Cassazione Civile, Ordinanza n. 00971/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto ha proposto ricorso per revocazione, deducendo errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione. La censura riguardava la conferma della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. in relazione ai contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2008. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte avesse fondato la decisione su due circostanze non vere: l'iscrizione alla Gestione separata "dal 2005" che, secondo lui, era stata effettuata solo nel 2011 con decorrenza 2005; e la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2008 solo nel 2011, mentre sarebbe avvenuta nel 2009. L'Istituto previdenziale non ha svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare la valutazione del contenuto della precedente decisione, cioè un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio. Inoltre ha escluso la sussistenza dell'errore di fatto, osservando che l'ordinanza impugnata aveva correttamente preso a base gli stessi dati fattuali risultanti dalla sentenza d'appello: la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2008 nel 2011 e l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata sin dal 2005. Se vi fosse stato un errore, sarebbe stato eventualmente della sentenza d'appello e non dell'ordinanza impugnata in revocazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'INPS non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto; non è ammessa la revocazione quando la censura riguarda la valutazione del contenuto della decisione, che integra un errore di giudizio.
art. 2941, n. 8, c.c.
La Corte richiama la sospensione della prescrizione in ragione dell'accertamento dei presupposti fattuali effettuato nella precedente decisione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti o documenti di causa; non ricorre quando la doglianza investe l'apprezzamento o la lettura giuridica della precedente decisione.
- La revocazione non può essere utilizzata per censurare una presunta errata valutazione del contenuto della sentenza impugnata, poiché tale censura integra un errore di giudizio.
- Se la decisione impugnata per revocazione si è limitata a recepire i fatti già posti a base della pronuncia precedente, non sussiste errore di fatto nella decisione revocanda, anche se il preteso errore fosse eventualmente ascrivibile alla pronuncia originaria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato secondo la disciplina speciale applicabile.
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