Sentenza del 09/03/2016 n. 4614 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.V. aveva impugnato la cartella di pagamento lamentando la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo regolari le notifiche degli atti presupposti. In Cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto di appello, sostenendo che l'avvocato domiciliatario avesse cambiato studio e che l'atto fosse stato ricevuto da una persona estranea; dall'altro, ha censurato la motivazione della CTR sulla documentazione relativa alle notifiche degli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione nei giudizi tributari spetta esclusivamente a quest'ultima. Ha rigettato il primo motivo, rilevando che il domicilio indicato nel ricorso di primo grado era stato validamente utilizzato per la notifica dell'appello, ricevuta da una persona senza querela di falso o altra contestazione formale, e che l'appellante non aveva l'obbligo di effettuare ulteriori ricerche. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e per la prospettazione di doglianze nuove, non essendo stati trascritti gli atti e gli avvisi di ricevimento rilevanti. La cartella è quindi rimasta valida e M.V. è stato condannato al pagamento delle spese di Cassazione, liquidate in 4.300 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello
La censura relativa alla validità della notifica dell'atto di appello è stata esaminata come possibile vizio processuale, ma respinta perché la notifica era stata effettuata presso il domicilio eletto e regolarmente ricevuta.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia
La doglianza sulla valutazione della documentazione delle notifiche è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto le parti essenziali degli atti su cui fondava la censura.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi ricorre in Cassazione deve riportare nel ricorso il contenuto rilevante degli atti e dei documenti sui quali fonda le proprie censure; il rinvio generico a documenti non trascritti rende il motivo inammissibile.
Successione dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti tributari
Dall'operatività dell'Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale nei procedimenti tributari spetta ordinariamente all'Agenzia e non più al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Massime di principio
- La notifica dell'atto di appello presso il domicilio eletto nel precedente grado può essere considerata valida se l'indirizzo era quello formalmente indicato negli atti processuali e la consegna è stata effettuata e ricevuta, anche se il difensore sostiene di non esercitare più lì la propria attività.
- La parte che elegge un domicilio processuale non può normalmente contestare la notifica sostenendo soltanto che il difensore aveva un diverso domicilio di fatto o professionale, soprattutto quando non abbia formalizzato tempestivamente il cambiamento nel processo.
- L'avvenuta ricezione della notifica costituisce un elemento rilevante; per contestare la sottoscrizione o la riferibilità della consegna possono essere necessarie contestazioni formali, come la querela di falso, quando si metta in discussione l'autenticità dell'atto o della relata.
- In Cassazione non è sufficiente affermare genericamente che i giudici abbiano valutato male documenti o notifiche: occorre indicare e trascrivere le parti decisive degli atti, spiegando precisamente l'errore commesso.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione questioni o contestazioni che non risultino adeguatamente proposte nei precedenti gradi di giudizio.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso deve essere indirizzato all'Agenzia quale ente legittimato, mentre il ricorso contro il Ministero può essere dichiarato inammissibile.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alla rifusione delle spese anche quando il ricorso venga respinto per una combinazione di infondatezza e inammissibilità dei motivi.
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