Cassazione Penale, Sentenza n. 14682/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la confisca dell'immobile sito a Giussano, formalmente intestato a Nazzareno Stagno, disposta come misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di Antonio Stagno. I ricorrenti contestavano: per Antonio Stagno la mancanza dei presupposti per la confisca (assenza o non attualità della pericolosità qualificata, mancata correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità e acquisto, inesistenza della sproporzione e mancata prova dell'intestazione fittizia); per Nazzareno Stagno e Caterina Galati la fondatezza dell'intestazione formale (cioè la reale capacità economica del figlio per l'acquisto e la provenienza lecita delle somme); per la Banca Valsabbina la opponibilità del credito ipotecario e la buona fede del creditore (contestazione della ritenuta strumentalità del mutuo e della mancata prova della buona fede/diligenza bancaria).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per carenza di interesse, per manifesta infondatezza e/o per motivi non consentiti in sede di legittimità, confermando la decisione di merito che aveva applicato la confisca sull'immobile e aveva rigettato l'insinuazione della Banca per la quota residua di circa 237.867 euro e ordinato la cancellazione dell'ipoteca per l'importo indicato. In particolare: il ricorso di Antonio Stagno è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e per manifesta infondatezza; il ricorso di Caterina Galati è inammissibile per mancanza di titolarità di diritti reali sull'immobile; il ricorso di Nazzareno Stagno è inammissibile perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'intestazione fittizia sulla base di elementi fattuali (residenza e utilizzo del bene da parte del padre, stretto rapporto di parentela, insufficiente capacità economica del figlio, risorse di provenienza non giustificate); il ricorso della Banca Valsabbina è inammissibile perché i giudici di merito hanno adeguatamente accertato la strumentalità del credito e la carenza di diligenza dell'istituto (mancata verifica del merito creditizio, acquisizione di documentazione sospetta/falsificata), con conseguente inopponibilità del credito alla procedura di prevenzione. Condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
artt. 4, 10, 18, 23, 26, 27, 52
Art.4 utilizzato per definire la pericolosità qualificata; artt.10 e 27 limitano i motivi proponibili in cassazione nei procedimenti di prevenzione alle sole violazioni di legge; art.18 conferma che non è necessaria una pericolosità continua ma una manifestazione ragionevolmente compatibile nel tempo; art.23 disciplina la partecipazione dei terzi al procedimento; art.26 richiama le presunzioni sull'intestazione fittizia (e i criteri per ritenere fittizia l'intestazione); art.52 stabilisce le condizioni di opponibilità dei diritti dei terzi (strumentalità del credito e prova della buona fede).
Codice di procedura penale
art. 611, comma 1; art. 616; art. 606, lett. e)
Art.611(1) consentito svolgimento del procedimento in forma scritta senza presenza delle parti; art.616 applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti inammissibili; art.606(e) richiamato per precisare i limiti del vizio di motivazione manifesto, escluso come mezzo di impugnazione nei procedimenti di prevenzione salvo i casi estremi.
Disposizioni attuative del codice di procedura penale
Limita la possibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione ai soli motivi di violazione di legge, escludendo il sindacato di merito e la generale riconsiderazione delle prove salvo motivazione assente o apparente.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge; non è consentita la rinnovata valutazione del merito o delle prove salvo che la motivazione sia inesistente o apparentemente viziata.
- I terzi (proprietari formali o creditori) possono intervenire nel procedimento, ma possono impugnare efficacemente solo se dimostrano un titolo giuridico opponibile; chi impugna sostenendo che il bene non è fittiziamente intestato deve avere effettivo interesse e titolo per farlo.
- Per ritenere l'intestazione fittizia la giurisprudenza valuta elementi di sintesi: rapporto di parentela/convivenza, utilizzo e residenza abituale, insufficiente capacità economica del formale intestatario e mancata giustificazione della provenienza delle somme; solo la somma di questi elementi può fondare la presunzione di fictio.
- Per rendere opponibile un credito in procedura di prevenzione il creditore deve provare che il credito non sia strumentale all'attività illecita e, in caso contrario, dimostrare la propria buona fede con la prova della diligenza richiesta a un istituto finanziario (istruttoria completa, verifica dei documenti, segnalazioni e controlli antiriciclaggio).
- La prova di buona fede del creditore richiede dimostrazione di aver adottato l'ordinaria diligenza bancaria: omissioni o valutazioni superficiali nella concessione del mutuo possono far escludere la opponibilità del credito alla confisca.
- La temporalità dell'acquisto ai fini della confisca non richiede che la pericolosità sia continuativa fino al momento della misura, bensì che l'acquisto si collochi in un arco temporale ragionevolmente compatibile con la manifestazione della pericolosità qualificata.
- Nel ricorso in cassazione contro provvedimenti di prevenzione è essenziale segmentare le doglianze come questioni di legge e non come richieste di riapprezzamento probatorio; argomentazioni che propongono una diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili.
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