Circolare numero 45 del 10-04-2026
Con la presente circolare si riepiloga la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede l’erogazione di un importo una tantum, pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati) e si forniscono istruzioni per la presentazione delle domande per l’annualità 2026 e per l’applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la disciplina del Bonus nuovi nati (importo una tantum di 1.000 euro per figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel 2026), introduce l'applicazione del nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, descrive i requisiti di accesso (cittadinanza, residenza, requisito ISEE fino a 40.000 euro), le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'annualità 2026, il trattamento fiscale, il finanziamento e il monitoraggio delle risorse e le relative istruzioni contabili.
Bonus nuovi nati 2026: riepilogo disciplina, requisiti, presentazione domande e istruzioni contabili
Punti principali
Premessa e quadro normativo
Il Bonus nuovi nati è previsto dall'art.1, comma 206, legge n.207/2024 (importo 1.000 euro per figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025); la legge di Bilancio 2026 (art.1, comma 208) introduce un nuovo valore ISEE specifico applicabile anche al Bonus. La circolare si applica alle domande relative agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Requisiti di cittadinanza
Beneficiari: cittadini italiani, UE o loro familiari con diritto di soggiorno, cittadini extra UE con specifici permessi (anche permessi di durata almeno annuale o altri titoli valutati alla luce della normativa UE e giurisprudenza CGUE), apolidi e titolari di protezione internazionale sono equiparati. Cittadini del Regno Unito equiparati agli UE se residenti entro il 31 dicembre 2020; diversamente si applicano regole extracomunitarie.
Requisito di residenza e temporale
Il genitore richiedente e il figlio devono essere residenti in Italia dalla data dell'evento (nascita, ingresso in famiglia per affidamento preadottivo o data di trascrizione per adozioni internazionali) fino alla presentazione della domanda.
Requisito economico e applicazione ISEE
Occorre un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione non superiore a 40.000 euro, neutralizzato dagli importi AUU percepiti dai componenti del nucleo. Esempio: esclusione AUU calcolata dividendo l'importo AUU per la scala di equivalenza; il valore ISEE risultante non deve superare 40.000 euro.
Eventi ammissibili e casi particolari
Il beneficio è riconosciuto per figli nati, adottati o in affidamento preadottivo nel periodo 1/1/2026–31/12/2026; per adozioni si prende come riferimento la data di ingresso con provvedimento di affidamento preadottivo o la trascrizione per adozioni internazionali. Il bonus è dovuto anche per minori deceduti prima della domanda se è stata presentata e attestata una DSU valida.
Presentazione delle domande e termini
La domanda può essere presentata da uno dei genitori (o dal genitore convivente se non conviventi); per genitori incapaci o minorenni la domanda è presentata dal genitore esercente responsabilità o dal tutore. Termine: entro 120 giorni dalla data dell'evento o, per eventi antecedenti all'apertura del servizio, entro 120 giorni dalla pubblicazione del messaggio di apertura.
Canali di presentazione e documenti richiesti
Canali: portale INPS con identità digitale (SPID, CIE, CNS, eIDAS), app INPS mobile, Contact Center Multicanale, patronati. È necessario un ISEE valido o aver presentato la DSU; va indicata la modalità di pagamento con IBAN (possibilità di usare IBAN già registrati tramite SUGI; per IBAN SEPA extra Italia è richiesto modulo MV70 se non già prodotto).
Istruttoria, ordine di pagamento e monitoraggio risorse
L'INPS eroga i benefici in ordine cronologico di arrivo delle domande accolte, nei limiti delle risorse stanziate. Le risorse sono valutate in 360 milioni di euro annui dal 2026; INPS monitora mensilmente e comunica Ministero del Lavoro e MEF; in caso di scostamenti il valore del bonus e dell'ISEE possono essere rideterminati con decreto ministeriale.
Dichiarazioni e verifiche
Il richiedente deve autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso congiunto dei requisiti (cittadinanza/titolo soggiorno, evento, residenza continuativa, ISEE/DSU). In caso di permesso di soggiorno in scadenza va dichiarata la richiesta di rinnovo con gli estremi della ricevuta.
Regime fiscale
Il Bonus nuovi nati è esente da imputazione nel reddito complessivo ai fini IRPEF, non concorrendo alla determinazione del reddito imponibile.
Istruzioni contabili
Riferimento alla circolare n.76/2025 per la rilevazione contabile; i conti di onere, debito e recupero sono stati ridenominati secondo la variazione al piano dei conti (Allegato n.1).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 apr 2026Circolare numero 44 del 09-04-2026
- Circolare · 7 apr 2026Circolare numero 43 del 07-04-2026
- Circolare · 15 apr 2026Circolare numero 46 del 15-04-2026
- Circolare · 3 apr 2026Circolare numero 40 del 03-04-2026
- Circolare · 3 apr 2026Circolare numero 41 del 03-04-2026
- Circolare · 3 apr 2026Circolare numero 42 del 03-04-2026
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →