Prescrizioni del Garante n. 333 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante decide su un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Google LLC per ottenere la deindicizzazione di 14 URL associati al nominativo del reclamante. L’Autorità riconosce la propria competenza e applica i criteri elaborati in materia di diritto all’oblio, valutando il ruolo pubblico dell’interessato, l’attualità delle informazioni e la loro eventuale natura sproporzionatamente pregiudizievole. Il reclamo è rigettato per alcuni URL ritenuti attuali o comunque coperti da un prevalente interesse pubblico, mentre è accolto per altri URL risalenti nel tempo o idonei a produrre un pregiudizio sproporzionato, con conseguente ordine a Google di inibirne l’indicizzazione in associazione al nominativo dell’interessato.
Google LLC: reclamo per deindicizzazione di URL associati al nominativo dell’interessato, con accoglimento parziale e ordine di inibire l’indicizzazione di alcuni risultati di ricerca
Google LLC – deindicizzazione parziale di URL associati al nominativo dell’interessato
Il Garante decide su un reclamo proposto contro Google LLC per la deindicizzazione di una serie di URL reperibili in associazione al nominativo del reclamante. Il procedimento trae origine dalla richiesta dell’interessato di rimuovere dai risultati del motore di ricerca contenuti ritenuti falsi e lesivi della propria reputazione professionale.
Origine del reclamo e posizioni delle parti
Il reclamo, presentato il 19 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 77 GDPR, riguarda 14 URL collegati a notizie sui presunti rapporti dell’interessato con oligarchi russi sanzionati. L’interessato sostiene di non essere un personaggio pubblico né un candidato a cariche elettive e afferma di essere un imprenditore belga attivo in più Paesi europei.
Google, nel riscontro del 17 marzo 2025, ha mantenuto il diniego alla rimozione per la maggior parte degli URL, richiamando il ruolo pubblico dell’interessato e l’interesse della collettività a conoscere informazioni aggiornate su vicende di rilievo internazionale. In un successivo scambio istruttorio, la società ha confermato l’indicizzazione di 13 degli URL segnalati, compresi due inizialmente non visibili nei risultati di ricerca.
Competenza del Garante e quadro normativo
L’Autorità ribadisce la propria competenza ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR, in quanto il trattamento è svolto da Google LLC direttamente anche per il territorio UE, pur in presenza di attività svolte in ambito europeo attraverso sedi collegate al principio di stabilimento ex art. 3, par. 1, GDPR.
Per valutare la domanda di deindicizzazione, il Garante richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché i criteri delle Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e delle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. In particolare, viene considerato il bilanciamento tra tutela dell’interessato e interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni.
Valutazione del ruolo pubblico dell’interessato
Dalle verifiche svolte emerge che l’interessato ha svolto attività di consulenza strategica nella ristrutturazione del debito e nel rifinanziamento di società di investimento, operando storicamente in Europa e in Russia e, successivamente, negli Stati Uniti e in Inghilterra. Risulta inoltre che abbia ricoperto incarichi di vertice in importanti aziende e che abbia attirato l’attenzione della stampa finanziaria internazionale in occasione di un’importante operazione del 2015.
Il Garante osserva che i punti 2 e 5 delle Linee guida del 2014 ammettono l’interesse pubblico alla conoscenza di informazioni relative a soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica, inclusi imprenditori e professionisti. Per questo motivo non ritiene corretto ridurre la figura del reclamante a un semplice imprenditore privo di rilievo pubblico.
Valutazione dei singoli URL
Per gli URL nn. 3, 5 e 10, il Garante rileva che si tratta di articoli recenti relativi al cosiddetto 'caso diplomatico' e a rapporti con soggetti collegati ai servizi segreti russi; non emergono, dalla documentazione prodotta, elementi sufficienti a dimostrare inesattezze oggettive tali da giustificare l’oblio.
Per gli URL nn. 2 e 13, qualificati come commenti su una piattaforma social, l’Autorità ritiene che siano stati pubblicati di recente, dopo la diffusione di notizie che hanno riacceso l’interesse pubblico sul reclamante. In assenza di elementi oggettivi contrari, non viene ravvisato un pregiudizio tale da imporne la rimozione. Analoghe considerazioni valgono per l’URL n. 14, che richiama gli attuali investimenti imprenditoriali dell’interessato nel Regno Unito e presenta un contenuto attuale e idoneo a suscitare dibattito pubblico. Le stesse ragioni sono estese anche all’URL n. 7, relativo a collegamenti con società offshore nel caso Panama Papers.
Diverso è il giudizio per gli URL nn. 4, 6, 8 e 9, relativi ad articoli di stampa risalenti ad almeno dieci anni fa sulle iniziative imprenditoriali dell’interessato con esponenti dell’oligarchia russa sanzionati. Tali contenuti risultano ormai superati da notizie più recenti e aggiornate, sicché il termine decorso appare congruo a fondare il diritto all’oblio e l’interesse informativo della collettività risulta comunque soddisfatto da articoli attuali.
Infine, per gli URL nn. 11 e 12, che rinviano a un sito su temi di corruzione e crimine organizzato e riportano il solo nominativo dell’interessato, il Garante ritiene che l’associazione sia astrattamente idonea a produrre un pregiudizio sproporzionato. Non essendo emersi riscontri probatori che giustifichino tale associazione, viene riconosciuta la necessità di inibire l’indicizzazione.
Per gli URL nn. 1 e 9, l’Autorità rileva che il primo conduce a una pagina vuota e che il secondo non risulta più indicizzabile; pertanto non adotta ulteriori misure.
Decisione finale, ordini e adempimenti
Il Garante dichiara infondato il reclamo con riferimento agli URL nn. 2, 3, 5, 7, 10, 13 e 14. Dichiara invece fondato il reclamo per gli URL nn. 4, 6, 8, 11 e 12, disponendo nei confronti di Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, l’inibizione dell’indicizzazione degli stessi in associazione al nominativo dell’interessato.
Viene inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando che tale annotazione non costituisce precedente rilevante per futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.
Ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, Google è invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare esecuzione al provvedimento. È richiamata la sanzione prevista in caso di mancato riscontro o inosservanza, ai sensi dell’art. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste dell’interessato
Il procedimento origina da un reclamo presentato il 19 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 77 GDPR. L’interessato ha chiesto che Google LLC deindicizzasse 14 URL reperibili in associazione al suo nominativo e ritenuti lesivi della propria immagine e attività professionali, poiché collegati a notizie asseritamente false sui suoi rapporti con oligarchi russi sanzionati.
Posizione di Google e contraddittorio istruttorio
Google ha inizialmente evidenziato che due URL non risultavano più visualizzabili e, per i restanti, ha sostenuto la prevalenza dell’interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni, valorizzando il ruolo pubblico dell’interessato e la recente pubblicazione dei contenuti. A seguito delle ulteriori richieste dell’Autorità, ha poi confermato l’indicizzazione di 13 URL, compresi i due inizialmente non visibili. L’interessato ha replicato ribadendo la dubbia veridicità dei contenuti e la loro lesività.
Criteri giuridici applicati
Il Garante richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR e i criteri delle Linee guida WP29 del 26 novembre 2014, nonché le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Viene ribadito che, nella valutazione del diritto all’oblio nei motori di ricerca, occorre considerare anche il ruolo svolto dall’interessato nella vita pubblica e l’interesse della collettività all’accesso alle informazioni.
Valutazione sul ruolo pubblico dell’interessato
Dalle verifiche svolte risulta che l’interessato ha svolto attività di consulenza strategica nella ristrutturazione del debito e nel rifinanziamento di società di investimento, con interessi economici estesi in Europa, Russia, Stati Uniti e Inghilterra, ricoprendo anche incarichi di vertice in importanti aziende. Il Garante ritiene quindi che non possa essere qualificato come un semplice 'piccolo imprenditore belga', poiché la sua figura presenta un rilievo pubblico nel settore degli investimenti.
Esito per i diversi gruppi di URL
Il reclamo è dichiarato infondato per gli URL nn. 2, 3, 5, 7, 10, 13 e 14, ritenuti attuali o comunque riferiti a fatti di interesse pubblico e non assistiti da elementi oggettivi sufficienti a dimostrare l’inesattezza delle notizie. È invece accolto per gli URL nn. 4, 6, 8, 11 e 12, nonché per il contenuto indicato al n. 9 nella motivazione, con ordine di inibire l’indicizzazione in associazione al nominativo dell’interessato; per gli URL nn. 1 e 9 il Garante rileva, però, che allo stato non occorre adottare ulteriori provvedimenti perché la pagina è vuota o il contenuto non è più indicizzabile.
Misure finali e adempimenti
Il Garante ingiunge a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di inibire l’indicizzazione degli URL accolti. Dispone inoltre l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, precisando che tale annotazione non vale come precedente in futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR. Google è invitata, ai sensi dell’art. 157 del Codice, a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate; è richiamata la sanzione per l’eventuale inosservanza e per il mancato riscontro.
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