L.R. Marche 9/2026
Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche promuove il recupero dei centri storici e di aree commerciali di pregio o in crisi, sostenendo attività economiche, artigianato, servizi di prossimità e rigenerazione urbana. Prevede strumenti comunali di programmazione, possibili incentivi e limitazioni regolamentari, monitoraggio biennale regionale e applicazione nel rispetto della concorrenza, dei vincoli culturali e della disciplina sugli aiuti di Stato.
Valorizzazione e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse
Valorizzazione e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio
La legge regionale delle Marche disciplina interventi per valorizzare e riqualificare i centri storici, i luoghi del commercio di particolare interesse e le attività economiche che contribuiscono a preservarne l’identità storico-culturale. Il provvedimento opera nel rispetto della normativa europea e statale e si applica esclusivamente nel territorio regionale marchigiano.
Finalità e principi generali
La Regione persegue una strategia di tutela e rilancio dei contesti urbani e territoriali di pregio attraverso la salvaguardia delle componenti economiche, ambientali, culturali, urbanistiche e paesaggistiche. Le misure sono adottate nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, parità di accesso al mercato, proporzionalità e non discriminazione, nonché in coerenza con la disciplina sui beni culturali, sulla semplificazione amministrativa e sulle limitazioni alle attività economiche nei centri urbani.
Ambito di applicazione e definizioni
Ai fini della legge:
- i centri storici sono quelli individuati dalla pianificazione urbanistica comunale secondo la normativa vigente;
- i luoghi del commercio di particolare interesse sono aree comunali individuabili, anche in forma associata, previa concertazione con le parti sociali, in relazione alla qualità e al pregio dell’area oppure a situazioni di degrado, sicurezza urbana, rarefazione o desertificazione commerciale.
Tali luoghi possono comprendere anche borghi storici e borghi rurali già individuati dalla normativa regionale richiamata.
Concertazione istituzionale e sociale
Per l’attuazione della legge la Regione promuove la concertazione tra:
- enti locali;
- organizzazioni imprenditoriali del commercio e dell’artigianato più rappresentative a livello regionale e firmatarie dei CCNL di settore;
- organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.
La concertazione è dunque il metodo ordinario di relazione e collaborazione per definire gli interventi di valorizzazione.
Rigenerazione urbana e commercio di prossimità
La Regione e i Comuni devono coordinare le politiche di valorizzazione commerciale con gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale previsti dalla pianificazione regionale del territorio. Nei centri storici e nei luoghi del commercio di particolare interesse i Comuni favoriscono:
- il riuso e la riattivazione di immobili e spazi dismessi o sottoutilizzati, soprattutto per attività commerciali e artigianali;
- l’insediamento di esercizi di vicinato e botteghe artigiane con valore storico-culturale o commerciale;
- l’integrazione tra edilizia, mobilità, spazio pubblico e funzioni economiche;
- l’uso temporaneo degli immobili anche in via sperimentale o innovativa, in vista di una successiva stabilizzazione.
Strumenti comunali di promozione, sviluppo e riqualificazione
I Comuni attuano le azioni di promozione e riqualificazione mediante programmi di qualificazione della rete commerciale e misure di semplificazione, incentivazione e sostegno. I programmi possono comprendere:
- interventi merceologici e qualitativi;
- limitazioni all’insediamento di talune attività o misure di tutela per esercizi di vicinato e botteghe artigiane tipizzate, previo confronto con le rappresentanze economiche, sindacali e dei consumatori;
- misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato;
- interventi per decoro, qualità e arredo urbano;
- opere infrastrutturali o di riorganizzazione della logistica urbana;
- attivazione o modifica di servizi urbani;
- strumenti per servizi di prossimità, anche tramite centri polifunzionali che integrino vendita di prodotti, promozione del territorio e attività di pubblico esercizio.
Misure comunali su fiscalità, servizi e ristrutturazione
Nei centri storici e nei luoghi del commercio di particolare interesse il Comune può inoltre:
- prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità locale;
- definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per il riuso di fondi commerciali inutilizzati;
- prevedere incentivi per la ristrutturazione degli esercizi, anche tramite accesso facilitato al credito e riduzione di imposte comunali.
Tutela del commercio locale e della sicurezza urbana
I Comuni possono adottare regolamenti e ordinanze per limitare o vietare distributori automatici di bevande alcoliche o prodotti ad alto contenuto di sostanze stimolanti ed energizzanti in aree e orari critici per sicurezza urbana e tutela della salute pubblica. La misura è finalizzata anche a ridurre l’uso da parte dei minorenni, quando tali fenomeni siano idonei a favorire violenza, disordine o degrado urbano.
Sistema informativo e monitoraggio dei dati
I Comuni trasmettono alla Regione, mediante il sistema informatico previsto dalla disciplina regionale sul commercio, i dati relativi agli strumenti adottati e attuati per la promozione, lo sviluppo e la riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse. La trasmissione è funzionale anche agli adempimenti informativi previsti dalla medesima disciplina commerciale regionale.
Clausola valutativa
Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A tal fine la Giunta regionale presenta con cadenza biennale una relazione contenente almeno:
- interventi attivati e criteri di attuazione;
- stato di attuazione delle misure;
- effetti economici, turistici, culturali e urbani;
- criticità emerse e possibili correttivi;
- effetti su occupazione e qualità del lavoro;
- evoluzione dei servizi di prossimità e distribuzione territoriale degli incentivi concessi.
Rapporti con la normativa vigente e coordinamento
Gli interventi devono essere coerenti con gli altri strumenti e programmi regionali già vigenti in materia di qualità delle produzioni, consumo di prodotti regionali, locali storici, birra artigianale, artigianato marchigiano, borghi, De.Co., promozione del benessere e ricette della cucina marchigiana. Per quanto non disciplinato dalla nuova legge in materia di attività commerciale si applica la disciplina regionale generale sul commercio.
Per le aree e gli immobili di valore artistico, storico, culturale o paesaggistico restano ferme le regole del codice dei beni culturali e della pianificazione territoriale regionale.
Aspetti finanziari
L’attuazione avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano comunque fermi i vincoli della normativa europea e statale sugli aiuti di Stato.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
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