Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13117/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento dell'imposta di registro, in misura proporzionale, su una sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva definito una lite tra la società contribuente e un ente appaltante relativa alla liquidazione di riserve iscritte nella contabilità lavori di un appalto. La società aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso in primo grado, ma in appello l'Ufficio aveva dedotto la natura risarcitoria di alcune riserve e la CTR aveva accolto l'appello. In cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere il giudice di merito fondato la decisione su un estratto della sentenza civile senza un adeguato percorso argomentativo; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'espressione usata nella sentenza civile dovesse intendersi in senso atecnico e che le somme avessero invece natura di maggiori corrispettivi dell'appalto, non di risarcimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso, anzitutto, la formazione di un giudicato interno sulla natura risarcitoria delle somme, perché l'appellata aveva ritualmente riproposto in appello le questioni non accolte in primo grado ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 546/1992. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la CTR aveva espresso, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito, richiamando il testo della sentenza civile e spiegando perché vi desumesse la natura risarcitoria delle riserve; tale apprezzamento di merito non è sindacabile in cassazione. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione giuridica e probatoria del giudice di merito, non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992

    L'onere di riproposizione delle questioni non accolte riguarda l'appellato, non l'appellante; le questioni non espressamente decise in primo grado devono essere riproposte per non intendersi rinunciate.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato come modello processuale della riproposizione in appello delle domande o eccezioni non accolte o non esaminate.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione solo apparente, quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione può dar luogo a nullità se la motivazione è meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla motivazione come parametro del contenuto motivazionale del provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o le argomentazioni giuridiche della parte.

  • art. 20 D.P.R. n. 131 del 1986

    L'imposta di registro va applicata secondo gli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, senza ricorrere a elementi extratestuali o atti ad esso collegati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la soccombenza, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata come legge modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le questioni o eccezioni non accolte o non esaminate; in difetto non vi è giudicato interno sulla sola questione espressamente e ritualmente riproposta.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica se dal testo emerge il percorso logico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la contestazione della valutazione delle prove o delle argomentazioni giuridiche svolte dalla parte.
  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione del contenuto giuridico dell'atto o della sentenza va compiuta sulla base degli elementi desumibili dal testo dell'atto stesso, senza fare ricorso a elementi extratestuali.
  • La diversa qualificazione delle somme come risarcitorie o come corrispettive incide direttamente sul regime impositivo applicabile, ma la relativa valutazione resta riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.