Cassazione Civile, Ordinanza n. 06503/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da una vicenda di appropriazioni indebite e false attestazioni commesse per anni in relazione a procedure fallimentari presso il Tribunale di Perugia, con conseguente incasso di somme pubbliche. A seguito della condanna penale definitiva di uno dei soggetti e della coimputata, alcune amministrazioni statali agirono in sede civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. In primo grado il Tribunale condannò in solido i convenuti al pagamento di somme rilevanti; in appello la Corte territoriale eliminò il capo sul danno non patrimoniale, confermando il resto. Le eredi del deceduto e la coimputata ricorsero per cassazione con sei motivi: 1) nullità del procedimento per omesse comunicazioni al contumace del mutamento del giudice istruttore e dei verbali di causa; 2) difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di danno all'immagine del Ministero della Giustizia, invocando la giurisdizione contabile; 3) violazione del ne bis in idem e giudicato esterno in ragione della successiva condanna della Corte dei conti; 4) diniego della rimessione in termini alle figlie del defunto per produrre documentazione sull'accettazione beneficiata dell'eredità; 5) nullità del procedimento per mancata ammissione in appello della prova documentale; 6) omessa pronuncia sulla richiesta di limitare la condanna alle figlie entro l'attivo ereditario e pro quota. Le ricorrenti hanno anche richiamato in memoria l'intervenuto giudicato esterno derivante dalla decisione contabile nel 2024.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso che il mutamento del giudice dovesse essere comunicato al contumace e ha affermato che il contumace può disconoscere in appello la scrittura privata prodotta in primo grado solo con l'atto di impugnazione, onere che nella specie non era stato assolto. Ha poi escluso il difetto di giurisdizione, osservando che il d.l. n. 78 del 2009 non era applicabile a fatti anteriori e che, comunque, non vi è riserva esclusiva della Corte dei conti per il danno non patrimoniale patito dalla singola amministrazione. Ha respinto anche l'eccezione di ne bis in idem, distinguendo la domanda civile di risarcimento, volta al ristoro integrale del danno dell'amministrazione, dall'azione contabile, che tutela l'interesse pubblico generale con funzione prevalentemente sanzionatoria. Quanto agli ultimi tre motivi, la Corte ha affermato che la rimessione in termini presuppone la prova di una nullità della notificazione e della sua incidenza impeditiva sulla conoscenza del processo, prova non fornita; perciò la documentazione sull'accettazione con beneficio d'inventario è rimasta fuori dal processo e la condanna non poteva essere limitata all'attivo ereditario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
utilizzato per veicolare le censure di giurisdizione e di nullità del procedimento e delle pronunce di merito
art. 24 Cost.
richiamato dalle ricorrenti a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sulla rimessione in termini
art. 111 Cost.
richiamato dalle ricorrenti a sostegno delle doglianze sul giusto processo e sulla motivazione
art. 101 c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti per dedurre violazione del contraddittorio
art. 174 c.p.c.
la sostituzione del giudice non richiede comunicazione al contumace e la sua omissione non determina nullità
art. 79 disp. att. c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti in relazione alle comunicazioni nel processo e alle garanzie difensive
art. 183 c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti in relazione alle preclusioni e al contraddittorio
art. 292 c.p.c.
indicato come norma che disciplina gli atti da comunicare al contumace; la sostituzione del giudice non vi è ricompresa
art. 293 c.p.c.
richiamato in tema di rimessione in termini e attività difensiva del contumace
art. 294 c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti nel medesimo contesto della rimessione in termini
art. 300 c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti in tema di interruzione del processo e vicende soggettive
art. 37 c.p.c.
richiamato in relazione al difetto di giurisdizione
art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78 del 2009
ritenuto non applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore
L. n. 102 del 3 agosto 2009
legge di conversione del d.l. n. 78 del 2009, anch'essa non applicabile ratione temporis
art. 51 d.lgs. n. 174 del 2016
richiamato nel motivo sulla giurisdizione e sul codice di giustizia contabile
art. 50 Carta dei diritti fondamentali UE
invocato per il principio del ne bis in idem
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
invocato per il principio del ne bis in idem
art. 345 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla nuova prova documentale in appello
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di omessa pronuncia sulla limitazione della condanna
art. 327 c.p.c.
utilizzato dalla Corte per affermare che il contumace che chieda rimessione in termini per impugnare deve provare la nullità della notificazione e il suo effetto impeditivo
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater e comma 1 bis
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La sostituzione del giudice istruttore non deve essere comunicata alla parte contumace e la sua omissione non determina nullità del processo né violazione del contraddittorio.
- La parte rimasta contumace può contestare in appello la scrittura privata prodotta in primo grado e richiamata nella decisione, ma il disconoscimento deve essere esercitato con il primo atto successivo alla sentenza che la menziona.
- In tema di rimessione in termini del contumace, grava sulla parte l'onere di provare sia la nullità della notificazione sia che tale nullità le abbia impedito di avere conoscenza del processo.
- Non sussiste una riserva esclusiva di giurisdizione contabile per le domande civili di risarcimento del danno all'immagine o non patrimoniale proposte dalla singola amministrazione, quando l'azione sia diretta al ristoro integrale del pregiudizio subito dall'ente.
- Il giudizio civile risarcitorio promosso dall'amministrazione e l'azione contabile promossa dal pubblico ministero contabile perseguono finalità diverse: la prima riparatoria-compensativa, la seconda prevalentemente sanzionatoria e di tutela dell'interesse pubblico generale; perciò non vi è duplicazione vietata dal ne bis in idem.
- Se il documentato presupposto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non è provato o non è ritualmente acquisito, la condanna dell'erede non può essere limitata all'attivo ereditario.
- Le nuove prove documentali in appello restano soggette alle preclusioni processuali e non possono essere valorizzate se la parte non supera le condizioni richieste per la loro ammissione o per la rimessione in termini.
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