Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14816/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione cautelare (carcere e poi arresti domiciliari/obbligo di dimora) subita in un procedimento in cui gli era contestato il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). In primo grado il Tribunale lo ha poi assolto con sentenza irrevocabile del 24/06/2020 per non aver commesso il fatto. La Corte d'Appello di Catanzaro, chiamata a decidere sulla riparazione, ha ritenuto sussistere la condizione ostativa della colpa grave perché Muto aveva intrattenuto contatti con coimputati (intercettazioni sulle compravendite di blocchetti di assegni) che, nel quadro indiziario complessivo (dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e accertamenti su fattura ritenuta falsa), avrebbero creato l'apparenza della sua partecipazione all'associazione e quindi avrebbero concorso a far sorgere il provvedimento restrittivo. Muto ha censurato la motivazione sostenendo che le conversazioni valorizzate dalla Corte della riparazione non erano state rilevanti né per il G.I.P. né per il giudice del merito e che non era stato spiegato il nesso di concausalità tra esse e l'adozione della misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte della riparazione secondo cui, anche valutando autonomamente ex ante tutti gli elementi probatori disponibili nelle indagini, emergeva una "efficacia sinergica" della condotta del ricorrente (contatti/intercettazioni relative alla circolazione anomala di assegni) rispetto al provvedimento cautelare: tali elementi, pur non traducendosi automaticamente in responsabilità penale definitiva, erano idonei a creare l'apparenza della configurabilità del reato per cui si procedeva e dunque a integrare la condizione ostativa della colpa grave. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente (liquidate in complessivi euro 1.000).

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; applicata per valutare se la detenzione subita sia stata ingiusta e se ricorra la condizione ostativa (dolo o colpa grave) a tale riparazione.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che disciplina il reato di associazione di tipo mafioso: è il reato per il quale Muto era indagato. La Corte della riparazione ha valutato se la sua condotta potesse aver creato l'apparenza di partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

  • art. 27 c.p.p.

    Previsione sul trasferimento degli atti tra uffici giudiziari; richiamata perché gli atti furono trasmessi al G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ex art. 27 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le spese della procedura davanti alla Corte di Cassazione; applicata per imporre al ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con giudizio ex ante, tutti gli elementi probatori disponibili nella fase investigativa (purché non esclusi in dibattimento) per stabilire se la condotta dell'interessato abbia avuto efficacia causale o concausale nella determinazione del provvedimento restrittivo.
  • Per escludere la riparazione è necessario provare dolo o colpa grave: non è richiesto che la condotta integri il reato in sede di merito, ma che abbia creato l'apparenza del reato specifico per cui è stata adottata la misura cautelare.
  • Non è sufficiente dimostrare che il richiedente abbia compiuto atti che appaiono illeciti in generale; occorre un nesso eziologico tra tali atti e la concreta decisione di limitare la libertà (cioè che gli atti abbiano concorso a far sorgere l'errore dell'autorità procedente).
  • Conversazioni, contatti e operazioni economiche emersi nelle indagini (intercettazioni, movimentazioni di assegni, fatture sospette, dichiarazioni di collaboratori) possono integrare elementi idonei a fondare la valutazione della colpa grave se, nel contesto probatorio complessivo, contribuiscono a far apparire fondata l'accusa pendente.
  • L'assoluzione nel giudizio di merito non esclude automaticamente il riconoscimento della colpa grave ai fini della riparazione: la valutazione della riparazione riguarda una verifica ex ante della apparenza del reato al momento dell'adozione della misura e può quindi ritenere la condotta del ricorrente rilevante anche se il processo penale si è concluso con assoluzione.
  • Il giudice della riparazione deve motivare il convincimento circa la sussistenza della colpa grave e il nesso di causalità rispetto alla misura; motivazione adeguata e congrua rende la decisione difficilmente censurabile in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.