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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07893/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2003 per un immobile a uso industriale. La concedente aveva chiesto la restituzione del bene per risoluzione del contratto, assumendo l’inadempimento dell’utilizzatrice nel pagamento dei canoni, con riserva di agire separatamente per interessi, penali e danni. L’utilizzatrice aveva resistito sostenendo di avere sempre adempiuto e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la restituzione dei canoni versati, detratto l’equo compenso della concedente, sul presupposto che si trattasse di leasing traslativo. Il Tribunale aveva qualificato il contratto come leasing traslativo, dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio perché il bene era stato restituito, e applicato in via analogica l’art. 1526 c.c., accogliendo la riconvenzionale. In appello la concedente aveva contestato tale impostazione, sostenendo in sostanza: 1) omessa pronuncia e violazione delle regole sul giudice collegiale per la presenza di un giudice ausiliario; 2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nuova la questione relativa a una pretesa compensazione/controcredito e per avere qualificato come nuova la valutazione del valore dell’immobile; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione alle censure sulla CTU, ritenute tardive; 4) omessa pronuncia sulla clausola penale prevista dal contratto di leasing, anch’essa reputata dedotta tardivamente. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: sulla composizione del collegio ha escluso la nullità richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021; sui motivi inerenti agli artt. 112 e 345 c.p.c. ha affermato che la Corte d’appello aveva esaminato le censure e correttamente escluso la possibilità di introdurre in appello domande o eccezioni nuove, poiché in primo grado la concedente non aveva proposto una domanda risarcitoria e non poteva quindi far valere un controcredito o invocare una diversa valutazione del valore del bene; ha inoltre ritenuto corretta l’inammissibilità della clausola penale perché introdotta tardivamente e non coltivata in primo grado. La decisione conferma quindi l’applicazione dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo stipulato prima della legge n. 124/2017 e la preclusione delle nuove domande/eccezioni in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società ricorrente. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sulla partecipazione del giudice ausiliario al collegio d’appello e ha confermato la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui: ha applicato al leasing traslativo antecedente alla L. n. 124/2017 la disciplina analogica dell’art. 1526 c.c.; ha ritenuto nuova e dunque inammissibile in appello la deduzione di un controcredito/compensazione non sorretto da una domanda risarcitoria proposta in primo grado; ha considerato tardive e quindi inammissibili le censure sulla CTU e la deduzione della clausola penale contrattuale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione in favore di entrambe le parti controricorrenti e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72

    Le disposizioni sulla partecipazione del giudice ausiliario al collegio d'appello non sono state ritenute costituzionalmente illegittime, alla luce della temporanea tollerabilità affermata dalla Corte costituzionale.

  • art. 106 Cost.

    La disciplina della partecipazione dei giudici ausiliari al collegio è stata ritenuta compatibile in via temporanea con il parametro costituzionale, nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.

  • art. 158 c.p.c.

    La dedotta nullità per vizio di costituzione del giudice è stata esclusa perché la censura sulla composizione del collegio è stata considerata infondata.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto denunciando nullità della sentenza e violazione di norme processuali; la Corte ha però ritenuto infondate le censure.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso omessa pronuncia, ritenendo che la Corte territoriale avesse effettivamente esaminato le censure proposte e le avesse respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte domande, eccezioni o temi di indagine nuovi rispetto a quelli devoluti in primo grado; la Corte ha ritenuto corretta l’inammissibilità delle questioni tardive.

  • art. 1526 c.c.

    Al leasing traslativo stipulato prima della L. n. 124/2017 si applica in via analogica la disciplina prevista per la vendita con riserva di proprietà, con conseguente regolazione dei reciproci rapporti alla cessazione del contratto.

  • art. 105 c.p.c.

    È stato ammesso l’intervento del cessionario del credito nel giudizio di appello, con attribuzione diretta in suo favore della somma riconosciuta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 124 del 2017

    Richiamata come discrimine temporale: il contratto in esame, essendo del 2003, resta soggetto al regime precedente.

  • d.lgs. n. 116 del 2017, art. 32

    Richiamato nel quadro del riordino della magistratura onoraria e della tollerabilità temporanea della partecipazione dei giudici ausiliari.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo stipulato prima della disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017, la cessazione del rapporto va regolata analogicamente secondo l’art. 1526 c.c., con restituzione dei canoni nei limiti e alle condizioni previste da tale schema.
  • Se in primo grado non è stata proposta una domanda risarcitoria, non è consentito in appello trasformare la difesa in una pretesa compensativa fondata su un controcredito non devoluto al giudice di primo grado.
  • Le contestazioni sulla valutazione tecnica del bene, quando mirano a introdurre un nuovo tema di indagine non coltivato tempestivamente in primo grado, sono soggette alla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c.
  • La deduzione di una clausola contrattuale come fonte di un diverso regime economico del rapporto deve risultare tempestivamente proposta e specificamente coltivata nel giudizio di primo grado; altrimenti è inammissibile in appello.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando il giudice d’appello abbia comunque esaminato il motivo e lo abbia respinto o dichiarato inammissibile, anche implicitamente.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoGiudicatoOnere della prova

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