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Legge

L.R. Marche 10/2026

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

Normativa regionaleL.R. Marche 10/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Marche 18/2022 su abilitazione, raccolta, commercializzazione e riparto delle risorse. Introduce nuove regole per i controlli e per la vendita dei funghi freschi, modifica i titoli di raccolta e gli importi, e ridefinisce alcuni finanziamenti. Le modifiche ai titoli di raccolta decorrono dal 1° gennaio 2027.

Modifiche alla disciplina marchigiana sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei

Modifiche alla disciplina sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei

La legge regionale delle Marche interviene sulla l.r. 18/2022, aggiornando vari profili della raccolta, dell’abilitazione, della commercializzazione e della destinazione delle risorse correlate. La disciplina resta limitata al territorio marchigiano e la parte economica collegata ai titoli di raccolta opera, per espressa previsione, dal 1° gennaio 2027.

Ambito delle modifiche e coordinamento con la legge vigente

L’intervento normativo non riscrive integralmente la disciplina, ma modifica puntualmente la legge regionale sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei. Viene rafforzato il raccordo con la stessa legge regionale e precisato che alcune attività devono svolgersi nel suo rispetto.

Abilitazione alla raccolta e commissioni d’esame

Viene precisato che, tra i criteri applicativi richiamati dalla legge, il riferimento è fatto in via prioritaria ai soggetti individuati dal comma 1 dell’articolo 2.

È inoltre rivista la composizione delle commissioni collegate al test abilitativo:

  • può essere prevista la presenza di un micologo individuato dalla struttura sanitaria competente tra i propri dipendenti, oppure designato tramite avviso di manifestazione di interesse rivolto a micologi privati iscritti nell’apposito registro nazionale;
  • la partecipazione alle commissioni è gratuita e non comporta oneri per il bilancio regionale;
  • la Giunta regionale deve stabilire le modalità per assicurare l’assenza di conflitti di interesse tra i membri delle commissioni e i partecipanti al test.

È abrogata una precedente disposizione dell’articolo 5.

Titolo per la raccolta e costi correlati

Il titolo per la raccolta dei funghi è individuato nella ricevuta di pagamento di:

  • euro 20,00 per i residenti nella regione Marche;
  • euro 50,00 per i non residenti nella regione Marche.

La modifica al regime dei titoli di raccolta decorre dal 1° gennaio 2027. È inoltre abrogata una disposizione previgente dell’articolo 6.

Commercializzazione dei funghi freschi

Per la vendita di funghi spontanei freschi destinati al commercio al dettaglio e alla ristorazione, è aggiunta una specifica possibilità di vendita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi:

  • in possesso dell’attestato previsto dalla normativa statale vigente;
  • iscritti nell’apposito registro nazionale.

Riparto delle risorse e interventi finanziabili

Sono ridefinite le destinazioni delle risorse collegate alla disciplina dei funghi epigei spontanei:

  • una quota è attribuita alle Unioni montane per l’esercizio delle funzioni loro assegnate e per interventi formativi, scientifici e divulgativi, nonché per iniziative di promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta, anche tramite manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici;
  • un’altra quota è attribuita alla Regione, che la ridistribuisce alle Unioni montane in rapporto alla superficie boschiva; tali somme sono destinate alla tutela e conservazione dei territori naturali di raccolta e alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che vi conducono;
  • le Unioni montane ripartiscono poi le risorse ai Comuni del proprio ambito territoriale in rapporto alla rispettiva superficie boschiva.

Sono abrogati alcuni commi previgenti dell’articolo 10.

Disposizioni finanziarie

In conseguenza dell’aggiornamento del titolo per la raccolta, le previsioni di entrata del bilancio regionale 2026/2028 sono incrementate di euro 5.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028. Di pari importo è aumentata l’autorizzazione di spesa collegata alla l.r. 18/2022, sulla missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, con conseguente facoltà per la Giunta regionale di apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Decorrenza e urgenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Tuttavia, le modifiche relative al titolo di raccolta e ai relativi importi decorrono solo dal 1° gennaio 2027.

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