Sentenza del 24/05/2016 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Asti
Accertamento Irpef Irap iva non preceduto da contraddittorio - Giurisprudenza Corte di giustizia europea e Corte di cassazione sezioni unite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel testo fornito non è riportato il dispositivo della sentenza né è indicato l'esito concreto del ricorso. È richiamato il principio secondo cui l'omissione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto quando il contribuente dimostri che, se fosse stato ascoltato, avrebbe potuto fornire elementi idonei a incidere sull'esito del procedimento e a condurre a un risultato diverso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contesta la validità di un accertamento tributario in materia di Irpef, Irap e Iva emesso senza previo contraddittorio endoprocedimentale. Sostiene che il diritto di difesa e di partecipazione al procedimento costituisca un principio generale dell'ordinamento, derivante dalla CEDU e dal diritto dell'Unione europea, applicabile a tutti i procedimenti tributari anche quando la normativa nazionale non preveda espressamente l'obbligo di contraddittorio.
Norme richiamate
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Il diritto di difesa e le garanzie del giusto procedimento sono richiamati come fondamento del diritto al contraddittorio endoprocedimentale.
Diritto dell'Unione europea e giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
laddove lo stesso contraddittorio se attuato "avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento ed il risultato avrebbe potuto essere diverso"
L'omessa partecipazione del contribuente non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il vizio assume rilevanza quando il contribuente dimostra concretamente che il contraddittorio avrebbe potuto influire sul contenuto o sull'esito del procedimento.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
Il richiamo indica l'elaborazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, la cui applicazione può dipendere dalla natura del tributo, dal tipo di procedimento e dalla possibilità per il contribuente di dimostrare l'incidenza concreta dell'omissione.
Massime di principio
- L'assenza di contraddittorio prima dell'accertamento non determina necessariamente e automaticamente la nullità o l'annullabilità dell'atto.
- Per ottenere l'annullamento, il contribuente deve normalmente indicare quali osservazioni, documenti o contestazioni avrebbe potuto presentare e spiegare in modo concreto come tali elementi avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
- La verifica della rilevanza del contraddittorio dipende dalla disciplina applicabile, dal tipo di imposta, dalla natura dell'accertamento e dall'eventuale esistenza di specifici obblighi procedimentali.
- In una situazione analoga è opportuno verificare se l'Amministrazione abbia dato al contribuente un'effettiva possibilità di partecipare, se l'atto sia adeguatamente motivato e se l'omissione abbia inciso concretamente sul diritto di difesa.
- Il principio del contraddittorio tutela una partecipazione effettiva e non meramente formale: la censura deve quindi essere accompagnata da una concreta ricostruzione dell'esito alternativo che il confronto procedimentale avrebbe potuto produrre.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 mag 2016Sentenza del 24/05/2016 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 24 mag 2016Sentenza del 24/05/2016 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 24 mag 2016Sentenza del 24/05/2016 n. 333 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 24 mag 2016Sentenza del 24/05/2016 n. 338 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 mag 2016Sentenza del 24/05/2016 n. 340 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 mag 2016Sentenza del 24/05/2016 n. 345 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →