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Legge

L.R. Marche 9/2026

Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi

Normativa regionaleL.R. Marche 9/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche promuove il recupero dei centri storici e di aree commerciali di pregio o in crisi, sostenendo attività economiche, artigianato, servizi di prossimità e rigenerazione urbana. Prevede strumenti comunali di programmazione, possibili incentivi e limitazioni regolamentari, monitoraggio biennale regionale e applicazione nel rispetto della concorrenza, dei vincoli culturali e della disciplina sugli aiuti di Stato.

Valorizzazione e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse

Valorizzazione e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio

La legge regionale delle Marche disciplina interventi per valorizzare e riqualificare i centri storici, i luoghi del commercio di particolare interesse e le attività economiche che contribuiscono a preservarne l’identità storico-culturale. Il provvedimento opera nel rispetto della normativa europea e statale e si applica esclusivamente nel territorio regionale marchigiano.

Finalità e principi generali

La Regione persegue una strategia di tutela e rilancio dei contesti urbani e territoriali di pregio attraverso la salvaguardia delle componenti economiche, ambientali, culturali, urbanistiche e paesaggistiche. Le misure sono adottate nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, parità di accesso al mercato, proporzionalità e non discriminazione, nonché in coerenza con la disciplina sui beni culturali, sulla semplificazione amministrativa e sulle limitazioni alle attività economiche nei centri urbani.

Ambito di applicazione e definizioni

Ai fini della legge:

  • i centri storici sono quelli individuati dalla pianificazione urbanistica comunale secondo la normativa vigente;
  • i luoghi del commercio di particolare interesse sono aree comunali individuabili, anche in forma associata, previa concertazione con le parti sociali, in relazione alla qualità e al pregio dell’area oppure a situazioni di degrado, sicurezza urbana, rarefazione o desertificazione commerciale.

Tali luoghi possono comprendere anche borghi storici e borghi rurali già individuati dalla normativa regionale richiamata.

Concertazione istituzionale e sociale

Per l’attuazione della legge la Regione promuove la concertazione tra:

  • enti locali;
  • organizzazioni imprenditoriali del commercio e dell’artigianato più rappresentative a livello regionale e firmatarie dei CCNL di settore;
  • organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
  • associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.

La concertazione è dunque il metodo ordinario di relazione e collaborazione per definire gli interventi di valorizzazione.

Rigenerazione urbana e commercio di prossimità

La Regione e i Comuni devono coordinare le politiche di valorizzazione commerciale con gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale previsti dalla pianificazione regionale del territorio. Nei centri storici e nei luoghi del commercio di particolare interesse i Comuni favoriscono:

  • il riuso e la riattivazione di immobili e spazi dismessi o sottoutilizzati, soprattutto per attività commerciali e artigianali;
  • l’insediamento di esercizi di vicinato e botteghe artigiane con valore storico-culturale o commerciale;
  • l’integrazione tra edilizia, mobilità, spazio pubblico e funzioni economiche;
  • l’uso temporaneo degli immobili anche in via sperimentale o innovativa, in vista di una successiva stabilizzazione.

Strumenti comunali di promozione, sviluppo e riqualificazione

I Comuni attuano le azioni di promozione e riqualificazione mediante programmi di qualificazione della rete commerciale e misure di semplificazione, incentivazione e sostegno. I programmi possono comprendere:

  • interventi merceologici e qualitativi;
  • limitazioni all’insediamento di talune attività o misure di tutela per esercizi di vicinato e botteghe artigiane tipizzate, previo confronto con le rappresentanze economiche, sindacali e dei consumatori;
  • misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato;
  • interventi per decoro, qualità e arredo urbano;
  • opere infrastrutturali o di riorganizzazione della logistica urbana;
  • attivazione o modifica di servizi urbani;
  • strumenti per servizi di prossimità, anche tramite centri polifunzionali che integrino vendita di prodotti, promozione del territorio e attività di pubblico esercizio.

Misure comunali su fiscalità, servizi e ristrutturazione

Nei centri storici e nei luoghi del commercio di particolare interesse il Comune può inoltre:

  • prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità locale;
  • definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per il riuso di fondi commerciali inutilizzati;
  • prevedere incentivi per la ristrutturazione degli esercizi, anche tramite accesso facilitato al credito e riduzione di imposte comunali.

Tutela del commercio locale e della sicurezza urbana

I Comuni possono adottare regolamenti e ordinanze per limitare o vietare distributori automatici di bevande alcoliche o prodotti ad alto contenuto di sostanze stimolanti ed energizzanti in aree e orari critici per sicurezza urbana e tutela della salute pubblica. La misura è finalizzata anche a ridurre l’uso da parte dei minorenni, quando tali fenomeni siano idonei a favorire violenza, disordine o degrado urbano.

Sistema informativo e monitoraggio dei dati

I Comuni trasmettono alla Regione, mediante il sistema informatico previsto dalla disciplina regionale sul commercio, i dati relativi agli strumenti adottati e attuati per la promozione, lo sviluppo e la riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse. La trasmissione è funzionale anche agli adempimenti informativi previsti dalla medesima disciplina commerciale regionale.

Clausola valutativa

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A tal fine la Giunta regionale presenta con cadenza biennale una relazione contenente almeno:

  • interventi attivati e criteri di attuazione;
  • stato di attuazione delle misure;
  • effetti economici, turistici, culturali e urbani;
  • criticità emerse e possibili correttivi;
  • effetti su occupazione e qualità del lavoro;
  • evoluzione dei servizi di prossimità e distribuzione territoriale degli incentivi concessi.

Rapporti con la normativa vigente e coordinamento

Gli interventi devono essere coerenti con gli altri strumenti e programmi regionali già vigenti in materia di qualità delle produzioni, consumo di prodotti regionali, locali storici, birra artigianale, artigianato marchigiano, borghi, De.Co., promozione del benessere e ricette della cucina marchigiana. Per quanto non disciplinato dalla nuova legge in materia di attività commerciale si applica la disciplina regionale generale sul commercio.

Per le aree e gli immobili di valore artistico, storico, culturale o paesaggistico restano ferme le regole del codice dei beni culturali e della pianificazione territoriale regionale.

Aspetti finanziari

L’attuazione avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano comunque fermi i vincoli della normativa europea e statale sugli aiuti di Stato.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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