Cassazione Civile, Ordinanza n. 06874/2026 del 22/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a due società collegate, per l’anno d’imposta 2010, in materia di IRES, IRAP e, per una di esse, anche IVA e sanzioni. L’Ufficio contestava: (1) l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di componenti positivi di reddito derivanti dal riaddebito di costi di utenze telefoniche, energia elettrica, gas e manutenzione ordinaria; (2) l’indebita deduzione di costi non inerenti per consulenze rese da due società terze; (3) l’indebita deduzione di quote di ammortamento. In primo grado il ricorso delle contribuenti era accolto solo sul tema delle quote di ammortamento. In appello la CTR annullava i recuperi relativi ai costi di utenze, energia e manutenzione, ma confermava la fondatezza dei rilievi sulle consulenze. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato una motivazione intrinsecamente contraddittoria e apparente, lamentando che la CTR avesse confermato l’antieconomicità del modello operativo ma al tempo stesso annullato la pretesa senza una corretta rideterminazione della ripresa, attribuendo inoltre rilievo decisivo a prospetti difensivi delle contribuenti e distribuendo illogicamente i costi tra soggetti diversi; con il secondo ha dedotto violazione di numerose norme civilistiche e tributarie, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la fondatezza dei rilievi sull’inerenza e nell’uso delle presunzioni, trascurando gli elementi probatori offerti dall’Ufficio; con il terzo ha lamentato l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’insufficienza dei canoni rispetto alle spese complessive per ciascun immobile. Le società hanno resistito e proposto ricorso incidentale: con il primo motivo hanno sostenuto che la CTR avesse errato nel ritenere non inerenti alcune fatture di consulenza, mentre con il secondo hanno dedotto che la sentenza d’appello non avesse adeguatamente considerato le conseguenze dei rilievi ai fini IVA e IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto solo il secondo motivo del ricorso principale, limitatamente ai rilievi relativi a utenze, energia e manutenzione ordinaria, ritenendo che la CTR avesse applicato in modo scorretto le regole sull’inerenza dei costi e sul ricorso alle presunzioni, perché aveva valorizzato soltanto la marginalità dei ricavi, aveva invertito l’onere della prova e aveva tratto la conclusione dell’inerenza da considerazioni non sufficienti e non correttamente ancorate ai criteri legali. Ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia, escludendo un vizio di motivazione apparente o una contraddizione rilevante ai fini di legittimità; ha dichiarato assorbito il terzo motivo dell’Agenzia. Ha inoltre dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso incidentale delle società: il primo perché mirava a una rivalutazione del merito sotto veste di violazione di legge; il secondo perché introduceva questioni non trattate in appello e non adeguatamente autosufficienti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato il perimetro del controllo di legittimità: il n. 4 per nullità della sentenza/motivazione apparente, il n. 3 per violazione di legge, il n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo, con limiti stringenti al sindacato di cassazione.
art. 115 c.p.c.
è evocato come parametro della censura sull’utilizzo delle prove e sulla valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
è evocato come parametro della censura sull’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.
artt. 53, 54 e 61 d.lgs. 546/1992
richiamati nell’ambito dei vizi processuali dedotti contro la sentenza tributaria di appello.
art. 41 Cost.
richiamato nel secondo motivo dell’Agenzia, ma non assume autonoma centralità nella ratio decidendi.
art. 53 Cost.
richiamato nel secondo motivo dell’Agenzia in relazione alla capacità contributiva e alla corretta imposizione.
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che l’onere di provare l’inerenza del costo, a fronte della contestazione dell’Amministrazione, grava sul contribuente.
artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.
richiamati per affermare che l’uso e la valutazione delle presunzioni semplici spettano al giudice di merito, ma la loro applicazione è sindacabile se il metodo logico è violato.
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato tra le norme fiscali applicate ai recuperi di imposta.
artt. 40 e 41-bis d.P.R. 600/1973
richiamati nel quadro normativo dei poteri di accertamento.
art. 85 d.P.R. 917/1986
richiamato per la contestazione di componenti positivi di reddito non contabilizzati.
art. 109 d.P.R. 917/1986
norma centrale: la deducibilità richiede l’inerenza del costo all’attività d’impresa; l’inerenza va intesa come riferibilità del costo all’esercizio dell’impresa, con onere probatorio a carico del contribuente.
art. 127 d.P.R. 917/1986
richiamato nel novero delle norme fiscali indicate nel ricorso principale.
artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972
richiamati in relazione ai recuperi IVA; la Corte osserva che il ricorso incidentale introduceva però questioni non trattate in appello.
art. 54 d.P.R. 633/1972
richiamato dal ricorso incidentale sulle questioni IVA; la Corte ne esclude l’esame per novità e difetto di autosufficienza.
artt. 5 e 25 d.lgs. 446/1997
richiamati dal ricorso incidentale per contestare il trattamento IRAP.
art. 17 dir. CEE 77/388/CE
richiamata nel secondo motivo del ricorso principale nel quadro dell’IVA.
art. 167 dir. 2006/112/CE
richiamata nel secondo motivo del ricorso principale nel quadro dell’IVA.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria e conclusioni scritte.
art. 385 c.p.c.
terzo comma, seconda parte
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel giudizio di rinvio.
art. 62 d.lgs. 546/1992
richiamato per la regolazione delle spese nel processo tributario di legittimità.
art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato per il cd. doppio contributo unificato a carico delle società ricorrenti incidentali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa/incomprensibile; non è invece consentito lamentare il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La deducibilità fiscale dei costi ex art. 109 t.u.i.r. presuppone che il costo sia inerente all’attività d’impresa, cioè riferibile all’esercizio dell’impresa e non estraneo ad essa; non occorre che il costo sia direttamente e quantitativamente produttivo di ricavi, ma il contribuente, se l’Amministrazione contesta la deduzione, deve provare e documentare l’esistenza, la natura e la concreta destinazione del costo.
- In materia di presunzioni semplici, il sindacato di legittimità non può risolversi in una diversa lettura degli indizi: la violazione delle norme sulla prova presuntiva è configurabile solo se il giudice di merito ha applicato in modo scorretto i criteri di gravità, precisione e concordanza o ha seguito un ragionamento illogico o contraddittorio.
- Il giudice di merito è libero nella valutazione delle prove e nella scelta, tra più risultanze, di quelle ritenute attendibili e concludenti; la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito salvo vizi di legge o motivazionali tipizzati.
- Le questioni dedotte in cassazione devono avere formato oggetto del thema decidendum del grado di appello; questioni nuove o non specificamente dedotte nei precedenti gradi sono inammissibili se richiedono accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06854/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06855/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06856/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06857/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06858/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06860/2026 del 22/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →