L.R. Marche 12/2026
Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna e coordina numerose discipline regionali delle Marche, tra cui disabilità, nomine, ambiente, turismo, commercio, sanità e protezione civile; introduce procedure telematiche, rivede requisiti e sanzioni e abroga leggi e regolamenti specifici. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti durante la loro vigenza; non sono previsti nuovi o maggiori oneri regionali.
Semplificazione e aggiornamento della normativa regionale delle Marche
Semplificazione e aggiornamento della normativa regionale
La legge interviene su numerose leggi e regolamenti della Regione Marche per aggiornare riferimenti normativi, semplificare procedure e coordinare disposizioni settoriali. Non introduce una disciplina con termine generale di efficacia: le singole modifiche operano secondo la loro entrata in vigore, mentre le norme abrogate continuano a regolare i rapporti sorti quando erano vigenti.
Disabilità e associazioni
La legge aggiorna la terminologia regionale sostituendo, nelle leggi regionali, le espressioni riferite all’handicap o al “disabile” con “condizione di disabilità” e “persona con disabilità”. Modifica inoltre la disciplina dei contributi e degli interventi della l.r. Marche 24/1985: le associazioni interessate devono essere iscritte al RUNTS e perseguire la tutela e la promozione sociale delle persone invalide, mutilate e con disabilità. È richiamata in particolare l’ANFFAS e sono aggiornate le denominazioni delle organizzazioni rappresentative delle persone cieche e sorde. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità per individuare le associazioni; deve provvedervi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. È abrogato il terzo comma dell’articolo 2 della l.r. 24/1985.
Organizzazione regionale e procedure amministrative
Sono aggiornate le disposizioni sulle uniformi del personale regionale, con riferimento alle portinerie, all’aula consiliare e al magazzino, e viene eliminato il parere della commissione mista previsto per la disciplina delle uniformi. L’uso delle sedi degli enti dipendenti dalla Regione per le attività dei consiglieri regionali è consentito previa convenzione con l’ente interessato; la disciplina è estesa anche ad altri enti locali, oltre ai Comuni e alle Unioni montane.
Le candidature per nomine e designazioni regionali disciplinate dalla l.r. 34/1996 devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica mediante apposito applicativo. La legge integra inoltre gli obiettivi di semplificazione amministrativa includendovi la semplificazione del linguaggio e del contenuto delle disposizioni e la manutenzione dell’ordinamento normativo regionale.
Difesa del suolo, foreste e valutazioni ambientali
La disciplina regionale della difesa del suolo è ricondotta al rispetto della normativa europea e statale vigente, con specifico riferimento alla Parte terza del d.lgs. 152/2006. Sono aggiornati i richiami agli articoli 55 e 56 del decreto e sono abrogate numerose disposizioni della l.r. Marche 13/1999, comprese parti dell’articolo 14 e gli allegati A e B.
Per la riduzione della superficie boscata, la Regione rilascia l’autorizzazione e prescrive modalità e tempi del rimboschimento compensativo, richiedendo una cauzione commisurata al costo delle opere. Se non vi sono terreni disponibili, determina un indennizzo pari ai costi di acquisizione della disponibilità dei terreni, realizzazione del rimboschimento e cure colturali per i primi cinque anni, fissandone modalità e tempi di pagamento. Per le opere soggette a VIA, le misure di compensazione ambientale sono stabilite dall’autorità competente per la VIA, sentiti gli enti interessati, secondo la disciplina statale e regionale e le linee guida regionali per la compensazione ecosistemica.
Per i procedimenti di bonifica dei siti inquinati, la Regione controlla l’esercizio delle funzioni comunali in rapporto alla complessità tecnico-amministrativa, verificando completezza e tempestività dei dati inseriti nell’anagrafe regionale dei siti inquinati e monitorando le fasi dei procedimenti. La Giunta regionale è autorizzata a modificare gli oneri relativi alle procedure di VIA ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 152/2006; è abrogato l’articolo 7 della l.r. Marche 11/2019.
In caso di installazioni con più attività, la Regione competente per l’AIA dell’attività principale rilascia l’autorizzazione anche per le attività accessorie.
Turismo e strutture ricettive
La disciplina turistica regionale elimina diversi obblighi di comunicazione dei prezzi e i riferimenti alla loro pubblicazione o indicazione. Le strutture ricettive considerate dalla legge devono rispettare i periodi di apertura previsti dall’articolo 16 della l.r. Marche 9/2006 e i titolari delle attività ricettive dei Capi I, II e III comunicano le aperture al Comune competente per territorio con modalità telematica.
La disciplina delle locazioni turistiche è aggiornata includendo i contratti di cui all’articolo 4 del d.l. 50/2017. I soggetti che esercitano l’attività in forma non imprenditoriale effettuano gli adempimenti previsti dalla normativa regionale; chi opera in forma imprenditoriale presenta la SCIA al SUAP del Comune in cui si svolge l’attività, secondo l’articolo 13-ter, comma 8, del d.l. 145/2023. Gli elenchi regionali sono aggiornati per includere anche le segnalazioni. Sono abrogate disposizioni regionali concernenti comunicazioni e prezzi, compreso l’articolo 40, sostituito dalla nuova disposizione sulle comunicazioni di apertura.
Sanità, disabilità sensoriali e sostegno alle famiglie
Nella disciplina regionale sui disturbi dello spettro autistico, i riferimenti all’ASUR e alle Aree vaste sono sostituiti con quelli alle Aziende sanitarie territoriali (AST). Il coordinamento regionale e il comitato tecnico-scientifico sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e operano secondo modalità definite dalla Giunta. I centri indicati dalla legge sono ricondotti alle AST di Pesaro-Urbino e di Ascoli Piceno. Gli organismi già costituiti alla data di entrata in vigore della legge proseguono fino alla naturale scadenza, restando soggetti alle norme e agli atti che ne hanno disciplinato la costituzione.
La legge sostituisce inoltre il riferimento all’ASUR con quello alle AST nella disciplina sulla promozione della lingua italiana dei segni e porta da annuale a biennale la periodicità prevista per gli adempimenti di rendicontazione o comunicazione contemplati dalla l.r. Marche 5/2020.
Nelle misure regionali di sostegno alla famiglia e alla natalità, l’introduzione degli interventi è subordinata al rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla normativa statale. È previsto il coordinamento con le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia e delle indicazioni nazionali, per fornire a entrambi i genitori informazioni sull’andamento e sui risultati scolastici.
Commercio e regime sanzionatorio
La legge aggiorna la l.r. Marche 22/2021: sostituisce il termine “recidiva” con “reiterazione”, chiarisce che alcune disposizioni riguardano i banchi di vendita anche su aree pubbliche e riduce da 1.000–3.000 euro a 250–1.500 euro la sanzione indicata per la violazione prevista dall’articolo 56, comma 2, lettera b).
Le sanzioni previste per l’assenza o per specifiche violazioni si applicano anche quando l’attività è esercitata nonostante la sospensione dell’attività o del titolo abilitativo; per il commercio su aree pubbliche la previsione comprende anche la sospensione della concessione di posteggio. La reiterazione ricorre quando la stessa violazione è commessa due volte nell’arco di dodici mesi, anche se per la sanzione precedente è stato effettuato il pagamento in misura ridotta. È inoltre precisato il riferimento ai titolari di più autorizzazioni o titoli nella disposizione modificata dell’articolo 62.
Pro Loco, cinema e protezione civile
Le Pro Loco sono qualificate come soggetti che operano per lo sviluppo sociale e turistico delle realtà locali e per la promozione turistica e valorizzazione delle risorse naturalistiche, culturali, gastronomiche, storiche e sociali, secondo principi di democraticità e uguaglianza e avvalendosi prevalentemente del volontariato degli associati. Le attività e i rapporti con la Regione sono coordinati con il Codice del Terzo settore: sono riconosciuti i limiti applicabili agli enti del Terzo settore, le priorità per i soggetti qualificati ETS e gli adempimenti distinti per le Pro Loco iscritte o non iscritte al RUNTS. Per le iscritte al RUNTS si applica il d.lgs. 117/2017; la legge disciplina inoltre l’assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuzione di utili e l’obbligo di reinvestire gli avanzi negli scopi sociali, fatte salve le destinazioni imposte dalla legge.
È aggiornato il riferimento normativo per le sale d’essai e le sale delle comunità ecclesiali e religiose nella legge regionale sul sostegno al cinema e all’audiovisivo. Per il sistema regionale di protezione civile, la Sala operativa unificata permanente (SOUP) deve essere organizzata nel rispetto delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e delle altre disposizioni statali. Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco abilitato DOS può svolgere le attività operative senza iscrizione nel Registro DOS; le competenze dei soggetti indicati dalla legge sono precisate per i rispettivi ambiti.
Altre modifiche settoriali
Sono aggiornate disposizioni regionali in materia di edilizia e di tutela e valorizzazione della dieta mediterranea. Per il Servizio sanitario regionale sono modificati i riferimenti al Piano integrato di attività e organizzazione, limitandoli alla sezione relativa all’organizzazione e al capitale umano, è abrogata una disposizione e si conferma, fino all’individuazione dei distretti, l’articolazione distrettuale delle aree vaste dell’ASUR esistente alla data di entrata in vigore della l.r. Marche 19/2022.
Abrogazioni e profili finanziari
Sono abrogate le leggi regionali Marche 48/1997, 25/2000, 31/2013, 28/2018 e 35/2019, nonché i regolamenti regionali 1/2012 e 1/2014. Sono inoltre abrogate specifiche disposizioni delle leggi regionali 5/2006, 11/2009 e 4/2010, oltre alle ulteriori norme settoriali indicate dalla legge. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti durante il periodo della loro vigenza. Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale; si provvede con le risorse già previste dalla legislazione vigente.
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