L.R. Marche 12/2026
Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge statutaria modifica lo Statuto della Regione Marche introducendo una soglia minima del 30% per ciascun genere nella Giunta regionale, computando anche il Presidente, e prevedendo, ove possibile, la presenza di ciascun genere nella composizione delle commissioni consiliari. Le modifiche si applicano dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore e non comportano nuovi oneri finanziari.
Parità di genere nella Giunta e nelle commissioni consiliari della Regione Marche
Parità di genere negli organi regionali delle Marche
La legge statutaria modifica la legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Marche, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza di genere nella Giunta regionale e nelle commissioni consiliari. La disciplina opera esclusivamente nel territorio e nell’ordinamento della Regione Marche.
Composizione della Giunta regionale
La disposizione statutaria relativa alla composizione della Giunta regionale sostituisce il precedente riferimento alla presenza di entrambi i sessi con una regola quantitativa minima. Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento dei componenti della Giunta regionale.
Ai fini del calcolo della soglia, il Presidente della Giunta regionale è computato tra i componenti della Giunta. La disposizione stabilisce quindi un criterio percentuale riferito alla composizione complessiva dell’organo, comprendente anche il Presidente.
Presenza dei generi nelle commissioni consiliari
Nella composizione delle commissioni consiliari è garantita, qualora possibile, la presenza di ciascun genere. La previsione ha carattere condizionato, poiché opera nei limiti della possibilità concreta di assicurare la rappresentanza di entrambi i generi nella composizione delle commissioni.
Decorrenza e regime transitorio
Le modifiche relative alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari non si applicano immediatamente. Esse si applicano a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge statutaria.
Ne consegue che la legislatura in corso al momento dell’entrata in vigore resta disciplinata dalla normativa previgente, mentre i nuovi criteri trovano applicazione dalla legislatura successiva.
Effetti finanziari
Dall’attuazione della legge statutaria non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Marche. La legge prevede pertanto l’invarianza finanziaria degli interventi introdotti.
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