In tal caso gli importi risultano pari a:

  • euro 1.063,57 al lordo;
  • euro 1.001,46 al netto;
  • euro 1.278,31 al lordo;
  • euro 1.203,66 al netto.

La retribuzione mensile soglia per l’applicazione del massimale più elevato è fissata, dal 1° gennaio 2009, in euro 1.917,48.

Indennità di mobilità

Per l’indennità di mobilità, limitatamente alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi e per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, i massimali mensili sono quelli già indicati per la cassa integrazione:

  • euro 886,31 al lordo della riduzione;
  • euro 834,55 al netto;
  • euro 1.065,26 al lordo;
  • euro 1.003,05 al netto.

Anche per questa prestazione la soglia di retribuzione mensile per il massimale più elevato è pari a euro 1.917,48.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

La circolare precisa che i medesimi importi previsti per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Resta invece fermo, anche per il 2009, l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, pari a euro 579,49, che al netto della riduzione del 5,84% corrisponde a euro 545,65.

Indennità ordinaria di disoccupazione

Per la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, i massimali mensili sono fissati in:

  • euro 886,31;
  • euro 1.065,26.

La circolare evidenzia che per questa prestazione non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso del 2007, continuano ad applicarsi gli importi già stabiliti per quell’anno dalla circolare n. 14 del 1° febbraio 2008, pari a euro 858,58 ed euro 1.031,93.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’importo mensile dell’assegno per attività socialmente utili è fissato, dal 1° gennaio 2009, in euro 529,15. Il documento specifica che anche per tale prestazione non si applica la riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per i lavori di pubblica utilità disciplinati dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, la circolare precisa che non operano né la rivalutazione collegata all’indice ISTAT né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’assegno resta quindi invariato a euro 413,16 mensili.

Sintesi operativa

La circolare ha quindi funzione essenzialmente applicativa: aggiorna gli importi di riferimento per il 2009, distingue tra valori lordi e netti dopo la riduzione del 5,84%, conferma il maggioramento del 20% per il settore edile e lapideo, e chiarisce quali prestazioni restano ferme o seguono regole particolari rispetto alla rivalutazione annuale.

Punti principali

Aggiornamento dei tetti in base all’indice ISTAT

La circolare richiama l’art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007, che dal 1° gennaio di ogni anno prevede che gli aumenti dei massimali di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione siano pari al 100% della variazione annuale dell’indice ISTAT FOI. Per il 2009 gli importi sono determinati sulla base della variazione accertata per il 2008.

Trattamenti di integrazione salariale

Per la cassa integrazione, i massimali mensili 2009 sono fissati in euro 886,31 e euro 1.065,26, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986, pari al 5,84%. Per il settore edile e lapideo, ai sensi dell’art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995, gli importi sono aumentati del 20% e diventano euro 1.063,57 e euro 1.278,31. La soglia di retribuzione mensile per accedere al massimale più elevato è fissata in euro 1.917,48 dal 1° gennaio 2009.

Indennità di mobilità

Per i primi dodici mesi dell’indennità di mobilità, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, i massimali mensili sono pari a euro 886,31 e euro 1.065,26, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%. Anche per questa prestazione la soglia retributiva per applicare il massimale più elevato è euro 1.917,48.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

I massimali indicati per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dall’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994. Per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 427/1975, l’importo resta invece fissato in euro 579,49, pari a euro 545,65 al netto della riduzione del 5,84%.

Indennità ordinaria di disoccupazione

Per la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, i massimali mensili 2009 sono euro 886,31 ed euro 1.065,26, senza applicazione della riduzione ex art. 26 della legge n. 41/1986. Per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2007, continuano ad applicarsi gli importi della circolare n. 14 del 1° febbraio 2008, cioè euro 858,58 ed euro 1.031,93.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’assegno mensile per attività socialmente utili è fissato, dal 1° gennaio 2009, in euro 529,15. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986. Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 280/1997 non operano né la rivalutazione né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta quindi fermo a euro 413,16 mensili.

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