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Sentenza

Sentenza n. 2431/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 396/2024.

Giustizia amministrativa202505242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la carta del docente per le annualità 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Varese n. 396/2024, notificata il 28 luglio 2025 e passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativo alle annualità 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.000 euro. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso, dalla notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato attribuiva alla ricorrente importi adeguatamente documentati e che l'Amministrazione non aveva provato di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, accreditando gli importi dovuti, detratto quanto eventualmente già pagato. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con obbligo di provvedere entro i successivi 60 giorni. Ha escluso un compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo concretamente applicabile l'esimente della manifesta iniquità e valorizzando sia la nomina del commissario ad acta sia l'eccezionale mole di contenzioso seriale relativo alla carta del docente, quale circostanza principalmente riconducibile al ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di imporre, anche d'ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma tale misura non trova applicazione quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza consente di ritenere procedibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'inottemperanza al giudicato può essere dichiarata quando il creditore documenti il contenuto e l'attualità della pretesa riconosciuta dalla sentenza e l'amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine, per provvedere agli atti necessari all'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua; tale valutazione può tener conto della nomina del commissario ad acta e dell'eccezionale mole di contenzioso seriale che abbia concorso a determinare il ritardo dell'amministrazione.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica, l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali e non giustifica il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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