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Sentenza

Sentenza n. 393/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del IV Dipartimento regionale “Governo del Territorio” - Servizio Programmazione Politiche Energetiche prot. n. 177991/2022 del 25 ottobre 2022, nella parte in cui la Regione Molise, nel prendere atto della sospensione procedimentale del procedimento autorizzativo promosso dalla ricorrente per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di 120,16 MW da realizzarsi nei Comuni di Rotello e Ururi (CB), ha richiesto alla società IBVI 3 S.r.l. di valutare e adeguare il progetto in rispondenza a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 7, comma 16, della L.R. n. 8 del 24 maggio 2022 al fine di non incorrere nel limite di installazione di 500 MW di impianti fotovoltaici a terra nel territorio molisano; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, tra cui anche le successive note prot. n. 191609/2022 del 16 novembre 2022 e n. 197984/2022 del 28 novembre 2022.

Giustizia amministrativa202300017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note regionali che, sospendendo il procedimento per l'autorizzazione unica di un impianto fotovoltaico, hanno richiesto l'adeguamento del progetto alle deroghe introdotte dalla l.r. n. 8/2022 per non incorrere nel limite regionale di 500 MW

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato nel dicembre 2020 l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e l'istanza di screening VIA. Dopo una precedente sentenza del TAR che aveva annullato l'improcedibilità dell'istanza e dichiarato illegittimo il silenzio regionale, la società aveva chiesto la sospensione temporanea del procedimento in attesa della VIA nazionale. La Regione, con le note impugnate, ha richiamato il limite di 500 MW previsto dall'art. 3, comma 2, l.r. Molise n. 22/2009, ritenendo l'istanza collocata oltre tale soglia in base all'ordine cronologico delle domande, e ha chiesto di adeguare il progetto alle ipotesi di deroga introdotte dall'art. 7, comma 16, l.r. n. 8/2022. La ricorrente ha dedotto: con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, l.r. n. 22/2009, dell'art. 14.3 delle Linee guida regionali, dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, del d.m. 10 settembre 2010 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché violazione degli artt. 41 e 97 Cost. ed eccesso di potere per travisamento, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che la soglia si raggiunge soltanto con impianti effettivamente autorizzati e installati, non con la mera presentazione delle istanze; con il secondo motivo, violazione della l.r. n. 22/2009 come modificata dalla l.r. n. 8/2022, del principio tempus regit actum e di irretroattività, poiché l'istanza era anteriore alla novella; con il terzo motivo, violazione della normativa nazionale ed europea sulla promozione delle energie rinnovabili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso sui primi due motivi e ha assorbito il terzo secondo il principio della ragione più liquida. Ha ritenuto che l'art. 3, comma 2, l.r. n. 22/2009, secondo cui è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva di 500 MW, riferisca il limite alla potenza effettivamente installata, ossia impegnata mediante la messa in esercizio di impianti già favorevolmente esaminati. La mera presentazione di domande di autorizzazione non consente quindi di considerare la relativa potenza impegnata, prenotata o astrattamente assorbita. L'art. 14.3 delle Linee guida regionali disciplina soltanto l'ordine cronologico di esame delle istanze e non legittima né l'arresto preventivo del procedimento né la sospensione o improcedibilità di domande successive. Inoltre, la Regione non poteva imporre l'adeguamento del progetto alle deroghe introdotte dalla l.r. n. 8/2022, perché l'istanza era stata presentata nel 2020: in assenza di norme transitorie, il principio tempus regit actum impedisce di applicare la novella alla disciplina temporale rilevante per la procedibilità del progetto. Sono state annullate le note regionali impugnate ed è stato imposto alla Regione di riesaminare l'istanza secondo le coordinate conformative indicate. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, l.r. Molise n. 22/2009

    La norma citata dispone: “È consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull'intero territorio regionale, di 500 MW”.

    Il limite dei 500 MW riguarda la potenza degli impianti effettivamente installati e messi in esercizio, non quella meramente richiesta con domande di autorizzazione; fino al raggiungimento effettivo della soglia la disposizione non può essere utilizzata per arrestare o sospendere il procedimento.

  • art. 12 d.lgs. n. 387/2003

    La previsione ha un chiaro contenuto permissivo (“è consentita”), che appare del tutto in linea con la natura di “pubblica utilità” delle opere (comprese le relative infrastrutture) necessarie per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (art. 12 del d.lgs n. 387/2003).

    Il procedimento di autorizzazione unica costituisce esercizio di un potere autorizzatorio tipico relativo a opere di pubblica utilità e deve essere valutato nel rispetto del limite quantitativo effettivamente previsto dalla normativa regionale.

  • art. 14.3 Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 621/2011

    La previsione normativa dianzi citata, dunque, nel disciplinare unicamente le modalità di avvio del procedimento, afferma semplicemente che l’esame delle domande via via pervenute deve avvenire secondo l’ordine cronologico della loro presentazione, senza porre tuttavia espresse limitazioni all’avvio e/o, comunque, alla procedibilità di alcuna istanza in base alla sua “anzianità” di protocollo.

    Il criterio cronologico ordina l'esame delle domande, ma non consente di negare l'avvio o la procedibilità di un'istanza né di arrestare preventivamente il potere amministrativo in attesa dell'esame delle domande anteriori.

  • art. 14.5 Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 621/2011

    Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai sensi del paragrafo 1

    Le limitazioni programmatiche o le quote energetiche non possono, di per sé, impedire l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento autorizzatorio.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    In questo senso depongono, del resto, tanto le già citate Linee Guida regionali quanto quelle nazionali (cfr. d.m. 10 settembre 2010), che, sempre in relazione al procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, hanno dato corpo al dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (cfr. art. 2 della l. n. 241/1990; art. 12 del d.lgs n. 387/2003)

    L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento autorizzatorio con un provvedimento espresso; il mero ordine cronologico delle istanze non legittima un arresto procedimentale privo di base normativa.

  • art. 7, comma 16, l.r. Molise n. 8/2022

    Non è infatti revocabile in dubbio che la suddetta istanza sia stata presentata in data anteriore all’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la citata legge regionale n. 8/2022, sicché la pretesa applicabilità di queste ultime alla cornice normativa ratione temporis applicabile nel momento in cui avrebbe dovuto valutarsi la procedibilità del progetto presentato dalla ricorrente, si pone in contrasto con il principio del tempus regit actum

    Le deroghe introdotte dalla novella regionale non possono essere applicate a un'istanza anteriore quando ciò comporti la modifica della disciplina ratione temporis rilevante per la valutazione della procedibilità, salvo eventuali norme transitorie.

  • principio tempus regit actum

    il principio tempus regit actum va specificato nel senso che attiene alle sequenze procedimentali che si compongano di atti dotati di singola autonomia funzionale, di modo che -fatte sempre salve eventuali apposite norme transitorie - ogni fase o atto del procedimento trova la sua disciplina nelle disposizioni di legge o di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo la fase o viene adottato l’atto conclusivo dell’autonoma fase procedimentale in cui è inserito…

    Ogni fase o atto autonomo del procedimento è regolato dalla disciplina vigente al momento in cui si svolge o viene adottato, salvo norme transitorie; il principio impedisce l'applicazione retroattiva della novella alla fase procedimentale già disciplinata dalla normativa precedente.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio non ravvisa controindicazioni ad applicare nella fattispecie all’esame l’ormai consolidato orientamento di questo Tribunale affermato, fra l’altro, nelle sentenze nn. 278 e 283/2022, 428, 429 e 430/2022, per la parte qui rilevante richiamate e fatte proprie, anche ai sensi dell’art. 74 del cod.proc.amm..

    Il giudice può motivare mediante richiamo a un orientamento giurisprudenziale consolidato, facendone proprie le ragioni nella parte rilevante per la controversia.

Massime di principio

  • Un limite regionale alla potenza complessiva degli impianti fotovoltaici a terra, formulato in relazione alla potenza effettivamente installata, non può essere computato sulla base della mera presentazione di istanze autorizzatorie: la potenza richiesta non è né impegnata né prenotata fino all'esito favorevole del procedimento e alla realizzazione dell'impianto.
  • Il criterio dell'ordine cronologico delle istanze autorizzatorie disciplina la priorità di esame, ma non attribuisce all'amministrazione il potere di dichiarare improcedibili o sospendere preventivamente le domande successive in assenza di una specifica base normativa.
  • In materia di autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili, il superamento di limiti o quote di carattere programmatico non consente, di per sé, di omettere l'avvio o la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, ogni fase autonoma del procedimento amministrativo è disciplinata dalla normativa vigente al momento del suo svolgimento o dell'adozione dell'atto conclusivo della fase, salvo specifiche disposizioni transitorie; una novella non può essere applicata retroattivamente per imporre a un'istanza anteriore l'adeguamento a nuove ipotesi derogatorie.
  • L'amministrazione deve riesaminare l'istanza di autorizzazione unica senza subordinare la procedibilità del progetto all'adeguamento a una disciplina sopravvenuta, quando la soglia normativa invocata non sia stata effettivamente raggiunta e l'istanza sia stata presentata anteriormente alla novella.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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