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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 25 giugno 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze

Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 - Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Decreti del MEFCod. G.U. 24A03380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la maggiorazione fiscale del costo del lavoro per imprese e professionisti che incrementano l’occupazione stabile: la deduzione è maggiorata del 20%, con un ulteriore 10% per le assunzioni di categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Definisce beneficiari, calcolo degli incrementi occupazionali, regole per gruppi e casi particolari, nonché controlli e disciplina applicabile.

Maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato

Maggiorazione della deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato

Il decreto disciplina l’attuazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il costo del lavoro riferibile a nuove assunzioni a tempo indeterminato può beneficiare di una maggiorazione ai fini della determinazione del reddito; è prevista una maggiorazione aggiuntiva per le assunzioni di categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

L’agevolazione può spettare ai soggetti indicati dall’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR, nonché, per le rispettive stabili organizzazioni in Italia, ai soggetti della lettera d). Sono inclusi inoltre le imprese individuali, le società di persone ed equiparate titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo secondo l’articolo 54 del TUIR.

Il beneficiario deve avere esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo agevolato, elevati a 366 se il periodo comprende il 29 febbraio. Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria e quelle assoggettate a liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a partire dall’inizio della procedura.

Per gli enti non commerciali residenti, il beneficio riguarda i lavoratori impiegati nell’attività commerciale e richiede che le relative assunzioni risultino da separata evidenza contabile. Per i soggetti che esercitano attività il cui reddito non è determinato analiticamente, l’agevolazione non spetta per i lavoratori impiegati esclusivamente in tali attività.

Requisiti di incremento occupazionale

La maggiorazione riguarda i lavoratori assunti a tempo indeterminato il cui contratto è in essere alla fine del periodo d’imposta agevolato, a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato a tale data superi la media degli occupati a tempo indeterminato nel periodo d’imposta precedente.

L’incremento non rileva se, alla fine del periodo agevolato, il numero complessivo dei dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, è pari o inferiore alla media del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. La media occupazionale è calcolata sommando, per ciascun lavoratore, il rapporto tra i giorni di lavoro previsti dal contratto e 365, oppure 366 se il periodo comprende il 29 febbraio.

Ai fini del conteggio:

  • i lavoratori trasferiti in seguito a trasferimenti di azienda o di ramo, o ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile, non rilevano, salvo le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo agevolato e ancora in essere alla fine dello stesso; se queste ultime non sono ancora in essere a tale data, riducono l’incremento;
  • nei trasferimenti, le nuove assunzioni a tempo indeterminato del periodo agevolato sono attribuite a dante causa e avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • regole corrispondenti si applicano all’assegnazione di dipendenti a una stabile organizzazione italiana provenienti dalla casa madre e al subentro nella gestione di un servizio pubblico;
  • non si considera il personale a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione estera di un soggetto residente; in caso di assegnazione all’estero di lavoratori precedentemente impiegati presso la casa madre, opera il criterio proporzionale previsto per i trasferimenti;
  • non si considerano i dipendenti provenienti da un’altra società del gruppo il cui rapporto con quest’ultima sia stato interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • rilevano le conversioni, effettuate nel periodo agevolato, di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; i soci lavoratori di cooperative sono assimilati ai dipendenti;
  • i lavoratori part-time sono computati proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale.

Nel calcolo, l’impresa distaccataria non considera i dipendenti a tempo indeterminato ricevuti in distacco. L’impresa distaccante non considera i dipendenti a tempo indeterminato assunti nel periodo agevolato e distaccati all’estero per la durata del distacco. Per i lavoratori somministrati, la tipologia contrattuale si individua in base al rapporto con il somministratore e l’impresa utilizzatrice li computa in proporzione alla durata del rapporto.

Gruppi societari

Per le società appartenenti a un gruppo interno, l’agevolazione è subordinata anche al rispetto delle condizioni di incremento occupazionale e di incremento occupazionale complessivo a livello di gruppo. L’incremento di gruppo è la somma degli incrementi delle società del gruppo; quello complessivo di gruppo è la somma algebrica degli incrementi e dei decrementi complessivi delle singole società.

I dati delle società a controllo congiunto e delle società collegate sono conteggiati in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo e alla quota di partecipazione. Non si considerano le società collegate che siano anche controllate da società estranee al medesimo gruppo interno. Nel calcolo della maggiorazione spettante ai singoli soggetti del gruppo, il costo rilevante è ridotto in funzione del rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nel gruppo e l’incremento occupazionale complessivo delle società alle quali spetta il beneficio, applicato al minore tra il costo dei nuovi assunti e l’incremento del costo complessivo del personale del soggetto interessato.

Determinazione della maggiorazione

Il costo rilevante è il minore tra:

  • il costo effettivamente riferibile ai nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato, risultante dalle voci del conto economico indicate dall’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9, del codice civile;
  • l’incremento del costo complessivo del personale classificabile nelle medesime voci rispetto all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

I soggetti che non adottano lo schema di conto economico previsto dal codice civile utilizzano le corrispondenti voci di costo. I costi sono imputati temporalmente secondo le regole applicabili per la determinazione del reddito e il costo riferibile ai nuovi assunti è determinato analiticamente sulla base delle singole unità di personale. In caso di conversione di un contratto a tempo determinato, si considera il costo sostenuto per il rapporto a tempo indeterminato dalla data della conversione.

Il costo così individuato è maggiorato del 20% ai fini della determinazione del reddito. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti appartenenti a ciascuna categoria meritevole di maggiore tutela individuata nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 216 del 2023, è riconosciuto un ulteriore 10%. Se l’incremento del costo complessivo del personale è inferiore al costo dei nuovi assunti e sono presenti entrambe le categorie di lavoratori, il costo rilevante è ripartito tra le categorie in proporzione ai rispettivi costi dei nuovi assunti.

Sono esclusi dal costo complessivo del personale, per il periodo di confronto e per quello agevolato, i costi dei dipendenti trasferiti nei casi indicati dalla disciplina occupazionale, gli oneri rilevati a conto economico in applicazione dell’IFRS 2 e gli accantonamenti ricompresi nelle voci dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9, lettere a) ed e), del codice civile.

Per gli enti non commerciali residenti, quando il personale è impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, la maggiorazione è proporzionata al rapporto tra i ricavi e proventi dell’attività commerciale e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi. Analogo criterio proporzionale si applica ai soggetti che svolgono attività con reddito determinato sia in modo analitico sia non analitico: il rapporto è calcolato sui ricavi e proventi dell’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari rispetto al totale dei ricavi e proventi.

Accertamento e disciplina tributaria

Per l’accertamento, l’applicazione delle sanzioni, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

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