Ordinanza n. 3239/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento “Nr.2/-OMISSIS-/2025” emesso dal Questore di Rieti in data 9 luglio 2025 e notificato l’11 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Rieti n. 2/-OMISSIS-/2025 del 9 luglio 2025, notificato l'11 luglio 2025
Esito
La controversia
La persona fisica ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Rieti indicato in epigrafe. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione resistente copia della comunicazione di notizia di reato n. -OMISSIS- del 14 giugno 2025, richiamata nel provvedimento impugnato. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario un approfondimento della controversia nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha disposto un adempimento istruttorio, ordinando all'amministrazione resistente di depositare copia della C.N.R. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2025 richiamata nell'atto impugnato, secondo i termini indicati in motivazione. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 14 gennaio 2027. In sede cautelare ha rigettato la domanda di sospensione, ritenendo che, allo stato della documentazione prodotta e mediante comparazione degli interessi contrapposti, non sussistessero i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; allo stato degli atti il TAR ha negato la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato richiama una comunicazione di notizia di reato rilevante ai fini della decisione e tale documento non è disponibile agli atti, il giudice amministrativo può disporne l'acquisizione istruttoria dall'amministrazione resistente prima della decisione di merito.
- La necessità di approfondire la controversia nella fase di merito non comporta, di per sé, la sospensione cautelare dell'atto impugnato: la misura può essere negata quando, sulla base della documentazione disponibile e della comparazione degli interessi contrapposti, non risultino integrati i presupposti cautelari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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