L.R. Basilicata 28/2002
"Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo" (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Basilicata vieta l’abbattimento libero degli olivi e lo consente solo previa autorizzazione regionale nei casi previsti. Stabilisce i presupposti, l’obbligo di reimpianto in alcune ipotesi, sanzioni amministrative per gli abbattimenti abusivi o per il mancato reimpianto, e le modalità di vigilanza. È stata abrogata dal 6 agosto 2015.
Disciplina dell'abbattimento degli alberi di olivo
Disciplina dell’abbattimento degli alberi di olivo in Basilicata
La legge regionale della Basilicata n. 28 del 2002 disciplinava la tutela del patrimonio olivicolo regionale, subordinando l’abbattimento degli alberi di olivo a una preventiva autorizzazione regionale. Il provvedimento è oggi superato perché abrogato dalla legge regionale 6 agosto 2015, n. 24.
Ambito di applicazione e principio generale
Nel territorio della Regione Basilicata era vietato il libero abbattimento degli alberi di olivo. Il divieto operava anche per le piante danneggiate da gelate o incendi e per quelle in stato di deperimento, salvo i casi consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dalla stessa legge, sempre previa autorizzazione regionale.
Regime autorizzatorio e presupposti per l’abbattimento
L’abbattimento poteva essere autorizzato dalla Regione, tramite il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, previa verifica tecnica degli organi competenti, su richiesta dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti del consenso del proprietario. L’autorizzazione era ammessa solo in presenza di specifiche condizioni:
- morte fisiologica della pianta, sua permanente improduttività oppure scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;
- eccessiva fittezza del sesto d’impianto, tale da rendere difficili le operazioni colturali e da arrecare danno all’oliveto;
- necessità dell’abbattimento per opere di pubblica utilità, per la costruzione di fabbricati destinati ad abitazione civile, oppure per opere di miglioramento fondiario finalizzate a fabbricati rurali abitativi e relativi annessi agricoli permanenti, connessi alle effettive esigenze strutturali dell’azienda agricola.
Obbligo di reimpianto e termini nelle ipotesi edilizie/fondiaria
Quando l’autorizzazione era rilasciata per le opere di miglioramento fondiario di cui sopra, il provvedimento regionale doveva indicare anche:
- il termine entro cui le opere dovevano essere ultimate;
- l’obbligo di reimpiantare un numero di olivi pari a quello abbattuto;
- le modalità e il termine del reimpianto.
Sanzioni amministrative
La legge prevedeva un regime sanzionatorio articolato:
- chiunque abbattesse olivi senza preventiva e necessaria autorizzazione regionale era tenuto a pagare una sanzione pari al decuplo del valore delle piante abbattute, stimate nel pieno della produttività, con eventuale obbligo di reimpianto ove possibile;
- la stessa sanzione si applicava a chi, senza giustificato motivo, non eseguiva entro il termine fissato le opere di miglioramento fondiario o la costruzione dei fabbricati autorizzati;
- chi non rispettava l’obbligo di reimpianto era soggetto a una sanzione di 50 euro per pianta e per anno, o frazione di anno se superata la metà dell’anno. Le somme dovevano essere versate alla Regione Basilicata; accertamento e irrogazione seguivano la normativa nazionale e regionale vigente.
Vigilanza e controlli
La vigilanza contro manomissioni, danneggiamenti e tagli abusivi era affidata al personale di vigilanza dei comuni, agli agenti del Corpo forestale dello Stato e al personale degli uffici regionali competenti.
Entrata in vigore e cessazione di efficacia pratica
La legge era dichiarata urgente ed entrava in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, essendo stata abrogata dalla legge regionale 6 agosto 2015, n. 24, non è più applicabile nella realtà attuale.
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