Cassazione Penale, Sentenza n. 22376/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte di appello di Roma che aveva disposto la consegna limitatamente al capo 1 del mandato di arresto europeo (traffico di sostanze stupefacenti, 18/04/2024) e aveva invece rifiutato la consegna con riferimento al capo 2 (possesso per uso personale). Con un unico motivo deduceva violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 22 aprile 2005 n. 69 (principio della doppia incriminazione/specialità), sostenendo che anche i fatti contestati al capo 1 dovessero qualificarsi come uso personale non punibile nello Stato richiesto, e quindi che la consegna fosse illegittima
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, trattandosi di reati in materia di stupefacenti puniti nello Stato emittente con pena detentiva superiore a 15 anni, la norma applicabile non fosse l'art. 7 l. n. 69 ma l'art. 8, comma 1, della stessa legge (nella formulazione data dal d.lgs. 2/2/2021 n. 10). Tale norma dispone l'esecuzione del mandato di arresto europeo indipendentemente dalla doppia punibilità per le categorie di reati indicate dalla decisione quadro europea (tra cui il traffico di stupefacenti) puniti con pena pari o superiore a tre anni. La Corte ha richiamato la decisione quadro 2004/757 (art. 2) che definisce in termini minimi le condotte costituenti il traffico di stupefacenti ed esclude dalla disciplina della decisione quadro le condotte tenute esclusivamente per uso personale secondo le rispettive legislazioni nazionali. Nel caso concreto la Corte di appello aveva adeguatamente qualificato il fatto come detenzione ai fini di vendita, rientrante nelle fattispecie elencate, per cui la consegna è risultata legittima; la valutazione secondo cui si tratterebbe invece di possesso per uso personale esula dalla competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto e potrà essere valutata solo dall'autorità dello Stato emittente in sede di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005 n. 69, art. 7, comma 1
richiamata dal ricorrente come base del principio di doppia incriminazione/specialità
secondo il ricorrente dovesse impedire la consegna se il fatto non è punibile nello Stato richiesto; la Corte ha ritenuto tuttavia che per i reati tassativamente elencati operi la deroga prevista dall'art. 8
legge 22 aprile 2005 n. 69, art. 8, comma 1 (come modificato dal d.lgs. 2/2/2021 n. 10)
in deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena ... pari o superiore a tre anni
dispone l'esecuzione del mandato indipendentemente dalla doppia incriminazione per le categorie di reati previste dalla decisione quadro europea, limitando il sindacato del giudice dello Stato richiesto sulla qualificazione del reato
Decisione quadro 2004/757 del Consiglio (art. 2)
fissa norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti; esclude le condotte tenute esclusivamente ai fini di consumo personale
definisce le condotte (produzione, offerta, vendita, distribuzione, trasporto, import/export ecc.) che costituiscono traffico di stupefacenti e esclude dal suo ambito le condotte finalizzate esclusivamente al consumo personale secondo le legislazioni nazionali
Decisione quadro 2002/584 (richiamata in relazione alle categorie)
richiamata dall'art. 8 come riferimento alle categorie di reati per le quali può operare la deroga
fornisce il quadro normativo europeo sul mandato di arresto europeo e sulle categorie di reato per le quali possono operare esecuzioni semplificate
codice di procedura penale, art. 616
norma processuale per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
citata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
giustifica la fissazione di una somma a titolo di ammenda anche quando non si ravvisa assoluta assenza di colpa del ricorrente
Massime di principio
- Quando il mandato di arresto europeo riguarda reati di droga rientranti nelle categorie fissate dalla decisione quadro europea e puniti nello Stato emittente con pena pari o superiore a tre anni, in base all'art. 8 l. n. 69 la consegna può essere disposta indipendentemente dalla doppia incriminazione
- Il giudice dello Stato richiesto è vincolato alla valutazione dell'autorità dello Stato emittente circa l'appartenenza della condotta a una delle categorie previste; non può sostituirsi all'autorità emittente per riformulare i fatti come possesso per uso personale se l'autorità emittente ha qualificato la condotta come traffico/detenzione ai fini di spaccio
- Gli accertamenti di merito sulla destinazione dello stupefacente (uso personale vs finalità di vendita) spettano all'autorità giudiziaria dello Stato emittente e possono essere valutati in sede di processo in quel Paese; il sindacato interno è limitato e più stringente dopo il d.lgs. n. 10/2021
- La consegna può essere rifiutata solo se emerge chiaramente che la condotta rientra esclusivamente nell'uso personale come definito dalla legislazione dello Stato emittente o se la pena nello Stato emittente non raggiunge la soglia prevista dalla norma
- Chi propone ricorso infondato contro una decisione di esecuzione dell'MAE rischia la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
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