Sentenza n. 3957/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 5536 del 6 dicembre 2024, pronunciata in esito al giudizio RG n. 16021/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 5536 del 6 dicembre 2024, relativa all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 5536 del 6 dicembre 2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di due buoni elettronici del valore di euro 500,00 ciascuno, oltre interessi dalla maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per quanto di ragione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, stabilendo che, in caso di ulteriore inerzia e previa comunicazione della parte ricorrente, provveda agli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni; il compenso commissariale, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00, comprensivi di oneri e spese. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. È stata invece respinta la richiesta di rivalutazione monetaria, non essendo stata provata l’esistenza di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali già riconosciuti dal giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
DPCM 28 novembre 2016
Individua le modalità e le condizioni di utilizzazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle quali deve conformarsi l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla disciplina speciale per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento integrale e può nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia, previa attivazione della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo adempimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in assenza della prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali già attribuiti dal giudicato, correlati alla normale fecondità del denaro.
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