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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22351/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi previdenziali dovuti alla gestione separata in relazione a redditi da lavoro autonomo dell'anno 2010. In primo grado l'opposizione del professionista era stata accolta; in appello, proposto dall'INPS, la Corte territoriale aveva invece rigettato l'opposizione ritenendo non prescritti i crediti per intervenuta interruzione del termine. Il ricorrente per cassazione propone due censure: con il primo motivo deduce violazione di plurime norme costituzionali e processuali, sostenendo che, essendo rimasto contumace in appello, la Corte avrebbe dovuto escludere la debenza delle sanzioni civili e degli accessori alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011; con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza e del procedimento per omessa/apparente motivazione, per non avere la Corte dichiarato l'insussistenza delle sanzioni e dei relativi accessori. Chiede inoltre la riforma delle statuizioni sulle spese e la condanna dell'INPS ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei limiti relativi al capo sulle sanzioni civili. Cassa la sentenza impugnata solo in relazione a tale capo e decide nel merito dichiarando che, per i contributi dovuti per l'anno 2010, non sono dovute le sanzioni civili né gli eventuali accessori maturati sulle sole sanzioni. Quanto al resto, la decisione di appello non viene rimessa in discussione. Le spese dell'intero processo vengono compensate, in considerazione della complessità delle questioni e del fatto che l'assetto definitivo sulla disciplina sanzionatoria è intervenuto solo successivamente all'introduzione del giudizio. È rigettata anche la richiesta di condanna dell'INPS ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 30, l. n. 87 del 1953

    Richiamato nel primo motivo di ricorso insieme alle norme processuali e costituzionali, in relazione alla pretesa applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta.

  • art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 338 del 1990

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla debenza di sanzioni e accessori.

  • artt. 99, 100, 112, 115, 116, 132, n. 4, c.p.c.

    Invocati per denunciare omessa pronuncia e vizio di motivazione in relazione alle sanzioni civili.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.

  • artt. 2, 3, 24, 111 e 136 Cost.

    Richiamati a sostegno della richiesta di applicazione della pronuncia costituzionale e dell'esonero dalle sanzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del primo motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro del secondo motivo per nullità della sentenza/procedimento e motivazione apparente.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011

    Dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esonera gli avvocati del libero foro, privi dell'iscrizione alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, dall'obbligo di pagare le sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla gestione separata per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • L. n. 111 del 2011

    Legge di conversione del d.l. n. 98 del 2011, nel cui ambito si colloca la disciplina scrutinata dalla Corte costituzionale.

  • art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576

    Richiamato nella descrizione della pronuncia costituzionale quale parametro delle soglie di reddito o volume d'affari rilevanti per l'iscrizione alla Cassa forense.

  • art. 96 c.p.c.

    Domanda di condanna dell'INPS al pagamento delle spese ex responsabilità aggravata rigettata perché non sorretta da elementi sufficienti.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale incide sulla disciplina sanzionatoria, il giudice deve applicarla anche al giudizio pendente, se non si è formato giudicato sul capo interessato.
  • La sopravvenienza costituzionale può travolgere solo il capo autonomo sulle sanzioni e sugli accessori, lasciando ferma la statuizione sull'obbligazione contributiva principale quando questa non sia oggetto della censura o resti fuori dal devolutum.
  • Il limite dei rapporti esauriti opera solo in presenza di giudicato formatosi sul capo interessato; se il punto è stato devoluto al giudice dell'impugnazione, la questione resta aperta e la pronuncia di incostituzionalità può essere applicata.
  • Se la cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito sul solo capo illegittimamente mantenuto, dichiarando direttamente l'insussistenza delle sanzioni dovute.
  • La compensazione integrale delle spese è giustificata quando la questione sia divenuta definitivamente chiarita solo dopo l'introduzione del giudizio e presenti profili di oggettiva complessità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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