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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18690/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata del carico relativo alla cartella di pagamento collegata all'avviso di irrogazione sanzioni oggetto del giudizio di legittimità e, verificata la piena corrispondenza tra gli atti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, l. n. 197/2022. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio aveva contestato alla società l'esistenza di ricavi non contabilizzati, poi riqualificati come finanziamenti soci, e aveva recuperato a tassazione le ritenute d'acconto sulle somme versate ai soci come presunta restituzione di tali finanziamenti, considerandole invece distribuzione di utili extracontabili. Da ciò era derivato un separato avviso di irrogazione di sanzioni. La CTP aveva annullato l'atto sanzionatorio, ma la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e rigettato il ricorso originario della contribuente. In cassazione la società ha proposto cinque motivi, ma nelle more ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-quater), documentando il pagamento e la definizione della cartella riferita proprio all'avviso di irrogazione sanzioni impugnato, e ha chiesto l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 1, commi 231-252, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamato quale base della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-quater)

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    indicato come norma che comporta l'estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata del carico tributario

Massime di principio

  • La definizione agevolata del carico affidato all'agente della riscossione, quando riguardi esattamente l'atto impositivo o sanzionatorio oggetto del giudizio, determina l'estinzione del processo di legittimità se la parte interessata ne dà prova documentale.
  • Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è necessario verificare la corrispondenza tra la cartella definita, la richiesta di adesione e l'atto impugnato, oltre all'avvenuto pagamento richiesto dalla procedura.
  • Quando sopravviene una causa estintiva del giudizio di cassazione, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara l'estinzione, regolando le spese secondo il principio indicato nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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