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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 34283 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'avviso di accertamento relativo alla TIA 1, richiesta in acconto per l'anno 2009. Il contribuente sosteneva che la Delibera comunale n. 44/2006, con cui il Comune di Latina aveva istituito la TIA, fosse illegittima perché adottata il 30 maggio 2006, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, che aveva soppresso la TIA prevista dal D.Lgs. n. 22/1997. L. S.p.a. ha contestato tale conclusione, sostenendo che il regime transitorio previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e le disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 152/2006 consentissero ancora l'istituzione della TIA nel 2006. Ha inoltre eccepito la propria legittimazione processuale, nonostante la successiva cessazione della concessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di L. S.p.a., confermando la decisione della Commissione tributaria regionale favorevole al contribuente. Ha ritenuto legittimata la società concessionaria a proseguire il giudizio, ma ha stabilito che la delibera comunale del 30 maggio 2006 fosse illegittima: alla data del 29 aprile 2006, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la TIA 1 era stata soppressa. Le disposizioni transitorie consentivano soltanto la prosecuzione delle discipline regolamentari e dei provvedimenti attuativi già vigenti, non l'istituzione ex novo della TIA 1. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, mentre è stato posto a carico della ricorrente, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    Istituzione della tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e soppressione della TARSU secondo il regime transitorio previsto dalla normativa attuativa.

    La norma aveva istituito la TIA 1, destinata a sostituire progressivamente la TARSU, ma la sua disciplina è stata successivamente soppressa dal D.Lgs. n. 152/2006.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11

    Prevede un regime transitorio per il raggiungimento della piena copertura dei costi del servizio rifiuti mediante tariffa.

    Il regime transitorio manteneva la possibilità di applicare la disciplina previgente nei limiti temporali stabiliti, ma non consentiva, dopo la soppressione della TIA 1, nuove istituzioni della tariffa da parte dei Comuni.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 1 e 11

    La tariffa prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 è soppressa; sino all'emanazione dei regolamenti attuativi continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

    La soppressione della TIA 1 decorreva dal 29 aprile 2006. La clausola transitoria salvaguardava solo le discipline già vigenti e non permetteva ai Comuni di istituire successivamente la TIA 1.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lettera i)

    I provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 22/1997 continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi del nuovo decreto.

    La continuità normativa riguarda i provvedimenti attuativi già adottati, non la possibilità di adottare nuovi atti istitutivi della TIA 1 dopo la sua soppressione.

  • Codice di procedura civile, art. 111

    Disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso.

    La successiva cessazione della concessione non ha fatto venir meno la legittimazione processuale della società originaria, non essendo stata estromessa dal giudizio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo processuale, se applicabile, di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una nuova legge sopprime un tributo o una tariffa, le disposizioni transitorie devono essere interpretate restrittivamente: normalmente salvaguardano i regolamenti e gli atti già vigenti, ma non consentono l'adozione di nuovi atti istitutivi del regime abrogato.
  • Per valutare la legittimità di un tributo locale occorre verificare la data dell'atto istitutivo rispetto alla data di entrata in vigore della normativa statale soppressiva o sostitutiva.
  • La continuità normativa prevista per evitare vuoti regolamentari non equivale a una proroga generale del potere di istituire il precedente tributo.
  • Una società concessionaria può conservare la legittimazione processuale per controversie relative a funzioni pubbliche esercitate durante la concessione, anche se il rapporto concessorio cessa nel corso del giudizio, salvo estromissione formale.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e di un quadro normativo obiettivamente incerto, il giudice può compensare integralmente le spese di lite, pur rigettando il ricorso.

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