Circolare numero 123 del 8-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo testo unico sulla disciplina delle rateazioni contributive approvato con la delibera n. 288 dell'11 aprile 1995, che sostituisce integralmente la precedente normativa interna. Vengono confermati i principi generali ma introdotte modifiche su durata massima delle dilazioni, condizioni di accesso, versamenti provvisori, piani di ammortamento, riduzione di interessi e sanzioni, esonero dalle cambiali e regole di revoca. La circolare richiama inoltre l'esigenza di istruttorie rapide e conferma che la regolarità contributiva può essere rilasciata solo dopo il perfezionamento della dilazione.
Modifiche alla disciplina delle rateazioni contributive introdotte con la delibera n. 288 dell'11 aprile 1995
Disciplina delle rateazioni contributive
La circolare illustra il nuovo assetto della disciplina delle rateazioni contributive approvato con la delibera n. 288 dell'11 aprile 1995. Il provvedimento recepisce il riordino degli organi dell'Istituto conseguente al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e sostituisce integralmente il precedente testo unico allegato alla circolare n. 104 del 25 maggio 1989.
Quadro normativo e finalità del nuovo testo unico
Il Consiglio di Amministrazione, cui sono attribuite le funzioni non riservate agli altri organi, ha assunto la competenza in materia già facente capo al previgente Comitato Esecutivo. Con la delibera n. 288 viene quindi approvata una nuova regolamentazione delle rateazioni contributive, che tiene conto dell'evoluzione normativa intervenuta e perfeziona anche il profilo funzionale della disciplina. Restano ferme le istruzioni precedenti solo per quanto non incompatibile con il nuovo testo.
Durata massima delle rateazioni
La disciplina conferma che le rateazioni non possono, in via ordinaria, superare i 12 mesi. Il limite può essere elevato fino a 24 mesi con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, da comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro. In via eccezionale, quando sia dimostrabile che la dilazione più lunga rappresenti l'unica alternativa possibile per il recupero del credito, la rateazione può essere estesa fino a 36 mesi, ma solo previo parere espresso dell'Avvocatura locale e con autorizzazione preventiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Condizioni di ammissibilità delle domande
Le domande di rateazione sono esaminabili solo se risultano già versate le ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Il richiedente deve inoltre sottoscrivere un atto di riconoscimento esplicito e incondizionato del credito dell'Istituto, rinunciando alle eccezioni che possano incidere sull'esistenza o azionabilità del credito e agli eventuali giudizi di opposizione in sede civile.
Lo stesso atto deve contenere l'accettazione di una serie di conseguenze e obblighi, tra cui:
- l'applicazione del tasso di interesse di dilazione determinato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402 e del punto 12 dell'art. 2 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338;
- la determinazione del piano di ammortamento sulla base del tasso vigente alla data di approvazione della delibera di concessione, con calcolo degli interessi anteriori secondo i tassi vigenti nei periodi interessati;
- il diritto dell'Istituto a effettuare conguagli o rimborsi in caso di riduzione degli interessi di dilazione o delle sanzioni civili;
- l'impegno a versare puntualmente le rate e i contributi correnti;
- la facoltà dell'Istituto di compensare eventuali somme dovute al debitore con il proprio credito rateizzato;
- il diritto dell'Istituto di imputare i versamenti secondo la propria valutazione;
- l'accettazione dei versamenti parziali come semplici acconti, senza pregiudizio per eventuali azioni di recupero;
- la presa d'atto che la rateazione non costituisce novazione dell'obbligazione e non fa venir meno i privilegi di legge;
- la consapevolezza che l'inosservanza anche parziale delle condizioni comporta l'immediata revoca della concessione.
Acconti provvisori in attesa della decisione
Nelle more della decisione, il debitore deve versare acconti mensili almeno pari alla rata proposta e comunque non inferiori a un dodicesimo del debito contributivo. Il primo acconto deve essere versato a causa e in occasione della presentazione della domanda. La circolare richiama inoltre il messaggio n. 15925 dell'8 luglio 1994, che consente di attribuire alla domanda anche versamenti eseguiti nei cinque giorni precedenti la data di presentazione.
Piani di ammortamento provvisori e riduzioni di interessi o sanzioni
Per le aziende in crisi che abbiano presentato al Ministero del Lavoro domanda di riduzione degli interessi di dilazione ai sensi dell'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, il piano provvisorio di ammortamento dei primi sei mesi deve essere calcolato al 50% del tasso degli interessi di dilazione in vigore alla data della delibera di accoglimento. La circolare precisa che, a seguito della soppressione del CIPI e del trasferimento della competenza al Ministro del Lavoro, la normativa allegata tiene conto del nuovo assetto.
In via operativa vengono indicati prontuari provvisori al 10,688% e all'11%, corrispondenti al 50% dei tassi di interessi di dilazione rispettivamente in vigore fino al 3 maggio 1995 e dal 4 maggio 1995.
Per le aziende che abbiano chiesto la riduzione delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, il piano può essere redatto applicando il tasso dell'interesse legale per i primi sei mesi dalla domanda. Se entro tale termine non interviene il decreto ministeriale di riduzione, il piano deve essere rielaborato con le sanzioni nella misura stabilita dalla legge n. 48/1988 e devono essere effettuati i relativi conguagli. Le sedi devono verificare preventivamente l'avvenuta presentazione delle istanze al Ministero del Lavoro e, in attesa dell'aggiornamento delle procedure, tenere uno scadenzario per riesaminare le pratiche allo scadere dei sei mesi.
Cambiali, esoneri e garanzie
Le rate mensili devono essere uguali e consecutive e devono essere assistite da effetti cambiari pro solvendo, sottoscritti presso gli uffici dell'Istituto alla presenza di un funzionario incaricato e previa verifica dell'identità e dei poteri del firmatario. Non è più consentito alcun esonero dal rilascio delle cambiali per soggetti debitori diversi dagli enti pubblici e dagli enti di diritto pubblico.
La concessione della rateazione può inoltre essere subordinata, quando necessario, al rilascio di garanzie reali o personali, quali ipoteca, fideiussione o avallo. Nei casi di procedure concorsuali in corso, presenza di problemi occupazionali e ragionevoli possibilità di ripresa economica dell'azienda, l'organo competente può valutare la concessione subordinandola a ogni cautela utile a tutela degli interessi e dei privilegi dell'Istituto.
Valutazione delle domande e criteri di rigetto
Nella decisione sulle domande il Consiglio di Amministrazione tiene conto dei precedenti del debitore, in particolare dell'eventuale ricorso frequente e ingiustificato al pagamento rateale e dei risultati conseguiti. Per evitare di favorire evasione e morosità contributiva, di regola non sono accolte, salvo particolari e comprovati motivi, le domande relative a debiti derivanti da mancata denuncia di voci retributive, ore o giornate di lavoro, nonché i debiti maturati nel corso di una precedente rateazione già concessa dall'Istituto.
Revoca della rateazione e tutela del credito
La rateazione deve essere revocata di norma quando il debitore omette il pagamento anche di una sola rata mensile o non resta in regola con i contributi correnti. Se il debitore continua a pagare le rate già concesse ma sospende i versamenti dei contributi maturati successivamente, il Direttore della Sede valuta con prudenza se mantenere o meno la dilazione, limitando in tal caso l'azione di recupero al nuovo credito.
La presentazione della domanda non impedisce comunque all'Istituto di porre in essere le iniziative più idonee per la tutela del credito e non sospende necessariamente le azioni in corso. Il Direttore della Sede è autorizzato ad adottare, nelle more della decisione o nel corso della rateazione, i provvedimenti necessari in relazione alle procedure in atto e, in via eccezionale, alle singole modalità di esecuzione e agli adempimenti concernenti rateazioni già deliberate.
Decorrenza, effetti e definitività dei provvedimenti
Il numero delle rate decorre, di regola, dal mese successivo a quello in cui viene adottato il provvedimento formale, salvo che il Consiglio di Amministrazione stabilisca motivatamente una diversa decorrenza. I versamenti eseguiti nel frattempo sono considerati semplici acconti, da detrarre dal debito complessivo da rateizzare. Ai fini del calcolo di sanzioni civili e interessi di dilazione, però, la rateazione si considera instaurata dalla data di presentazione della domanda.
L'organo competente deve esaminare la domanda nel più breve tempo possibile e, nel determinare il numero delle rate, deve tener conto del tempo già trascorso dalla presentazione, così che il periodo concesso per regolarizzare i contributi arretrati non superi, a partire dal mese successivo alla domanda, il massimo previsto dalla legge.
I provvedimenti del Consiglio di Amministrazione in materia di rateazioni contributive sono definitivi e non è ammesso reclamo ad altro organo dell'Istituto.
Benefici ex art. 36 della legge n. 689/1981 e monitoraggio
Per le domande presentate da soggetti che intendano usufruire dei benefici previsti dall'art. 36 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il parere favorevole del Direttore della Sede consente, ai soli effetti di tale disposizione, una provvisoria ammissione al pagamento rateale, così da evitare il formarsi del silenzio-rifiuto. Per conservare i benefici, il debitore dovrà poi adeguarsi puntualmente alle decisioni definitive del Consiglio di Amministrazione.
Infine, la Direzione Generale dovrà informare il Consiglio di Amministrazione sull'andamento delle rateazioni contributive, con dati statistici aggregati per Regione, ramo di attività economica e consistenza del credito, nell'ambito della relazione trimestrale sui flussi di cassa e sul processo produttivo. La circolare ribadisce anche che le dichiarazioni di regolarità contributiva devono essere rilasciate solo dopo il perfezionamento della dilazione, in linea con la circolare n. 281 del 10 dicembre 1993.
Punti principali
Nuovo testo unico e aggiornamento normativo
La delibera n. 288 dell'11 aprile 1995, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approva un nuovo testo unico sulla disciplina delle rateazioni contributive. Il nuovo assetto sostituisce quello allegato alla circolare n. 104 del 25 maggio 1989 e abroga tutte le disposizioni incompatibili. La circolare collega l'intervento al riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza previsto dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479.
Limiti di durata delle rateazioni
La disciplina conferma che le rateazioni non possono superare, in via ordinaria, 12 mesi. Con provvedimento motivato il limite può essere elevato fino a 24 mesi, con comunicazione trimestrale ai Ministeri del Lavoro e del Tesoro. Solo in casi eccezionali, se dimostrato che la dilazione prolungata è l'unica alternativa possibile per il recupero del credito e previo parere dell'Avvocatura locale, la rateazione può arrivare a 36 mesi con autorizzazione preventiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Condizioni per l'esame delle domande
Le domande vengono esaminate solo se risultano versate le ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Il richiedente deve sottoscrivere un atto di riconoscimento del debito e di rinuncia a eccezioni e opposizioni, nonché accettare le clausole sull'applicazione degli interessi, sui conguagli in caso di riduzioni ministeriali, sugli obblighi di pagamento, sulla compensazione, sull'imputazione dei versamenti, sulla natura di acconti dei pagamenti parziali, sulla mancata novazione dell'obbligazione e sulla revoca immediata in caso di inosservanza anche parziale delle condizioni.
Versamenti provvisori nelle more della decisione
In attesa della decisione sulla domanda, il debitore deve versare acconti mensili pari alla rata proposta e comunque non inferiori a un dodicesimo del debito contributivo; il primo acconto va effettuato a causa e in occasione della presentazione della domanda. La circolare richiama anche la possibilità di considerare, ai fini della domanda, i versamenti eseguiti nei cinque giorni precedenti la presentazione.
Piani di ammortamento provvisori e riduzioni ministeriali
Per le aziende in crisi che abbiano chiesto al Ministero del Lavoro la riduzione degli interessi di dilazione ai sensi dell'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, i primi sei mesi del piano provvisorio vanno calcolati al 50% del tasso in vigore alla data della delibera. Per le domande di riduzione delle sanzioni civili ex art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, i primi sei mesi si applica provvisoriamente l'interesse legale. Se entro sei mesi non interviene il decreto ministeriale, il piano va ricalcolato con il tasso ordinario o con le sanzioni in misura edittale, effettuando i conguagli o rimborsi dovuti.
Cambiali, garanzie e casi particolari
Le rate mensili devono essere uguali, consecutive e assistite da effetti cambiari pro solvendo, da sottoscrivere presso gli uffici dell'Istituto; l'esonero dal rilascio delle cambiali non è più ammesso per soggetti diversi dagli enti pubblici e dagli enti di diritto pubblico. La concessione può inoltre essere subordinata a garanzie reali o personali, specialmente in presenza di procedure concorsuali, problemi occupazionali e ragionevoli prospettive di ripresa aziendale.
Criteri di valutazione, revoca e tutela del credito
L'Organo competente valuta i precedenti del debitore e può respingere le domande che riguardano debiti derivanti da omissioni retributive o maturati durante precedenti rateazioni, salvo particolari motivi comprovati. La rateazione va revocata, di norma, se manca il pagamento anche di una sola rata o se il debitore non resta corrente con i contributi; in alcune situazioni il Direttore della Sede valuta con prudenza se mantenere la dilazione limitando l'azione al nuovo credito. La presentazione della domanda non impedisce all'Istituto di adottare misure di tutela del credito né sospende necessariamente le azioni in corso.
Effetti procedurali e benefici per sanzioni amministrative
Il numero delle rate decorre dal mese successivo al provvedimento, salvo diversa decorrenza motivata in casi eccezionali, mentre ai fini di interessi e sanzioni la rateazione si considera instaurata dalla data della domanda. I provvedimenti del Consiglio di Amministrazione sono definitivi e non impugnabili presso altri organi interni. Per le domande presentate ai fini dei benefici dell'art. 36 della legge n. 689/1981, il parere favorevole del Direttore della Sede consente una provvisoria ammissione al pagamento rateale per evitare il silenzio-rifiuto, ferma restando l'adeguazione alle decisioni definitive.
Indicazioni operative e controlli
La circolare segnala l'aggiornamento imminente delle procedure automatizzate e conferma l'obbligo di ridurre al minimo i tempi di istruttoria. Le dichiarazioni di regolarità contributiva devono essere rilasciate solo dopo il perfezionamento della dilazione, secondo quanto già stabilito dalla circolare n. 281 del 10 dicembre 1993. La Direzione Generale dovrà inoltre informare il Consiglio sull'andamento delle rateazioni con dati statistici aggregati per Regione, ramo di attività economica e consistenza del credito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 mag 1995Circolare numero 124 del 9-5-1995
- Circolare · 10 mag 1995Circolare numero 128 del 10-5-1995
- Circolare · 10 mag 1995Circolare numero 127 del 10-5-1995
- Circolare · 10 mag 1995Circolare numero 126 del 10-5-1995
- Circolare · 10 mag 1995Circolare numero 125 del 10-5-1995
- Circolare · 5 mag 1995Circolare numero 121 del 5-5-1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →