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Sentenza

Sentenza n. 12136/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1750/2024, pubbl. il 16/10/2024, RG n. 1630/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202515233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1750/2024, relativa all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'importo nominale di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 1750/2024. Tale sentenza aveva condannato il Ministero ad attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il valore nominale di 500 euro. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Poiché il titolo da eseguire proveniva dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza è stato qualificato come meramente esecutivo, limitato all'accertamento del comportamento omissivo o elusivo e privo di poteri di integrazione o di accertamento del merito propri del giudizio di cognizione. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte della ricorrente, l'Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza; il TAR ha quindi accertato l'inottemperanza e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese processuali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri conseguenti del giudice amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della prestazione riconosciuta dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo ha carattere meramente esecutivo: è limitato all'accertamento dell'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione e non consente integrazioni del contenuto del titolo né nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il privato allega l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sulla corretta esecuzione del titolo, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, anche sostituendosi all'amministrazione inadempiente, dopo l'inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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