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Sentenza

Sentenza del 18/04/2019 n. 2468 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Studi di settore - Scostamento - Contenuto - Grave incongrenza - Onere dell'ufficio - Motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che l'ufficio non può limitarsi a rilevare lo scostamento risultante dallo studio di settore. Deve dimostrare la sussistenza di una grave incongruenza e motivare specificamente il rigetto delle spiegazioni e degli elementi forniti dal contribuente in contraddittorio. In assenza di tale motivazione, l'accertamento risulta carente e non adeguatamente giustificato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che il semplice scostamento tra il reddito dichiarato e quello stimato dallo studio non fosse sufficiente a legittimare la pretesa tributaria. Ai sensi dell'art. 62-sexies, comma 3, del D.l. 331/1993, lo scostamento deve integrare una grave incongruenza. Inoltre, l'ufficio deve considerare e spiegare le ragioni per cui non accoglie le giustificazioni fornite dal contribuente durante il contraddittorio.

Norme richiamate

  • D.l. 331/1993, art. 62-sexies, comma 3

    Lo scostamento deve dare luogo ad una grave incongruenza.

    La sola divergenza tra il reddito dichiarato e quello risultante dallo studio di settore non è sufficiente. L'ufficio deve accertare e motivare l'esistenza di una grave incongruenza, valutando anche la situazione concreta del contribuente.

  • Cass. n. 12631/2017

    Il contraddittorio con il contribuente e la valutazione delle sue giustificazioni assumono rilievo nella motivazione dell'accertamento basato sugli studi di settore.

  • Cass. n. 26635/2009

    Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e l'accertamento deve essere adeguatamente motivato, tenendo conto delle osservazioni e degli elementi forniti dal contribuente.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non dimostra automaticamente l'esistenza di un reddito maggiore occultato.
  • L'accertamento è legittimo solo se lo scostamento raggiunge il livello di grave incongruenza richiesto dalla legge e tale valutazione è adeguatamente spiegata.
  • Nel contraddittorio il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati; l'ufficio deve esaminarli e indicare espressamente perché li ritiene non convincenti.
  • Una motivazione generica, che si limiti a richiamare il risultato dello studio di settore senza confrontarsi con le difese del contribuente, può determinare l'illegittimità dell'accertamento.
  • In casi analoghi, occorre verificare sia la gravità dello scostamento sia la completezza della motivazione dell'atto e del procedimento di contraddittorio.

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